(parte 3)
    Il  comune  di  MICIGLIANO  (provincia  di Rieti) ha adottato, il
23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota, che sara' applicata in
questo comune, nella misura unica del 7 per mille e la detrazione per
l'abitazione  principale  nella  misura  di  L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06913
    Il  comune  di  MIGGIANO  (provincia di Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del
5,5  per  mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).
02A06914
    Il  comune  di  MIGNANEGO  (provincia  di Genova) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a) immobili  destinati  a  prima casa di abitazione: aliquota 5,5
per mille con applicazione della detrazione di cui all'art. 8 decreto
legislativo  n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 55 della
legge n. 662/1996) in Euro 103,29 (L. 200.000);
    b) per  tutte  le altre tipologie di immobili: aliquota del 6 per
mille.
Di  confermare  la  detrazione  per la prima casa di abitazione nella
misura di Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A06915
    Il  comune di MODENA ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2002 le aliquote I.C.I. da applicare nel
comune  di Modena nelle seguenti misure, confermando quanto stabilito
con deliberazione della giunta comunale n. 156/2001:
    aliquota  ridotta  del  5,2 per mille da applicare a favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, sulle unita' immobiliari
direttamente  adibite ad abitazione principale e relative pertinenze,
cosi' come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999;
    aliquota  del  5,2  per  mille  a  favore  delle  persone fisiche
soggetti  passivi che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta
al  primo  grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato
con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001;
    aliquota  ordinaria  del  6,7  per mille da applicare a tutti gli
altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti
salvi quelli previsti nei punti successivi;
    aliquota  del  4,8 per mille a favore dei proprietari (o titolari
di  diritti  reali  di  godimento  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
legislativo  n.  504/1992)  che  concedono  in  locazione a titolo di
abitazione    principale    unita'    immobiliari    classificate   o
classificabili  nel  gruppo  A  delle  categorie catastali e relative
pertinenze,  alle  condizioni  definite  dagli  accordi locali di cui
all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;
    aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per
i  quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da  almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli
altri alloggi non locati, specificando che:
      per  alloggi  non  locati  devono  intendersi  gli  alloggi non
occupati  o  occupati  ma privi di contratto di locazione registrato.
Sono  esclusi  gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati
esclusivamente  da  parenti  fino  al  terzo grado, che risultano ivi
residenti;
      l'aliquota  del  7  o  del  9  per  mille va rapportata ai mesi
dell'anno  durante  i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di
quanto specificato nel precedente punto;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili,  che  acquisiscono la residenza in istituiti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di  determinare  in  Euro  103,29  (pari  a L. 200.000) la detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  rapportate  al periodo dell'anno
durante  il  quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita'
indicate  nell'art. 8,  comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992,
cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996;
di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di Euro 51,65 (pari
a  L. 100.000),  per un totale di Euro 154,94 (pari a L. 300.000), da
applicare  secondo  le  modalita'  sopra  richiamate  dell'art. 8 del
decreto  legislativo  n. 504, alla abitazione principale del soggetto
passivo,  qualora  ricorrano  congiuntamente  tutte le sotto indicate
condizioni:
    reddito  complessivo  I.R.PE.F.  del  nucleo  familiare  riferito
all'anno  2001, al netto della deduzione per l'abitazione principale,
pari  o  inferiore  agli  importi  sotto indicati, dando atto che nel
nucleo  familiare  sono  comprese  tutte  le  persone residenti nella
medesima  abitazione,  indipendentemente  da  vincoli  di parentela e
affinita':
      1 componente Euro 8.263,31 (L. 16.000.000);
      2 componenti Euro 12.911,42 (L. 25.000.000);
      3 componenti Euro 17.043,08 (L. 33.000.000);
      4 componenti Euro 20.141,82 (L. 39.000.000);
      5 componenti Euro 23.757,02 (L. 46.000.000).
