Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota, che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06913 Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A06914 Il comune di MIGNANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) immobili destinati a prima casa di abitazione: aliquota 5,5 per mille con applicazione della detrazione di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996) in Euro 103,29 (L. 200.000); b) per tutte le altre tipologie di immobili: aliquota del 6 per mille. Di confermare la detrazione per la prima casa di abitazione nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06915 Il comune di MODENA ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena nelle seguenti misure, confermando quanto stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 156/2001: aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, sulle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999; aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta al primo grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001; aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; aliquota del 4,8 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti; l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di Euro 51,65 (pari a L. 100.000), per un totale di Euro 154,94 (pari a L. 300.000), da applicare secondo le modalita' sopra richiamate dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: reddito complessivo I.R.PE.F. del nucleo familiare riferito all'anno 2001, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinita': 1 componente Euro 8.263,31 (L. 16.000.000); 2 componenti Euro 12.911,42 (L. 25.000.000); 3 componenti Euro 17.043,08 (L. 33.000.000); 4 componenti Euro 20.141,82 (L. 39.000.000); 5 componenti Euro 23.757,02 (L. 46.000.000). Il reddito deve essere maggiorato di Euro 2.582,28 (pari L. 5.000.000) per ogni componente oltre il quinto. I componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6; I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2001; di applicare tali detrazioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001, agli alloggi dati in locazione dagli Istituti di pubblica assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi della legge n. 431/1998; (Omissis). 02A06916 Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure: 1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli; 4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intesa come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e cosi' come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 5) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti; 6) Euro 129,11 la detrazione dell'Imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I.; (Omissis). 02A06917 Il comune di MOLLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' conferita nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissato in Euro 104,00 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche. (Omissis). 02A06918 Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (omissis), per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene confermata nella misura del 6 per mille (Omissis). 02A06919 Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, una aliquota del 5 per mille; di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, (omissis&). (Omissis). 02A06920 Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2002, le seguenti aliquote differenziate per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale: 5,5 per mille; altre abitazioni: 6,5 per mille; e le seguenti detrazioni d'imposta afferenti sempre l'abitazione principale: abitazione principale centro storico: Euro 154,94 cosi' come delimitato con la deliberazione n. 2/96 del 30 gennaio 1996; per tutte le altre abitazioni principali: Euro 108,46; (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), che l'aliquota ridotta I.C.I. applicata all'abitazione principale venga estesa ad una sola pertinenza con decorrenza 1o gennaio 2002, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Omissis). 02A06921 Il comune di MONTALDO DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come indicato in premessa e cioe': a) al 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in Euro 130,00 la detrazione spettante prevista dall'art. 15, comma 6 delle legge n. 537/1993; b) al 6,5 per mille per i restanti immobili; di mantenere, come gia' nel 2001, l'aliquota dello 0,5 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (omissis). (Omissis). 02A06922 Il comune di MONTE GRIMANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota abitazione locate come abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota per attivita' produttive, commerciale, artigianali e industriali: 5 per mille; aliquota immobili diversi dalla abitazione: 7 per mille; aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e di Euro 103,29. (Omissis). 02A06923 Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4,5 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a canone concordato, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica; d) nella misura del 7,25 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25 per mille non si applica: alle unita' abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille; alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille); alle unita' immobiliari ad uso abitativo, o assimilate, tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, alle quali si applica l'aliquota del 4,5 per mille prevista per l'abitazione principale; e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi. Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale, che viene elevata a Euro 238,23 a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non inferiore all'80%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per Iapplicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore a Euro 50.000,00, conseguito nell'anno 2001, cosi' come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, con esclusione quindi dei redditi esenti dall'I.R.PE.F. e delle rendite che secondo la normativa fiscale non costituiscono reddito. (Omissis). 02A06924 Il comune di MONTECALVO IN FOGLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, in misura del 3,5 per mille del valore degli immobili. (Omissis). 02A06925 Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura sottoriportata: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o non locata a soggetti ivi residenti (2). Non rientrano in questa tipologia le loro pertinenze. (Omissis). 02A06926 Il comune di MONTECICCARDO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote nonche' le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili previsti come segue: a) aliquota del 5,2 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 210.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (I.C.I.); b) aliquota 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione); e) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta dell'abitazione principale che non risultano locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione) e che risultino anagraficamente vuote; 2. l'imposta e' ridotta deI 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06927 Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote, confermative di quelle gia stabilite per l'anno 2001: una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille; una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, ha la residenza anagrafica; la stessa aliquota si applica ai proprietari di case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/98 ed alle unita' immobiliari di proprieta' di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; una aliquota maggiorata pari al 7 per mille per i proprietari di immobili a disposizione e di aree fabbricabili; 2. di stabilire, ai sensi dell art. 55 della legge n. 662/96, in Euro 108,46 pari a L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). 02A06928 Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota base: 5 per mille; aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille; detrazione prima casa: Euro 129,11. (Omissis). 02A06929 Il comune di MONTEGRIDOLFO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura che segue: Num.|Tipologia immobili |Aliquote ( %) --------------------------------------------------------------------- | immobili posseduti da persone fisiche, soggetti | |soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa| |per la sola unita' immobiliare locata con | |contratto registrato a soggetto che la utilizzi | 1 |come abitazione principale |5,5 --------------------------------------------------------------------- | Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui| 2 |al precedente punto 1 |7 2. di determinare, per l'anno 2002, le detrazioni e le riduzioni d'imposta come dal seguente prospetto: | |Detrazione d'imposta | Num.|Tipologia immobiliare|(in ragione annua) |Riduzioni d'imposta --------------------------------------------------------------------- | unita' immobiliari | | |adibite ad abitazione| | |principale dei | | 1 |soggetti passivi |Euro 103,29 | --------------------------------------------------------------------- | unita' immobliari | | |adibite ad abitazione| | |principale di giovani| | |coppie, ivi comprese | | |le coppie di fatto, | | |composte da soggetti | | |con eta' non | | |superiore ad anni 30 | | |limitatamente ai due | | |anni successivi a | | |quello in cui si e' | | |formato il nucleo | | |familiare. Il | | |requisito dell'eta' | | |deve essere | | |posseduto, da | | |entrambi i coniugi o | | |conviventi, alla data| | |della formazione del | | 2 |nucleo familiare |Euro 103,29 |50% --------------------------------------------------------------------- | unita' immobiliari | | |adibite ad abitazione| | |principale di | | |contribuenti | | |appartenenti a nuclei| | |familiari formati da | | |soli pensionati | | |ultrasessantenni con | | |un reddito pro-capite| | |non superiore a | | 3 |Euro 5.422,78 |Euro 154,94 | (Omissis). 02A06930 Il comune di MONTELUPO ALBESE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando tutte le modalita' del 2001. (Omissis). 