    Il   reddito   deve  essere maggiorato  di  Euro  2.582,28  (pari
L. 5.000.000) per ogni componente oltre il quinto.
    I  componenti  del nucleo familiare devono possedere (a titolo di
proprieta'  o  altro  diritto  reale) nel territorio nazionale, oltre
l'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale,
solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente
classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;
    I  contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione
devono  presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con
la  quale  attestano  il  possesso  dei  requisiti  di  cui sopra; la
dichiarazione  deve  essere  presentata  al  comune  al  momento  del
pagamento dell'imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2001;
di   applicare   tali   detrazioni  anche  alle  unita'  immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  case popolari, in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'art. 8,  comma  4, del decreto
legislativo  n.  504/1992,  cosi'  come  sostituito  dalla  legge  n.
662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare
n.  15  del  26  febbraio  2001, agli alloggi dati in locazione dagli
Istituti  di  pubblica assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) con canoni
di  affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi
della legge n. 431/1998;
    (Omissis).
02A06916
    Il  comune  di  MOGLIA  (provincia  di  Mantova)  ha adottato, il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) di  stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di Moglia, nelle seguenti misure:
    1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
    2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
    3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli;
    4) aliquota  al 6 per mille per le aree fabbricabili, intesa come
aree  utilizzabili  a  scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti
urbanistici   generali   od  attuativi  e  cosi'  come  indicati  nel
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
    5) aliquota  al  7  per  mille  per gli alloggi non locati ovvero
sfitti;
    6) Euro   129,11   la   detrazione  dell'Imposta  comunale  sugli
immobili,  per  l'unita' immobiliare adibita o considerata abitazione
principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel
regolamento dell'I.C.I.;
    (Omissis).
02A06917
    Il  comune  di  MOLLAZZANA  (provincia  di Lucca) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e'
conferita  nella  misura  del  7  per  mille  per  tutti gli immobili
soggetti  ad  imposta  salvo  che  per quelli destinati ad abitazione
principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel
6   per   mille.  Relativamente  alla  imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e'
fissato  in Euro 104,00 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art.
8, del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche.
    (Omissis).
02A06918
    Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
(omissis),  per  l'anno  2002  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili viene confermata nella misura del 6 per mille
    (Omissis).
02A06919
    Il  comune  di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale
sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, una
aliquota del 5 per mille;
di   stabilire   altresi'   che   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 103,29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione, (omissis&).
    (Omissis).
02A06920
    Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato,
il   27 marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis),  per l'anno 2002, le seguenti aliquote
differenziate per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    altre abitazioni: 6,5 per mille;
e  le  seguenti  detrazioni  d'imposta  afferenti sempre l'abitazione
principale:
    abitazione  principale  centro  storico:  Euro 154,94  cosi' come
delimitato con la deliberazione n. 2/96 del 30 gennaio 1996;
    per   tutte   le   altre   abitazioni   principali:  Euro 108,46;
    (Omissis).
1.  di  stabilire, (omissis), che l'aliquota ridotta I.C.I. applicata
all'abitazione  principale  venga  estesa  ad una sola pertinenza con
decorrenza  1o gennaio  2002,  ai  sensi  dell'art. 30, commi 12 e 13
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.     (Omissis).
02A06921
    Il  comune di MONTALDO DORA (provincia di Torino) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come indicato in
premessa e cioe':
    a)  al  5,5  per  mille,  per  l'unita'  immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  del  contribuente,  fissando  in
Euro 130,00  la  detrazione  spettante prevista dall'art. 15, comma 6
delle legge n. 537/1993;
    b) al 6,5 per mille per i restanti immobili;
di  mantenere, come gia' nel 2001, l'aliquota dello 0,5 per mille per
le  diverse  fattispecie previste dall'art. 1, comma 5 della legge n.
449 del 27 dicembre 1997 (omissis).     (Omissis).
02A06922
    Il  comune  di  MONTE  GRIMANO  (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota abitazione locate come abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota   per   attivita'  produttive,  commerciale,  artigianali  e
industriali: 5 per mille;
aliquota immobili diversi dalla abitazione: 7 per mille;
aliquota  immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7
per mille;
aliquota alloggi non locati: 7 per mille.
Di  dare  atto  che  la  detrazione  per l'abitazione principale e di
Euro 103,29.     (Omissis).
02A06923
    Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato,
il   21 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili istituita con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a)  nella misura del 4,5 per mille a carico delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale   e  per  le  unita'  immobiliari  assimilate
all'abitazione  principale secondo la particolare disciplina prevista
dall'art.  2,  comma  1,  del regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
    b)  nella  misura  del  2  per mille a carico dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto
delle   norme   urbanistiche   edilizie   ed   igieniche   sanitarie,
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
    c)  nella  misura  del 5,75 per mille a carico dei proprietari di
unita'  immobiliari  ad uso abitativo concesse in locazione, a canone
concordato,  a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza
anagrafica;
    d)  nella  misura  del 7,25 per mille a carico dei proprietari di
unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo tenute a propria disposizione
come abitazione secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25
per mille non si applica:
      alle  unita'  abitative  utilizzate  dal  possessore o dai suoi
familiari  (coniuge,  parenti  entro il terzo grado o affini entro il
secondo)   per  l'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di  imprese
commerciali,  alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per
mille;
      alle   unita'  immobiliari  in  comproprieta'  utilizzate  come
abitazione  principale  di uno o piu' comproprietari (sulla quota dei
comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75
per mille);
    alle  unita' immobiliari ad uso abitativo, o assimilate, tenute a
disposizione  in  Italia  da cittadini italiani residenti all'estero,
alle  quali  si  applica  l'aliquota  del  4,5 per mille prevista per
l'abitazione principale;
    e)  nella  misura  ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti
gli altri soggetti passivi.
Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale,
che viene elevata a Euro 238,23 a favore dei soggetti passivi nel cui
nucleo   familiare   sia  presente  un  portatore  di  handicap,  con
invalidita'  non  inferiore  all'80%,  risultante  dal certificato di
riconoscimento  di  invalidita' rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche,  ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3,
del  regolamento  comunale  per  Iapplicazione  dell'imposta comunale
sugli  immobili  e  in  presenza  di un reddito complessivo annuo del
nucleo familiare non superiore a Euro 50.000,00, conseguito nell'anno
2001, cosi' come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi,
con  esclusione  quindi  dei  redditi  esenti  dall'I.R.PE.F. e delle
rendite  che  secondo la normativa fiscale non costituiscono reddito.
    (Omissis).
02A06924
    Il  comune di MONTECALVO IN FOGLIA (provincia di Pesaro e Urbino)
ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2002, in misura del 3,5 per mille del valore degli immobili.
    (Omissis).
02A06925
    Il  comune  di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura sottoriportata:
    aliquota ordinaria del 6 per mille;
    aliquota  del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda
casa  od  inutilizzata (1), non concessa in uso gratuito a parenti in
linea  retta o non locata a soggetti ivi residenti (2). Non rientrano
in questa tipologia le loro pertinenze.     (Omissis).
02A06926
    Il  comune  di  MONTECICCARDO  (provincia  di Pesaro e Urbino) ha
adottato,  il  25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote nonche' le riduzioni ed
agevolazioni  per  il  calcolo  dell'imposta  comunale sugli immobili
previsti come segue:
    a) aliquota del 5,2 per mille e detrazione d'imposta nell'importo
di  L.  210.000  per  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad
abitazione   principale   dei   soggetti  passivi  e  per  le  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta o
collaterale entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento
per la disciplina dell'imposta comunale (I.C.I.);
    b)  aliquota  6  per mille per le unita' immobiliari possedute in
aggiunta   all'abitazione  principale  a  condizione  che  le  stesse
risultino  locate  o  utilizzate  come abitazione principale da altri
soggetti   e   per  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  (senza
detrazione);
    e)  aliquota  del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute
in  aggiunta  dell'abitazione  principale  che non risultano locate o
utilizzate  come  abitazione  principale  da  altri  soggetti  (senza
detrazione) e che risultino anagraficamente vuote;
2. l'imposta e' ridotta deI 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
3. si   considera   direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.     (Omissis).