02A06931 Il comune di MONTENERO DI BISACCIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare e fissare per il corrente anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista daIl'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura unica del 5 per mille nonche' confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06932 Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per i fabbricati la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di determinare in Euro 103,29 (pari a lire 200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dal disposto dell'art. 8 del decretro legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; di determinare nella misura del 4,5 per mille l'I.C.I. relativa alle aree edificabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02A06933 Il comune di MONTEPAONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002: a) nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 senza alcuna diversificazione, a mente dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.e i. e senza aumento della detrazione ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto. b) in Euro 103,29 (lire 200.000) per la detrazione sulla prima abitazione; c) nella misura dell'1 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici. (Omissis). 02A06934 Il comune di MONTEREALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. ridurre, per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale dal 6 al 5 per mille; 2. riconfermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie al 6 per mille. (Omissis). 02A06935 Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., per le ipotesi di seguito indicate: a) aliquota agevolata 4,5 per mille: abitazione principale, equiparati e relative pertinenze; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini al secondo grado), quando l'utilizzo e' accertato secondo le norme dell'ordinamento anagrafico; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori; alloggio regolarmente assegnato dalle ATER (ex Istituto autonomo case popolari); abitazione utilizzata dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa. b) aliquota ordinaria 5 per mille: altri fabbricati ed aree fabbricabili. c) di stabilire in Euro 134,28 la detrazione dall'imposta per le unita' immobiliari specificati al punto A) del presente atto con esclusione dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis). 02A06936 Il comune di MONTICIANO (provincia di Siena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, del 7 per mille per le altre abitazioni e del 6 per mille per gli altri immobili. 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 annue. (Omissis). 02A06937 Il comune di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per tutti i fabbricati, gia' vigente per l'anno 2001; b) aliquota 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi per come al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Finanziaria 1998" nel rispetto documentato di tutte le leggi e norme regolamentari e vigenti in materia; c) riduzione di Euro 154,94 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gia' vigente per l'anno 2001. (Omissis). 02A06938 Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 5 per mille; c) terreni agricoli: esenti d) aree edificabili: 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale. 3. di determinare in: Euro 250,00 la detrazione per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio socio-economico: soggetti invalidi con coniuge e figli a carico. (Omissis). 02A06939 Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 2002. (Omissis). 02A06940 Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni: Euro 129,00 per l'abitazione principale; Euro 155,00 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge. (Omissis). 02A06941 Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. approvare in riferimento all'I.C.I.: aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale e sue pertinenze in Euro 129,11. (Omissis). 02A06942 Il comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e fissarlo come segue: abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille. (omissis) di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02A06943 Il comune di NEMOLI (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A06944 Il comune di NULVI (provincia di Sassari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, e di incrementare a Euro 110,00 (L. 212.990) la detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06945 Il comune di OFFANENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota deI 4 per mille per i proprietari che aderiranno alla locazione concordata degli immobili e di mantenere l'importo di Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi, quando ricorrano contemporaneamente: persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 2001; proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; con un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente. N.B. per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari. (Omissis). 02A06946 Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura: 4 per mille e di confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettante per legge. (Omissis). 02A06947 Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura deI 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a Euro 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06948 Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Descrizione |Euro |Lire --------------------------------------------------------------------- A) Detrazione per le unita' immobiliari adibite ad | | abitazione princinale e loro pertinenze |116,20 |225.000 --------------------------------------------------------------------- B) Detrazione per le unita' immobiliari e loro | | pertinenze concesse in uso gratuito, da persone | | fisiche, a parenti in linea retta entro il secondo | | grado a condizione che questi ultimi le utilizzino | | come abitazione principale |116,20 |225.000 --------------------------------------------------------------------- C) Detrazione per le unita' immobiliari e loro | | pertinenze possedute da anziani o disabili | | ricoverati in modo permanente in case di cura o | | istituti di ricovero, purche' l'unita' immobiliare | | non risulti locata |116,20 |225.000 2. le detrazioni di cui ai punti B) e C) sono fruibili su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I; 3. di confermare le decisioni espresse dalla giunta comunale in merito alla determinazione dell'aliquota I.C.I, confermandosi che le stesse sono le seguenti: A) Aliquota ordinaria |5,25 per mille --------------------------------------------------------------------- B) Aliquota agevolata per interventi di | recupero del patrimonio edilizio esistente | (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). | L'aliquota agevolata e' applicata per 3 anni | dall'inizio dei lavori |0,5 per mille --------------------------------------------------------------------- C) Aliquota ridotta per fabbricati inagibili o| inabitabili (art. 8, d.lgs. n. 504/1992) |2,63 per mille --------------------------------------------------------------------- D) Il valore delle aree fabbricabili per | l'anno 2002 e' stabilito come segue: aree | residenziali |euro 20,60 (L. 39.887) --------------------------------------------------------------------- aree produttive |euro 15,00 (L. 29.044) 4. L'aliquota agevolata di cui ai punti B) e C) e' fruibile su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 02A06949 Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare integralmente, per l'anno 2002, le aliquote differenziate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992, nelle stesse misure stabilite con la deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 30 dicembre 1999 e qui di seguito riportate: c) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto b); d) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini entro il secondo grado. 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera A, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fitto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale ed equiparate, del soggetto passivo, sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06950 Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. diversificare l'aliquota I.C.I. per le sole aree fabbricabili dando atto che e' determinata nella misura del 4 per mille. 2. dare atto che per tutti gli altri immobili l'aliquota e' determinata nella misura del 5,5 per mille. 3. prevedere la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale. (Omissis). 02A06951 Il comune di OSSIMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di adeguare altresi' la detrazione prevista per la prima casa nella misura unica di Euro 104,00 pare a L. 201.372. (Omissis). 02A06952 Il comune di OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di modificare, per le motivazioni in premessa e con effetto dal 1o gennaio 2002, la deliberazione della giunta comunale n. 210 del 19 dicembre 2001 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe, aliquote e variazioni limiti di reddito per l'applicazione dei tributi comunali per l'anno 2002", limitatamente a quanto risultante dalla premessa del presente atto e dell'allegato prospetto "Aliquote, detrazioni I.C.I. per l'anno 2002", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (allegato A), riepilogativo delle aliquote - con le principali fattispecie imponibili di riferimento, delle detrazioni e maggiori detrazioni di imposta - con dettaglio dei criteri di applicazione, che sostituisce integralmente l'analogo pospetto - allegato B) - alla deliberazione della giunta comunale n. 210 del 19 dicembre 2001; 5,5 per mille: ordinaria. Si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi: immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono pertinenza dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; alloggi in contitolarita' con altri soggetti, se utilizzati integralmente come abitazione principale (da risultanze anagrafiche) da uno o piu' contitolari, limitatamente a coloro che non li abitano; immobili inagibili e inabitabili; gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale, come da risultanze anagrafiche. N.B.: ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i possessori di alloggi locati con contratto registrato, devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste mediante presentazione alla U.O. Fiscalita', entro il 30 giugno 2003, di autocertificazione o della documentazione seguente: copia del contratto di locazione registrato (o documento comprovante il pagamento dell'imposta di registro, se il contratto e' stato presentato nell'anno precedente) e copia delle ricevute di versamento l.C.I. anno 2002. 