02A06927
    Il  comune  di  MONTEFALCO  (provincia  di  Perugia) ha adottato,
l'8 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  per  l'anno  2002,  per  l'imposta  comunale sugli
immobili,  le seguenti aliquote, confermative di quelle gia stabilite
per l'anno 2001:
    una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;
    una  aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale
quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari,  ha la
residenza anagrafica; la stessa aliquota si applica ai proprietari di
case  concesse  in  locazione  a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/98 ed alle
unita'  immobiliari  di  proprieta'  di  anziani o disabili che hanno
acquisito   la  residenza  in  istituti  di  ricovero  permanente,  a
condizione che le stesse non risultino locate;
    una  aliquota maggiorata pari al 7 per mille per i proprietari di
immobili a disposizione e di aree fabbricabili;
2.  di  stabilire,  ai  sensi  dell art. 55 della legge n. 662/96, in
Euro 108,46  pari  a L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale, intendendosi
per  tale  quella  in cui il contribuente che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  od  altro diritto reale, ed i suoi familiari,
dimorano abitualmente.     (Omissis).
02A06928
    Il  comune  di  MONTEGIORGIO  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota base: 5 per mille;
    aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;
    detrazione prima casa: Euro 129,11.     (Omissis).
02A06929
    Il  comune  di MONTEGRIDOLFO (provincia di Rimini) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  per  l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura che segue:
Num.|Tipologia immobili                                |Aliquote ( %)
---------------------------------------------------------------------
    | immobili posseduti da persone fisiche, soggetti  |
    |soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa|
    |per la sola unita' immobiliare locata con         |
    |contratto registrato a soggetto che la utilizzi   |
1   |come abitazione principale                        |5,5
---------------------------------------------------------------------
    | Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui|
2   |al precedente punto 1                             |7
2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le detrazioni e le riduzioni
d'imposta come dal seguente prospetto:
    |                     |Detrazione d'imposta  |
Num.|Tipologia immobiliare|(in ragione annua)    |Riduzioni d'imposta
---------------------------------------------------------------------
    | unita' immobiliari  |                      |
    |adibite ad abitazione|                      |
    |principale dei       |                      |
1   |soggetti passivi     |Euro 103,29           |
---------------------------------------------------------------------
    | unita' immobliari   |                      |
    |adibite ad abitazione|                      |
    |principale di giovani|                      |
    |coppie, ivi comprese |                      |
    |le coppie di fatto,  |                      |
    |composte da soggetti |                      |
    |con eta' non         |                      |
    |superiore ad anni 30 |                      |
    |limitatamente ai due |                      |
    |anni successivi a    |                      |
    |quello in cui si e'  |                      |
    |formato il nucleo    |                      |
    |familiare. Il        |                      |
    |requisito dell'eta'  |                      |
    |deve essere          |                      |
    |posseduto, da        |                      |
    |entrambi i coniugi o |                      |
    |conviventi, alla data|                      |
    |della formazione del |                      |
2   |nucleo familiare     |Euro 103,29           |50%
---------------------------------------------------------------------
    | unita' immobiliari  |                      |
    |adibite ad abitazione|                      |
    |principale di        |                      |
    |contribuenti         |                      |
    |appartenenti a nuclei|                      |
    |familiari formati da |                      |
    |soli pensionati      |                      |
    |ultrasessantenni con |                      |
    |un reddito pro-capite|                      |
    |non superiore a      |                      |
3   |Euro 5.422,78        |Euro 154,94           |
    (Omissis).
02A06930
    Il  comune  di MONTELUPO ALBESE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   29 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002 nella misura percentuale del 5,5 per mille rapportato al
valore degli immobili, confermando tutte le modalita' del 2001.
    (Omissis).
02A06931
    Il  comune  di MONTENERO DI BISACCIA (provincia di Campobasso) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare   e   fissare   per   il  corrente  anno  2002  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili prevista daIl'art. 6 del decreto
legislativo  n.  504/1992  nella misura unica del 5 per mille nonche'
confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06932
    Il  comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare, per i fabbricati la cui superficie insiste interamente
o  prevalentemente  nel  territorio  del comune di Monteodorisio, per
l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 5 per mille;
di  determinare  in  Euro  103,29 (pari a lire 200.000) la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  dal  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione,  come
previsto   dal  disposto  dell'art. 8  del  decretro  legislativo  n.
504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
di  determinare nella misura del 4,5 per mille l'I.C.I. relativa alle
aree  edificabili  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
02A06933
    Il  comune di MONTEPAONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
24 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. confermare per l'anno 2002:
    a) nella  misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002 senza alcuna diversificazione, a mente
dell'art. 6  del  decreto  legislativo n. 504/1992 e s.m.e i. e senza
aumento della detrazione ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto.
    b) in  Euro  103,29  (lire 200.000) per la detrazione sulla prima
abitazione;
    c) nella  misura  dell'1 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero di immobili d'interesse storico o architettonico localizzati
nei centri storici.
    (Omissis).
02A06934
    Il  comune  di MONTEREALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. ridurre,  per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili per l'abitazione principale dal 6 al 5 per mille;
2. riconfermare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per
tutte le altre tipologie al 6 per mille.
    (Omissis).
02A06935
    Il  comune  di  MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire,  per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili, I.C.I., per le ipotesi di seguito indicate:
    a) aliquota agevolata 4,5 per mille:
      abitazione principale, equiparati e relative pertinenze;
      abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal possessore ai suoi
familiari  (parenti  fino al terzo grado ed affini al secondo grado),
quando  l'utilizzo  e'  accertato  secondo  le norme dell'ordinamento
anagrafico;
      abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
      fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non  venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili, limitatamente per un
periodo  non  superiore  a  tre  anni  dalla  data di ultimazione dei
lavori;
      alloggio   regolarmente   assegnato  dalle  ATER  (ex  Istituto
autonomo case popolari);
      abitazione  utilizzata  dai  soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa.
    b) aliquota ordinaria 5 per mille:
      altri fabbricati ed aree fabbricabili.
    c) di  stabilire in Euro 134,28 la detrazione dall'imposta per le
unita'  immobiliari  specificati  al  punto  A) del presente atto con
esclusione  dei  fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
    (Omissis).
02A06936
    Il  comune  di  MONTICIANO  (provincia  di Siena) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. confermare  per  l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002,
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5
per  mille  per l'abitazione principale, del 7 per mille per le altre
abitazioni e del 6 per mille per gli altri immobili.
2. determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale in Euro
103,29 annue.
    (Omissis).
02A06937
    Il  comune  di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per tutti i fabbricati, gia'
vigente per l'anno 2001;
    b) aliquota  2  per  mille  a favore dei proprietari che eseguono
interventi   per   come  al  quinto  comma  dell'art. 1  della  legge
27 dicembre  1997  n. 449 "Finanziaria 1998" nel rispetto documentato
di tutte le leggi e norme regolamentari e vigenti in materia;
    c) riduzione  di  Euro 154,94 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo, gia' vigente per l'anno
2001.
    (Omissis).
02A06938
    Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.CI.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: 5 per
mille.
Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    b) altre unita' immobiliari: 5 per mille;
    c) terreni agricoli: esenti
    d) aree edificabili: 5 per mille.
2. di  determinare  per  l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per
l'abitazione principale.
3. di  determinare  in:  Euro  250,00 la detrazione per le abitazioni
principali  delle  seguenti categorie di contribuenti, in particolari
situazioni  di disagio socio-economico: soggetti invalidi con coniuge
e figli a carico.
    (Omissis).
02A06939
    Il  comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  nella misura del 6 per mille per
l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06940
    Il  comune  di  MOZZECANE  (provincia  di Verona) ha adottato, il
23 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica
del 6 per mille;
2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni:
Euro 129,00 per l'abitazione principale;
    Euro  155,00  per  l'abitazione  principale  dei  soggetti che si
trovano  nelle  situazioni individuate con deliberazione di consiglio
comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.
    (Omissis).
02A06941
    Il  comune  di  MURIALDO  (provincia di Savona) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. approvare in riferimento all'I.C.I.:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    detrazione  d'imposta  per abitazione principale e sue pertinenze
in Euro 129,11.
    (Omissis).
02A06942
    Il  comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote  relative all'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 e fissarlo come segue:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri fabbricati: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 5 per mille;
    terreni agricoli: 5 per mille.
    (omissis)
di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
    (Omissis).
02A06943
    Il  comune  di  NEMOLI  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  (imposta
comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille.