5,4 per mille: ridotta per abitazione principale. Si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale. Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche. N.B.: l'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla sola applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio (gia' U.T.E.) regolare richiesta di variazione per l'unificazione catastale delle unita' medesime e che vengano comunicati gli estremi di eventuali atti autorizzativi rilasciati o denunce presentate presso l'ufficio tecnico comunale per la variazione di cui trattasi. L'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale, si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull'abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell'atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esiste tra gli immobili. N.B.: e' esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione concessa in uso nelle forme di cui al precedente punto b). 0,0 per mille - agevolata per alloggi locati con contratto-tipo legge 431/98 - art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2. Si intende applicabile l'aliquota agevolata nei casi previsti dall'art. 17-ter del regolamento comunale. Abitazione concessa dal possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in locazione esclusivamente mediante i contratti di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successe modificazioni. N.B.: l'agevolazione e' limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione di imposta la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore. 7 per mille - maggiorata per alloggi non locati. Si intende applicabile l'aliquota maggiorata nei casi previsti dall'art. 7 del regolamento comunale: 1. alloggio non locato, inteso quale unita' immobiliare, classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze anagrafiche e non locata ai sensi dell'art. 17/ter del regolamento comunale (legge 431/98, art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2), ne' data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, ivi residenti; 2. residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, in conformita' alle risultanze anagrafiche, in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione. N.B.: Ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17-ter del regolamento comunale, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale di cui all'art. 14, comma 1 del regolamento, nonche' per l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale nei casi indicati ai punti a), b), c), d) e per l'applicazione dell'aliquota agevolata per gli alloggi locati con contratto tipo legge n. 431/98 di cui all'art. 17/ter del regolamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui l'applicazione si riferisce, mediante autocertificazione o presentazione della documentazione attinente. DETRAZIONI I.C.I. 2002 Detrazione: Euro 103,29 (L. 199.997). Riferita a: detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo. Detrazione: Euro 165,27 (L. 320.007) (Euro 103,29 + Euro 61,97 di maggiore detrazione). Riferita a: detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con l'atto c.c. n. 183 del 27 dicembre 1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modulo di autocertificazione, predisposto dal U.O. Fiscalita', entro il termine del 30 giugno 2003. Si riepilogano e requisiti per il diritto all'elevazione da Euro 103,29 (L. 199.997) a Euro 165,27 (L. 320.007) delIimporto spettante per detrazione abitazione principale: il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale; il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2002, non deve avere altre proprieta' immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di Euro 61,97 (L. 119.991), da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 (L. 199.997) prevista dal d.lgs. n. 504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare); il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2002, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera c.c. n. 183 del 27 dicembre 1996, confermati con atti c.c.: n. 134 deI 17 dicembre 1998, n. 114 del 22 dicembre 1999, n. 105 del 20 dicembre 2000, n. 127 del 19 dicembre 2001: |essere in condizione non |lavorativa e con soli redditi di |pensione (come da data da modello |MUD, ex Mod. 201) non superiori a |Euro 6.545,06 (L. 12.673.003) |annui lordi riferiti all'anno |precedente. Il reddito e' quello avere compiuto il 60o anno |del singolo contribuente, senza d'eta' alla data del 1o gennaio |alcun riferimento, quindi, al dell'anno interessato |reddito del nucleo familiare. --------------------------------------------------------------------- invalidita' attestata al 100% e |il beneficio e' esteso anche al con reddito medio lordo pro-capite|caso in cui il nucleo familiare del nucleo familiare non superiore|comprenda un componente con a Euro 12.470,37 (L. 24.146.003) |invalidita' attestata al 100% N.B.: Nel caso di contitolari del diritto di proprieta/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di L. 120.000 va divisa in parti uguali. Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria. (Omissis). 02A06953 Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. gia' adottate per il 2001 con delibera di c.c. n. 24 del 19 febbraio 2001, nella misura seguente: 6 per mille per l'abitazione principale posseduta da soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci residenti di cooperative a proprieta' indivisa per gli alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione catastale posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2. di confermare l'importo della detrazione principale di L. 230.000 (Euro 118,79). (Omissis). 02A06954 Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, come conferma, per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, gia' in vigore per l'anno 2001 e precisamente del 6 per mille per tutti i soggetti passivi. di confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) annua, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D.P.R. n. 505/92 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02A06955 Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale, confermando l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A06956 Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale segli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02A06957 Il comune di PALMA DI MONTECHIARO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille e di stabilire in euro 123,95 (L. 240.000) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06958 Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2001, nella misura del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (L. 200.000), anche per l'anno 2002. (Omissis). 02A06959 Il comune di PALUDI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille, per tutte le unita' immobiliari, cosi' come la detrazione di Euro 103,29 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, comprese le relative pertinenze (art. 817 c.c.), fino alla concorrenza della detrazione. (Omissis). 02A06960 Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: 1. 4 per mille: per abitazione principale si intende: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 2. 7 per mille: alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 3. 5,1 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (esempio: terreni, negozi, ecc.). 4. 5,1 per mille: abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato. 5. 1 per mille: unita' immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 1, comma 5, legge 449 del 27 dicembre 1997). Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza. Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Detrazioni: 1. abitazione principale: Euro 104,00: spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito. 2. per nuclei famigliari: a) la detrazione viene elevata a Euro 130,00 per i contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto della nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi: 1 persona - Euro 9.809,19 (L. 18.993.250); 2 persone - Euro 13.732,87 (L. 26.590.550); 3 persone - Euro 16.667,69 (L. 32.273.150); 4 persone - Euro 19.617,86 (L. 37.985.475); 5 persone - Euro 21.579,70 (L. 41.784.125); 6 persone Euro 23.541,54 - L. 45.582.775; 7 persone e oltre Euro 25.503,38 - L. 49.381.425; b) la detrazione e' elevata a Euro 181,00 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; b) la detrazione e' elevata a Euro 197,00 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito cui sopra; c) la detrazione e' elevata a Euro 285,00 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie: invalidi civili non inferiori al 100%; sordomuti; ciechi assoluti; grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80% - invalidi INAIL con invalidita' non inferiore all'80%; inabili I.N.P.S. con invalidita' non inferiore all'80%; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di 1a categoria tabella A; portatori di handicap con connotazione di gravita' - legge 5 gennaio 1992 n. 104; Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento. Pensionati: la detrazione e' elevata a Euro 207,00 per i pensionati che abbiano compiuto sessanta anni di eta' al 1o gennaio 2001, possessori di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1o gennaio 2001 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra. Disoccupati: la detrazione e' elevata a Euro 181,00 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1o gennaio 2001. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra. 3. abitazioni in centro storico: la detrazione e' elevata a Euro 207,00 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione principale del contribuente. Indicazioni per il contribuente Aliquote: 1. per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 4 (Abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato) e' necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredata della copia del contratto d'affitto. 