2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02A06944
    Il  comune  di  NULVI  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5  per  mille,  e  di  incrementare  a  Euro 110,00 (L. 212.990) la
detrazione prevista per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06945
    Il  comune  di  OFFANENGO  (provincia di Cremona) ha adottato, il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5  per  mille,  l'aliquota  deI  4  per mille per i proprietari che
aderiranno  alla  locazione  concordata degli immobili e di mantenere
l'importo  di  Euro 154,94  la detrazione per l'abitazione principale
nei seguenti casi, quando ricorrano contemporaneamente:
    persone   che   avevano   almeno  sessanta  anni  alla  data  del
31 dicembre 2001;
    proprietarie  (oppure  titolari  del diritto di usufrutto, uso od
abitazione)  di  una  sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  ed  avente  le  caratteristiche previste per le categorie
catastali  A/2  -  A/3  -  A/4  -  A/5  -  A/6.  Cosi'  come definito
dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
    con  un  reddito  lordo,  riferito al nucleo familiare risultante
dalla   documentazione  anagrafica,  non  superiore  a  L. 19.000.000
elevato  a  L. 25.700.000  se  il coniuge e' a carico. Tali limiti di
reddito  sono  elevati  di  un ulteriore milione per ogni familiare a
carico o nullatenente.
    N.B.  per abitazione principale si intende quella in cui dimorano
abitualmente  il contribuente che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari.
    (Omissis).
02A06946
    Il  comune  di  OLLOLAI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nella  seguente misura: 4 per mille e di confermare per
l'abitazione  principale  la  detrazione  di L. 200.000 spettante per
legge.
    (Omissis).
02A06947
    Il   comune   di   ONCINO   (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili,
nella  misura  deI 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione
principale,  e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili, e
di  rendere  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ai sensi dell'art.
58,  comma  3,  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
detrazione  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
del   soggetto   passivo   rimane  invariata,  pari  a  Euro 200.000,
rapportando  detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06948
    Il  comune  di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Descrizione                                         |Euro   |Lire
---------------------------------------------------------------------
A) Detrazione per le unita' immobiliari adibite ad  |       |
abitazione princinale e loro pertinenze             |116,20 |225.000
---------------------------------------------------------------------
B) Detrazione per le unita' immobiliari e loro      |       |
pertinenze concesse in uso gratuito, da persone     |       |
fisiche, a parenti in linea retta entro il secondo  |       |
grado a condizione che questi ultimi le utilizzino  |       |
come abitazione principale                          |116,20 |225.000
---------------------------------------------------------------------
C) Detrazione per le unita' immobiliari e loro      |       |
pertinenze possedute da anziani o disabili          |       |
ricoverati in modo permanente in case di cura o     |       |
istituti di ricovero, purche' l'unita' immobiliare  |       |
non risulti locata                                  |116,20 |225.000
2.  le  detrazioni  di  cui  ai  punti  B)  e  C)  sono  fruibili  su
presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento
comunale I.C.I;
3.  di  confermare  le  decisioni  espresse  dalla giunta comunale in
merito  alla determinazione dell'aliquota I.C.I, confermandosi che le
stesse sono le seguenti:
A) Aliquota ordinaria                         |5,25 per mille
---------------------------------------------------------------------
B) Aliquota agevolata per interventi di       |
recupero del patrimonio edilizio esistente    |
(art. 1, comma 5, legge n. 449/1997).         |
L'aliquota agevolata e' applicata per 3 anni  |
dall'inizio dei lavori                        |0,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
C) Aliquota ridotta per fabbricati inagibili o|
inabitabili (art. 8, d.lgs. n. 504/1992)      |2,63 per mille
---------------------------------------------------------------------
D) Il valore delle aree fabbricabili per      |
l'anno 2002 e' stabilito come segue:   aree   |
residenziali                                  |euro 20,60 (L. 39.887)
---------------------------------------------------------------------
  aree produttive                             |euro 15,00 (L. 29.044)
4.  L'aliquota  agevolata  di  cui  ai  punti  B) e C) e' fruibile su
presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento
comunale I.C.I.
    (Omissis).
02A06949
    Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   confermare   integralmente,  per  l'anno  2002,  le  aliquote
differenziate   per   l'applicazione   dell'imposta   comunale  sugli
immobili,  istituita  con  decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre
1992, nelle stesse misure stabilite con la deliberazione di consiglio
comunale n. 39 del 30 dicembre 1999 e qui di seguito riportate:
    c) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare per i soggetti
passivi  e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel
successivo punto b);
    d) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate, con
contratto  registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti
in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini
entro il secondo grado.
2.  per  la  determinazione  della base imponibile, si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modifiche,  compreso  quanto stabilito dai commi 48, 51 e
52, lettera A, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fitto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio  tecnico  comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,   il   contribuente   ha   la   facolta'  di  presentare
dichiarazione  sostitutiva  nella  quale  deve  dichiarare la data di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile;
4.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare,  adibita  ad
abitazione  principale  ed  equiparate,  del  soggetto  passivo, sono
detratti,  fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare, Euro 103,29,
rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).
02A06950
    Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. diversificare  l'aliquota  I.C.I.  per  le  sole aree fabbricabili
dando atto che e' determinata nella misura del 4 per mille.
2. dare   atto  che  per  tutti  gli  altri  immobili  l'aliquota  e'
determinata nella misura del 5,5 per mille.
3. prevedere  la  detrazione  di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare
relativa ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06951
    Il  comune  di  OSSIMO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  6 per mille e di adeguare altresi' la detrazione prevista per la
prima casa nella misura unica di Euro 104,00 pare a L. 201.372.
    (Omissis).
02A06952
    Il  comune  di  OZZANO  DELL'EMILIA  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  modificare,  per le motivazioni in premessa e con effetto dal
1o gennaio 2002, la deliberazione della giunta comunale n. 210 del 19
dicembre  2001 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe, aliquote e
variazioni  limiti di reddito per l'applicazione dei tributi comunali
per  l'anno  2002",  limitatamente a quanto risultante dalla premessa
del  presente  atto  e  dell'allegato prospetto "Aliquote, detrazioni
I.C.I.   per   l'anno  2002",  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente (allegato A), riepilogativo delle aliquote
-  con  le  principali  fattispecie  imponibili di riferimento, delle
detrazioni  e  maggiori  detrazioni  di  imposta  - con dettaglio dei
criteri  di  applicazione,  che  sostituisce  integralmente l'analogo
pospetto  - allegato B) - alla deliberazione della giunta comunale n.
210 del 19 dicembre 2001;
5,5  per  mille:  ordinaria.      Si  intende  applicabile l'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:
      immobili  diversi  dalle  abitazioni,  inclusi i garage che non
costituiscono   pertinenza   dell'abitazione   principale   ai  sensi
dell'art. 16-bis del regolamento comunale;
      alloggi  in  contitolarita'  con  altri soggetti, se utilizzati
integralmente  come abitazione principale (da risultanze anagrafiche)
da uno o piu' contitolari, limitatamente a coloro che non li abitano;
      immobili inagibili e inabitabili;
      gli  alloggi  locati con contratto registrato a soggetti che li
utilizzino  come  dimora  abituale,  come  da risultanze anagrafiche.
N.B.:  ai  fini  dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i
possessori   di  alloggi  locati  con  contratto  registrato,  devono
attestare  la  sussistenza  delle  condizioni  di  diritto e di fatto
richieste  mediante  presentazione  alla  U.O.  Fiscalita',  entro il
30 giugno   2003,   di   autocertificazione  o  della  documentazione
seguente:  copia  del  contratto di locazione registrato (o documento
comprovante il pagamento dell'imposta di registro, se il contratto e'
stato  presentato  nell'anno  precedente)  e  copia delle ricevute di
versamento l.C.I. anno 2002.
5,4 per mille: ridotta per abitazione principale.
    Si  intende  applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei
casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale.
    Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali
per   espressa   previsione  di  legge  (abitazione  nella  quale  il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro   diritto  reale  di  godimento  o  in  qualita'  di  locatario
finanziario   e   i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente;  unita'
immobiliare,   appartenente   a  cooperativa  edilizia  a  proprieta'
indivisa,  adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio
regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata),  ai  fini dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta, sono
equiparate  all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma
2, del d.lgs. n. 504/1992:
      a) l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      b) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta'
o  altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in linea retta fino
al  1o  grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come
da   risultanze  anagrafiche.  N.B.:  l'equiparazione  all'abitazione
principale e' limitata alla sola applicazione dell'aliquota ridotta e
non  vale  per  la  detrazione  per queste previste, la quale compete
unicamente per l'abitazione principale del possessore;
      c) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'ufficio del territorio
(gia'  U.T.E.)  regolare  richiesta  di variazione per l'unificazione
catastale  delle unita' medesime e che vengano comunicati gli estremi
di  eventuali  atti  autorizzativi  rilasciati  o  denunce presentate
presso  l'ufficio tecnico comunale per la variazione di cui trattasi.