2. per poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 5) (Unita' immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero) e' necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredata della documentazione attestante quanto dichiarato. Detrazioni: 1. e' possibile applicare una sola detrazione per contribuente. 2. le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1o gennaio 2002 altri fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene richiesta la detrazione. 3. nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze. 4. per poter usufruire delle maggiori detrazioni e' necessario presentare domanda in carta semplice al comune di Pasian di Prato, corredata di autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta per i contribuenti gia' in possesso dei requisiti al 1o gennaio 2002, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1o luglio - 31 dicembre). N.B.: Il versamento dovra' essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni richieste. (Omissis). 02A06961 Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, come conferma, per l'anno 2002, l'aliquota del cinque per mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I. 2. di stabilire la detrazione di Euro 103,30 per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A06962 Il comune di PENANGO (provincia di Asti) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per le unita' immobiliari di questo comune; stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - come regolata al punto 2, comma 55, art. 3, legge n. 662/1996. (Omissis). 02A06963 Il comune di PEROSA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, confermando quanto gia' proposto dalla giunta comunale, nel 5,5 per mille l'imposta comunale immobiliare sulla abitazione principale (prima casa) ed immobili; 2. di fissare nel 6,5 per mille l'imposta comunale immobiliare sulle altre abitazioni; 3. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione sulla prima casa di cui all'art. 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 587 e s.m.i.. (Omissis). 02A06964 Il comune di PERUGIA ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta I.C.I. che saranno applicate per l'anno 2002 ai sensi delIart. 6 deI d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella seguente misura: aliquote: 1. aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1 - C/2 - C/3: 6 per mille; 3. aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 5 per mille; 4. aliquota per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 9 per mille; 5. aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori: 4 per mille; 7. aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4 per mille; 8. aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 7: 7 per mille; di dare atto che per l'anno 2002, non essendo intervenuti sulla materia nuovi e diversi provvedimenti da parte del consiglio comunale, e' confermata l'elevazione della detrazione d'imposta per abitazione principale (art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) da Euro 103,29 a Euro 232,41, gia' stabilita con la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 28 febbraio 2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti: la maggior detrazione di lire Euro 232,41 dall'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002, e' accordata per le unita' immobiliari adibite esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni: 1. unita' immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I. dovuta per l'anno 2002, graduato in rapporto al numero dei componenti l'intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti: Euro 77.468,53 per nuclei fino a quattro componenti; Euro 87.797,67 per nuclei di cinque componenti; Euro 98.126,81 per nuclei di sei componenti; Euro 113.620,52 per nuclei di 7 componenti; Euro 134.278,79 per nuclei di 8 componenti ed oltre; 2. unita' immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, per l'anno 2001, non risulti superiore ai seguenti limiti: per nuclei familiari composti da: una persona: Euro 12.911,42 (L. 25.000.000); due persone: Euro 15.493,71 (L. 30.000.000); tre persone: Euro 18.075,99 (L. 35.000.000); quattro persone: Euro 20.658,28 (L. 40.000.000); cinque persone: Euro 23.240,56 (L. 45.000,000); oltre cinque persone: Euro 25,822,84 (L. 50.000.000). (Omissis). 02A06965 Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. unica nella misura del 6 per mille, sia per i fabbricati che per le aree fabbricabili, fatta eccezione per i fabbricati invenduti dalle imprese ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I. e della rivalutazione in base agli indici ISTAT prevista dall'art. 14, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 02A06966 Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare, (omissis), nella misura del cinque per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura stabilita per legge, di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06967 Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari a uso di abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille; 2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e', inoltre, stabilito che l'importo di Euro 103,29 di cui sopra sia elevato a Euro 113,62. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02A06968 Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare, come approva la proposta avente per oggetto: determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 deliberando nel 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002. (Omissis). 02A06969 Il comune di PEZZAZE (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2002, fissandola nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di disporre altresi' che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sara' applicata nella percentuale ridotta del 5,75 per mille. (Omissis). 02A06970 Il comune di PIANCOGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000. 2. di confermare, altresi', le agevolazioni previste con delibera di c.c. n. 66 in data 9 ottobre 1998, con la quale si approvava il regolamento sull'imposta de quo; (Omissis). 02A06971 Il comune di PIANDIMELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: cinque per mille: per le unita' immobiliari adibita ad abitazione principale; sei per mille: per tutte le altre tipologie di immobili. 2. di dare atto che, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione d'imposta e' stabilita in Euro 103,29 su base annua, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa. (Omissis). 02A06972 Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare al sei per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata a tale percentuale per l'anno 1999 e confermata per il 2000 e 2001. 3. di confermare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06973 Il comune di PIANEZZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: -|Tipo di immobile - |Aliquota --------------------------------------------------------------------- 1|Abitazione principale .... |5 per mille --------------------------------------------------------------------- |Seconde case in uso gratuito a parenti fino al primo | 2|grado in linea retta .... |5 per mille --------------------------------------------------------------------- 3|Seconde case non locate .... |7 per mille --------------------------------------------------------------------- 4|Altri fabbricati (case locate, immobili produttivi) |6 per mille --------------------------------------------------------------------- 5|Aree edificabili (fabbricabili) .... |6,5 per mille 2. di aumentare leggermente la detrazione per l'abitazione principale, determinandola in Euro 104,00 a seguito dell'arrotondamento all'euro per eccesso dell'importo di L. 200.00. (Omissis). 02A06974 Il comune di PIETRAFITTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2001, nel modo seguente: aliquota del cinque per mille, per l'abitazione principale e parti annesse; aliquota del sei per mille, per gli altri immobili. di stabilire la detrazione da applicare per l'abitazione principale e parti annesse, in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06975 Il comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune gia' in vigore nell'anno 2001: 1) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; 2) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti: 6 per mille; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; 3) aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 7 per mille; 4) aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale: 5 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e' di L. 200.000/Euro 103,291 (legge 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2). Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilita' riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a L. 300.000/Euro 154,937. (Omissis). 02A06976 Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente: riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997); detrazione di Euro 103,29 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A06977 Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ritenuto di confermare per l'anno 2002 l'aliquota al 5 per mille in conformita' anche alle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali limitrofe e le altre agevolazioni gia' vigenti per l'anno 2001: A) considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo d proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); B) avvalendosi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiunto dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, si aumenta Ia detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 pari a Euro 258,23 alle seguenti condizioni e modalita': 1) soggetti assistiti economicamente dal comune; oppure, soggetti che versano in precarie condizioni economiche, pur non assistiti dal comune, le cui condizioni di disagio economico-sociale siano accertate dall'ufficio assistenza; 2) l'unita' immobiliare deve costituire l'unico fabbricato in possesso del soggetto richiedente ovvero deIl'unita' familiare cui appartiene; 3) l'unita' immobiliare deve risultare censita al catasto erariale in una delle seguenti categorie: A/2 - abitazione di tipo civile; A/3 - abitazione di tipo economica; A/4 - abitazione di tipo popolare; A/5 - abitazione di tipo ultra popolare; A/6 - abitazione di tipo rurale; 4) la maggior detrazione spetta solo se sussistono tutte le condizioni da 1) a 3); 5) la maggior detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e' locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti; 6) la maggior detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari; 7) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere, sotto pena di decadenza del beneficio, a quanto segue: a) presentare apposita domanda al comune entro il mese di giugno dell'anno di imposta, documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi del diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare; b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento dell'imposta I.C.I.; 8) l'Ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione. (Omissis). 02A06978 Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. stabilire per il 2002 le aliquote e tariffe tributarie seguenti: I.C.I.: 5,2 per mille abitazione principale, dando atto che per la stessa spettano le seguenti detrazioni: fissa di Euro 103,29 (erano L. 200.000 nel 2001); per disagio economico o sociale Euro 258,23 (erano L. 500.000 nel 2001) su parere favorevole dei servizi sociali del comune che confermi l'impossibilita' del contribuente a far fronte all'I.C.I. dovuta; 6,4 per mille abitazioni affittate con regolare contratto registrato del quale viene inviata copia all'ufficio tributi del comune (come anno 2001); 7 per mille per gli altri immobili (come anno 2001); 4 per mille per le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione. (Omissis). 02A06979 Il comune di PIOZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (comprendendovi anche le abitazioni locate come abitazione pricipale con contratto concertato); 6,5 per mille altri fabbricati ad aree edificabili. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,30 - pari a L. 200.017 da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06980 Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare - per l'anno 2002 - il seguente assetto tariffario in ordine all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e precisamente: aliquota 5 per mille per i fabbricati ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, cosi' come individuate con deliberazione n. 20 in data 26 aprile 2001 dell'Autorita' del bacino del fiume Po - Comitato istituzionale - e per i quali i soggetti passivi ai fini I.C.I. hanno presentato, entro il 31 dicembre 2001, apposita istanza; aliquota 6 per mille per i fabbricati ricadenti nel resto del territorio; detrazione per abitazione principale nel minimo di legge di Euro 103,29 (L. 200.000) annue; agevolazione cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che consente di considerare adibita ad abitazione principale - a condizione che risulti non locata - l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari; equiparazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle unita' concesse in uso gratuito ai familiari alle condizioni contenute nel regolamento I.C.I. (Omissis). 02A06981 Il comune di PLOAGHE (provincia di Sassari) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06982 Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 1. abitazione principale: 5,5 per mille; 2. altri immobili: 6,75 per mille; 3. fabbricati categoria C/2: 5 per mille; 4. fabbricati invenduti realizzati da imprese: 4 per mille (art. 3 del regolamento per la disciplina per l'imposta comunale sugli immobili); (Omissis). 02A06983 Il comune di POGGIODOMO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il comune di Poggiodomo. (Omissis). 02A06984 Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6,5 per mille; 2. per l'anno 2002 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in Euro 104,00. (Omissis). 02A06985 Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nelle seguenti misure: abitazione principale 5,3 per mille; altri fabbricati - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per mille; 2. di determinare in Euro 104,00 (L. 201.372) l'importo annuo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di confermare in Euro 154,94 (L. 300.000) la detrazione per l'abitazione principale, per i soggetti con i requisiti di seguito previsti: |Reddito complessivo | |del nucleo familiare |Detrazione spettante Nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999|per l'abitazione composto da |(2) |principale --------------------------------------------------------------------- |Euro 7.746,85 |Euro 154,94 1 persona.... |(L. 15.000.000) |(L. 300.000) --------------------------------------------------------------------- |Euro 10.329,14 |Euro 154,94 2 persone.... |(L. 20.000.000) |(L. 300.000) --------------------------------------------------------------------- |Euro 12.911,42 |Euro 154,94 3 persone.... |(L. 25.000.000) |(L. 300.000) --------------------------------------------------------------------- |Euro 15.493,71 |Euro 154,94 4 persone.... |(L. 30.000.000) |(L. 300.000) --------------------------------------------------------------------- |Euro 16.526,62 |Euro 154,94 5 persone.... |(L. 32.000.000) |(L. 300.000) --------------------------------------------------------------------- |Euro 1.032,91 |Euro 154,94 Ogni persona in piu' |(L. 2.000.000) |(L. 300.000) (1) Si intende il nucleo familiare che ha la residenza nell'immobile soggetto a tassazione; (2) Reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. 4. di stabilire in Euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap permanente o invalido con diritto all'indennita' di accompagnamento, riconosciuto come tale dalla competente autorita'; 5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. (Omissis). 02A06986 Il comune di PONSACCO (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno di imposta 2002 al 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile del tributo; 2. di confermare per l'anno di imposta 2002 la misura della detrazione per abitazione principale in Euro 144,60; 3. di confermare per l'anno di imposta 2002, la misura e le condizioni della maggiore detrazione di cui alla precedente deliberazione g.c. n. 33 del 1 marzo 2001. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tributi apposita richiesta scritta, redatta su modulo predisposto dallo stesso ufficio e messo gratuitamente a disposizione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2001; 4. di introdurre, a partire dall'anno di imposta 2002, una aliquota I.C.I. ridotta al 2 per mille, in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale, di beni immobili posti nella porzione di territorio denominato "centro storico" ed individuato dal perimetro puntinato nell'allegata planimetria (All. 2), che eseguano interventi inquadrabili in una delle seguenti fattispecie, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica: a) interventi volti al restauro e/o al risanamento conservativo di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) interventi finalizzati al restauro e/o al risanamento conservativo di unita' immobiliari inserite negli elenchi degli immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come individuati dall'art. 2 del del decreto legislativo n. 490/1999; c) interventi di ristrutturazione su unita' immobiliari ai sensi dell'art. 4 della legge n. 52/1999; L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per un periodo di tre anni dalla data di inizio lavori. I soggetti interessati, devono presentare all'ufficio tributi apposita istanza, redatta su modelli predisposti dall'ufficio e messi gratuitamente a disposizione, prima della data di inizio lavori, che in ogni caso dovra' essere comunicata per iscritto, ai fini dell'agevolazione in esame. (Omissis). 02A06987 Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 4,9 per mille - abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996 n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione; 7 per mille - alloggi non locati; 7 per mille - aree fabbricabili. (Omissis). 02A06988 Il comune di PONTE IN VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002. (Omissis). 02A06989 Il comune di PONTE NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili per l'anno 2002, da applicare sulla base imponibile, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1966, n. 662 (Euro103,29). (Omissis). 02A06990 Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di elevare l'aliquota I.C.I. al fine di meglio riequilibrare le previsioni di bilancio stabilendo le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, aliquota da applicare per l'anno di imposta 2002, 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi e per tutte le categorie di immobili soggette a tassazione; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A06991 Il comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2002, cosi' come approvate con deliberazione di giunta comunale n. 26 in data 6 marzo 2001, e precisamente: a) aliquota per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dalla normativa vigente: 6 per mille; b) aliquota per aree edificabili e altri fabbricati 6 per mille; di confermare la detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per i soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A06992 Il comune di PORTO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di mantenere per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. determinate con la D.C.C. 5/2000 cosi' come di seguito indicato: Aliquota |Aventi diritto --------------------------------------------------------------------- |per gli immobili adibiti ad abitazione principale e |proprie pertinenze; per gli immobili adibiti ad |abitazione principale di soci assegnatari di |cooperative edilizie a proprieta' indivisa; per gli |immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; per |immobili inagibili o inabitabili, od oggetto di |interventi finalizzati al recupero storico ed |artistico; per gli immobili adibiti ad abitazioni |locate con contratto registrato o concordato; per |immobili realizzati per la vendita e non venduti, di |proprieta' delle imprese aventi ad oggetto la |costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo 5 per mille |non superiore ai 3 anni. --------------------------------------------------------------------- |immobili adibiti ad attivita' produttive, commerciali, |artigianali; terreni adibiti a coltivazione agricola; |aree edificabili; immobili non compresi nelle altre 5,5 per mille|aliquote. --------------------------------------------------------------------- 7 per mille |abitazioni non locate di disporre una detrazione ordinaria per le abitazioni principali pari a L. 200.000; di disporre per il 2002 in L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come novellato da successive modifiche, che le seguenti situazioni di carattere sociale: persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta od in quello precedente sia stata verificata una situazione di carenza economica che abbia comportato la concessione di contributi o sussidi comunali sulla base del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della 241/1990; persone o nuclei familiari il cui reddito non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento citato, ai sensi dell'art. 12; persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, solo o con coniuge nella medesima situazione reddituale. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti entro il 30 aprile dell'anno corrente di imposta. (Omissis). 02A06993 Il comune di PORTO VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). N. d'ordine|Aliquota per mille|Riferimento a: |Detrazione euro --------------------------------------------------------------------- 1 |6,8 |ordinaria |0 --------------------------------------------------------------------- 2 |6,8 |alloggi non locati |0 --------------------------------------------------------------------- 3 |4 |abitazione principale |134,28 --------------------------------------------------------------------- | |abitazione principale | | |anziani o disabili che| | |acquistano la | | |residenza in istituti | | |di ricovero | | |permanente, a | | |condizione che la | | |stessa non risulti | 4 |4 |locata |134,28 --------------------------------------------------------------------- | |abitazioni concesse in| | |uso gratuito a parenti| | |di primo grado in | | |linea retta - figli | | |e/o genitori - e dagli| | |stessi utilizzata come| | |abitazione principale | | |(per la quale deve | | |essere resa apposita | 5 |4 |dichiarazione) |0 --------------------------------------------------------------------- | |abitazioni locate, | | |utilizzate come | | |abitazioni principali,| | |con contratto | | |d'affitto regolarmente| | |registrato (per le | | |quali deve essere resa| | |apposita dichiarazione| | |con gli estremi della | | |registrazione | 6 |4 |dell'atto) |0 --------------------------------------------------------------------- | |immobili iscritti in | | |catasto alle categirie| 7 |4 |C e D |0 --------------------------------------------------------------------- | |immobili posseduti da | | |enti senza fini di | 8 |4 |lucro |0 di elevare, previa domanda dell'interessato da redigersi su apposito modulo fornito dal comune, a Euro 185,92 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni reddituali: a) nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap risultante da certificazione acquisita o da acquisire d'ufficio con almeno il 70% di invalidita' purche' il reddito complessivo lordo, compresi redditi esenti ai fini I.R.PE.F., non superi Euro 14.460,79; b) nuclei familiari composti da una sola persona pensionata avente importo annuo lordo, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a Euro 6.197,48 e che non abbia altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; nuclei familiari composti da due o piu' persone unicamente con reddito da pensione complessivo lordo non superiore a Euro 8.263,31 e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; c) richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; di stabilire che per avere diritto all'elevazione di cui ai sopraindicati punti i contribuenti interessati debbano presentare apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza delle condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi percepiti nell'anno precedente, integrata da ogni altro elemento documentale necessario all'accertamento. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano dagli eventuali accertamenti che il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune, comporta il pagamento della differenza di imposta oltre le sanzioni di legge. Le domande di elevazione dovranno essere presentate al settore tributi, su appositi modelli distribuiti dall'ufficio anzidetto, a pena di decadenza, entro il termine del 1 dicembre 2002. (Omissis). 02A06994 Il comune di PORTULA (provincia di Biella) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, come gia' stabilito nello scorso esercizio 2001; 2. di confermare la detrazione unica fissata per la prima casa (abitazione principale) in Euro 103,29. (Omissis). 02A06995 Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06996 Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 gennaio 2002 e il 1o marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ordinaria, rispettivamente nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06997 Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1 gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002, nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille, per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in Euro 113,62 per tutte le categorie di contribuenti. 3. di considerare abitazione principale, l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare anche alla abitazione locata con contratto registrato, al soggetto che la utilizza come abitazione principale, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo. (Omissis). 02A06998 Il comune di POZZOLO FORMIGARO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel comune di Pozzolo Formigaro: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille; 2. di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 lett. a) legge n. 662/1996, e che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale; 3. di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all'l.C.l. per l'anno 2002 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 6. di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A06999 Il comune di PIATEDA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). immobili adibita direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille; detrazione di Euro 103,291 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A07001 Il comune di PRAY (provincia di Biella) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A07002 Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 2002 per l'anno 2002 come segue: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale. 5,5 per mille; 2. di fissare altresi' per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 129,11 (pari a L. 250.000) annue. (Omissis). 02A07003 Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno, 2002, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 pari a Euro 103,291. (Omissis). 02A07004 Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002 l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione. (Omissis). 02A07005 Il comune di PROVVIDENTI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di ridurre l'aliquota (I.C.I.) dal 6,5 per mille al 5,5 per mille o con decorrenza dal 1o gennaio 2002, come programmi ed indirizzi dell'attuale amministrazione ed al fine di un'incentivazione al recupero del patrimonio edilizio ormai per il 90% in stato di degrado. (Omissis). 02A07006 Il comune di QUINTO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura: aliquota unica del 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A07007 Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A07008 Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). riconfermare per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.)nelle seguenti percentuali: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 5,5 per mille; immobili adibiti a tutti gli altri usi, 6,5 per mille. Dare atto che rimane invariata la detrazione di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. 02A07009 Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili. 2. di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 02A07010 Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado, ai quali e' consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di elevare l'importo di Euro 103,29 fino di Euro 206,58 (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (Omissis). 02A07011 Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis); 2. di confermare, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2001, cosi' specificate: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; unita' immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille; aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 113,620 (L. 220.000). (Omissis). 02A07012 Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). N. ord.|Tipologia degli immobili |Aliquote per mille --------------------------------------------------------------------- | Abitazione principale e relative | 1 |pertinenze |6 --------------------------------------------------------------------- 2 | Altre tipologie di fabbricati |6,5 --------------------------------------------------------------------- 3 | Aree fabbricabili |6,5 Le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: |Tipologia degli |Detrazioni di imposta N. ord. |immobili |(Euro in ragione annua) --------------------------------------------------------------------- | Unita' immobiliare | |adibita ad abitazione | 1 |principale |105,002 --------------------------------------------------------------------- Abitazione concesse | | in uso gratuito a | | parenti in linea retta| | fino al terzo grado ed| | affini di primo grado | | e che nelle stesse | | hanno stabilito la | | residenza |105,00 | (Omissis). 02A07013 Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa) Aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati dei non residenti (seconda casa) Aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati industriali - artigianali e altri. 2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione prinicipale e' di L. 200.000. (Omissis). 02A07014 Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille, senza prevedere diversificazioni dell'aliquota. (Omissis). 02A07015 Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002: a) nel 4,3 per mille l'aliquota base unica dell'imposta comunale sugli immobili; b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02A07016 Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota base 2002: 5,5 per mille ad eccezione delle seguanti categorie di immobili: a) abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente). b) enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 5 per mille c) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 5 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni). d) terreni agricoli: aliquota 5 per mille 2. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario: a) di perizia, con allegata idonea documentazione; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a". 3. fabbricati: detrazioni d'imposta Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2002 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 250.000. (Omissis). 02A07017 Il comune di ROSSANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire con decorrenza 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote d'imposta: 1) aliquota del 7 per mille i seguenti immobili: a) terreni agricoli; b) aree fabbricabili; c) altri fabbricati, non contemplati nel successivo punto 2); 2) aliquota del 6 per mille per i seguenti immobili: a) abitazioni principali; di confermare la detrazione ordinaria nella misura ordinaria prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, Euro 103,29. (Omissis). 02A07018 Il comune di ROTA D'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questione comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di Euro 103,29. (Omissis). 02A07019 Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale | --------------------------------------------------------------------- Si considera direttamente adibita ad abitazione | principale anche l'unita' immobiliare posseduta a | titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o | disabili che acquisiscono la residenza in istituti di | ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a| condizione che la stessa non risulti locata. |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Altre unita' immobiliari |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili |6 per mille 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A07020 Il comune di RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 6 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2001, nelle seguenti misure: 5,8 per mille per la generalita' dei casi d'imposta; 7 per mille per il caso di abitazioni non locate, intendendosi come tali gli immobili ad uso abitativo non occupati che siano privi di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotati dell'arredo indispensabile per la residenza, incluse le relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprieta' delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille; l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato; 4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla "Societa' per la casa", associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perche' li dia successivamente in locazione, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia. 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale nella generalita' dei casi nella misura di Euro 113,62 (pari a L. 220.000), di applicare l'aumento della citata detrazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 2002 per l'abitazione principale da Euro 113,62 (pari a L. 220.000) ad Euro 206,58 (pari a L. 400.000) esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi i particolari requisiti e secondo le modalita' meglio specificate in premessa, con riferimento al 1o gennaio 2002, (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50), con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione cosi' maggiorata la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli; 3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti. (Omissis). 02A07021 Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 6 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili. (Omissis). 02A07022 Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2002 nel modo seguente: |Definizione immobili a | | Cat. |destinazione ordinaria |Aliquota per mille|Detrazione --------------------------------------------------------------------- A/1-9|Abitazioni | | --------------------------------------------------------------------- |prima Casa (*) |6 |105,00 --------------------------------------------------------------------- |Abitazione in comodo a parenti | | |entro il secondo grado |6 | --------------------------------------------------------------------- |Affittacamere, appartamenti uso | | |vacanze (di cui alla L.R. | | |25 agosto 1988, n. 34) |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni locate con contratto | | |ex legge n. 431/98 - art. 2 comma| | |3 |2 | --------------------------------------------------------------------- |Altre abitazioni |7 | --------------------------------------------------------------------- A/10 |Uffici e studi privati |7 | --------------------------------------------------------------------- A/11 |Abitazioni o alloggi tipici |7 | --------------------------------------------------------------------- |Collegi, convitti, educandati, | | |ricoveri, orfanotrofi, ospizi, | | B/1 |conventi, seminari, caserme |6,5 | --------------------------------------------------------------------- B/2 |Case di cura e ospedali |6,5 | --------------------------------------------------------------------- B/3 |Prigioni e riformatori |7 | --------------------------------------------------------------------- B/4 |Uffici pubblici |7 | --------------------------------------------------------------------- B/5 |Scuole, laboratori scientifici |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Biblioteche, pinacoteche, musei, | | |gallerie, accademie che non anno | | |sede in edifici della cat. A/9 | | |(castelli, palazzi artistici o | | B/6 |storici) |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Cappelle ed oratori non destinati| | B/7 |all'esercizio pubblico del culto |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Magazzini sotterranei per | | B/8 |depositi derrate |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/1 |Negozi e botteghe |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/2 |Magazzini e locali di deposito |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/3 |Laboratori e locali di deposito |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/4 |Fabbricati per arti e mestieri |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Stabilimenti balneari e di acque | | C/5 |curative |7 | --------------------------------------------------------------------- |Stalle, scuderie, rimesse, | | C/6 |autorimesse (**) |7 | --------------------------------------------------------------------- C/7 |Tettoie chiuse o aperte |7 | |Immobili a destinazione speciale |Aliquota per mille|Detrazione --------------------------------------------------------------------- D/1 |Opifici |6,5 | --------------------------------------------------------------------- D/2 |Alberghi e pensioni |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Teatri, cinematografi sale per | | D/3 |concerti e spettacoli e simili |6,5 | --------------------------------------------------------------------- D/4 |Case di cura e ospedali |7 | --------------------------------------------------------------------- |Istituti di credito, cambio e | | D/5 |assicurazione |7 | --------------------------------------------------------------------- |Fabbricati locati per esercizi | | D/6 |sportivi |7 | --------------------------------------------------------------------- |Fabbricati costruiti o adattati | | |per speciali esigenze di | | |un'attivita' industriale e non | | |suscettibili di destinazione | | |diversa senza radicali | | D/7 |trasformazioni |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Fabbricati costruiti o adattati | | |per speciali esigenze di | | |un'attivita' commerciale e non | | |suscettibili di destinazione | | |diversa senza radicali | | D/8 |trasformazioni |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Edifici galleggianti o sospesi | | |assicurati a punti fissi del | | |suolo, ponti privati soggetti a | | D/9 |pedagio |7 | --------------------------------------------------------------------- D/10|Residence |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Scuole, laboratori scientifici | | D/11|privati |6,5 | --------------------------------------------------------------------- |Terreni agricoli |4 | --------------------------------------------------------------------- |Aree fabbricabili |5,5 | (*) Viene considerata prima casa anche l'abitazione di anziani o disabili permanente ricoverati presso case di riposo o cura a condizione che non sia locata e che sia l'unica proprieta'; (**) Quando l'immobile classificato C/6 costituisce pertinenza di altro immobile (perche' ubicato nello stesso compendio immobiliare) e' tassato con la stessa aliquota dell'immobile principale; La detrazione per la prima casa si estende anche alle pertinenze, fino al suo completo utilizzo. (Omissis). 02A07023 Il comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con deliberazione della giunta comunale n. 25 del 31 gennaio 2001 cosi' riportate: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate: 5,5 per mille; unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado e utilizzate dagli stessi come abitazione principale: 5,5 per mille; unita' immobiliari a disposizione agibili (seconde case): 7 per mille; unita' immobiliari a disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate, certificate annualmente: 6 per mille; unita' immobiliari per i quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti: 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Imposta ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alle pertinenze degli immobili sopra richiamati si applica la stessa aliquota dell'immobile a cui accedono. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale da applicare all'imposta comunale sugli immobili in Euro 120,00. (Omissis). 02A07024 Il comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: N.|Tiplogie |Aliquota --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale e relativa pertinenza: (per | |"abitazione principale" si intende l'unita' | |immobiliare, classificata o classificabile nel | |gruppo catastale A (ad eccezione della categoria | |A/10) direttamente adibita a dimora abituale del | |contribuente dei suoi familiari e che nella stessa | 1 |abitazione abbiano la residenza anagrafica |5,6 per mille --------------------------------------------------------------------- |Abitazione locata e relative pertinenze: (per | |"abitazione locata" si intende l'unita' immobiliare,| |classificata o classificabile nel gruppo catastale A| |(ad eccezione della categoria A/10) che risulti | |locata a fini abitativi con contratto registrato a | |soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure| |concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti | |in linea retta entro il secondo grado e/o | |collaterale fino al terzo grado e relativi | |familiari, i quali la occupino come dimora abituale | 2 |e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica) |7 per mille --------------------------------------------------------------------- |Abitazione a disposizione e relative pertinenze: | |(per "abitazione a disposi zione") si intende | |l'unita' immobiliare, classificata o classificabile | |nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria| |A/10), non utilizzata come dimora abituale del | |contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi| |la propria abitazione principale in altra unita' | |immobiliare, sia quest'ultima posseduta in | 3 |proprieta', in locazione o in comodato) |7 per mille --------------------------------------------------------------------- 4 |Per tutti gli altri casi |7 per mille Di stabilire che, per l'anno 2002, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza e' fissata in Euro 104 (pari a L. 201.372); (Omissis). 1. di modificare, (omissis), il punto 3 della deliberazione di g.c. n. 19 del 3 febbraio 2002, stabilendo, a seguito dell'accordo con le OO.SS. di categoria, l'importo dell'ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 2002 in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) anziche' Euro 62,00 (pari a L. 120.049); 2. di determinare, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del "regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", i seguenti limiti di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 9.554,45 (pari a L. 18.500.000) per soggetti passivi soli; Euro 14.719,02 (pari a L. 28.500.000) per soggetti passivi coniugati. (Omissis). 02A07025 Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. al 5,5 per mille, per le abitazioni principali, con esclusione delle pertinenze iscritte separatamente in catasto, ed al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; conseguentemente per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. risultano determinate nella misura di cui al prospetto che segue: N. |Tipologia degli immobili |Aliquote 1 |Abitazione principale (escluse pertinenze) |5,5 per mille 2 |Altri immobili |7 per mille di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 02A07026 Il comune di SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; (Omissis). 02A07027 Il comune di SANNICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 10 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota del 5 per mille per abitazione principale; 2. aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; stabilire in Euro 103,50 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale. (Omissis). 02A07028 Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille gia' applicata per l'anno 2001 per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali come definite dal vigente regolamento comunale in materia; di aumentare, per l'anno 2002, al 6 per mille l'aliquota per le abitazioni principali fissata, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille; di riconfermare anche per l'anno 2002, tutte le detrazioni ed agevolazioni previste nella citata deliberazione della giunta municipale n. 29 dell'8 febbraio 2001. (Omissis). 02A07029 Il comune di SANTA CATERINA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue: di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; di determinare per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale: L. 200.000, Euro 103,29; di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 02A07030 Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota per abitazione principale 5 per mille; aliquota per ordinaria 6,5 per mille. di fissare in Euro 129,11 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. di determinare la base imponibile delle aree fabbricabili da considerarsi per l'anno 2002 cosi' come segue: 1) Area residenziale B1 Euro 36,15 al mq; 2) Area residenziale B2 Euro 30,99 al mq; 3) Area residenziale B3 Euro 25,82 al mq; 4) Area residenziale C1 Euro 25,82 al mq; 5) Area residenziale C2 Euro 20,65 al mq; 6) Zona turistica alberghiera Euro 36,15 al mq. (Omissis). 02A07031 Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 gennaio e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune diversificata nella seguente misura: A) 6 per mille ordinaria: per tutte le unita' immobiliari tranne quelle con aliquota maggiorata compresa l'abitazione tenuta a disposizione come "residenza secondaria" o "seconda casa", limitatamente ad una sola unita' immobiliare come previsto dall'art. 7comma 1 del regolamento I.C.I.; B) 6,5 per mille maggiorata: per i soli alloggi non locati (sfitti) ad uso abitazione e relative pertinenze. aree edificabili. (Omissis); 1. di determinare per l'anno 2002, la misura delle detrazioni, agevolazioni e riduzioni ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura: A) viene elevata in Euro 144,00 la detrazione base spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; B) viene elevata la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 180,00 annue apportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 25 del regolamento I.C.I.: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto 65 anni di eta' al 1o gennaio 2002, ovvero compiere l'eta' richiesta nel corso dell'anno 2002 ed essere pensionati; c) vivere soli o in coppia al 1o gennaio 2002; Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela; d) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2001 un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta); e) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche: quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto d); per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I. riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.; per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare il triplo dell'importo della pensione minima I.N.P.S.; qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap iI reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore al triplo della pensione minima I.N.P.S. aumentato di Euro 1.032,91; qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte. C) vengono determinati i seguenti criteri applicativi: iI contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola a pena di decadenza, indirizzata al "comune di Savigno servizio tributi" direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso; Nella domanda il contribuente deve indicare: nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale. Alla domanda deve altresi essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti: la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente. I contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione. La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione. LAmministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 02A07032 Il comune di SAVOGNA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite. 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' confermata in Euro 103,29. 3. di confermare anche per l'anno 2002, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate, un aumento della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94, alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unita' immobiliari che non siano considerate di pertinenza, che l'abitazione posseduta non sia di lusso e rientri in uno dei seguenti tre casi: A) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge; B) reddito del proprio nucleo fimiliare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte di una sola persona; a tale reddito vanno aggiunte Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; C) nuclei fimiliari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale 20/1995 e cioe', inferiore a Euro 17.485,16 per i nuclei con una persona, Euro 22.949,28 con due persone, Euro 28.413,39 con tre persone; per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 2.732,06. Per quanto riguarda l'applicazione della detrazione di cui ai punti B) e C), i criteri applicativi prevedono che la detrazione e' possibile solo nel caso l'abitazione sia la prima casa, non sia un'abitazione di lusso e non si possiedano altri immobili soggetti I.C.I.; seguendo i seguenti criteri applicativi: il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi del comune la richiesta auto-certificazione, nella quale dovra' dichiarare il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra. 4. di determinare per l'anno 2002, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, per zone omogenene, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo i valori di seguito determinati: residenziale (centro) Euro 41,32; lottizzazione (periferica) Euro 18,08; artigianale Euro 10,33. (Omissis). 02A07033