L'equiparazione  all'abitazione  principale decorre dalla data in cui
risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
      d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore.
  Ai  sensi  dell'art. 16-bis  del  regolamento  comunale, si intende
applicabile  l'aliquota  ridotta  del  5,4  per  mille  agli immobili
classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale,
a  condizione  che  siano  durevolmente  ed  esclusivamente asserviti
all'abitazione  principale da parte dello stesso titolare del diritto
reale  sull'abitazione.  Le  pertinenze  devono  essere ubicate nello
stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  dell'abitazione. Se sono
situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica
autocertificazione o copia dell'atto di compravendita, per comprovare
il  rapporto  di pertinenza esiste tra gli immobili. N.B.: e' esclusa
l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  del  5,4  per  mille  per  le
pertinenze  dell'abitazione  concessa  in  uso  nelle forme di cui al
precedente punto b).
0,0 per mille - agevolata per alloggi locati con contratto-tipo legge
431/98 - art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2.
    Si  intende  applicabile  l'aliquota  agevolata nei casi previsti
dall'art. 17-ter del regolamento comunale.
    Abitazione concessa dal possessore a titolo di proprieta' o altro
diritto  reale,  in  locazione esclusivamente mediante i contratti di
cui  all'art. 2,  comma  3  e  all'art. 5,  commi  1 e 2, della legge
9 dicembre   1998,   n.   431   e   successe   modificazioni.   N.B.:
l'agevolazione  e'  limitata  alla  sola  aliquota  e non vale per la
detrazione  di  imposta  la quale compete unicamente per l'abitazione
principale del possessore.
7 per mille - maggiorata per alloggi non locati.
    Si  intende  applicabile  l'aliquota maggiorata nei casi previsti
dall'art. 7 del regolamento comunale:
      1.  alloggio  non  locato,  inteso  quale  unita'  immobiliare,
classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10),
utilizzabile   a  fini  abitativi,  non  tenuta  a  disposizione  del
possessore  per  uso  personale  diretto  e  non locata con contratto
registrato  a  soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da
risultanze  anagrafiche  e  non  locata ai sensi dell'art. 17/ter del
regolamento comunale (legge 431/98, art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1
e 2), ne' data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo
grado, ivi residenti;
      2. residenza  secondaria  o  seconda  casa, intesa quale unita'
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  cat.  A/10),  che  il  suo  possessore (a titolo di
proprieta'   o   di   diritto  reale  di  godimento  o  di  locazione
finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale
o  periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, in
conformita' alle risultanze anagrafiche, in altra unita' immobiliare,
in possesso o in locazione.
    N.B.:  Ai  sensi  dell'art. 15 e dell'art. 17-ter del regolamento
comunale, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle
condizioni  di diritto e di fatto richieste per fruire della maggiore
detrazione  di  imposta per abitazione principale di cui all'art. 14,
comma  1  del  regolamento,  nonche' per l'applicazione dell'aliquota
ridotta  per abitazione principale nei casi indicati ai punti a), b),
c),  d)  e per l'applicazione dell'aliquota agevolata per gli alloggi
locati  con contratto tipo legge n. 431/98 di cui all'art. 17/ter del
regolamento  entro  il  30 giugno  dell'anno  successivo a quello cui
l'applicazione    si   riferisce,   mediante   autocertificazione   o
presentazione della documentazione attinente.
                       DETRAZIONI I.C.I. 2002
Detrazione: Euro 103,29 (L. 199.997).
Riferita  a:  detrazione  dall'imposta  dovuta per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  (e relative pertinenze, solo nel
caso   in   cui   l'ammontare  della  detrazione  ecceda  l'ammontare
dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo.
Detrazione:  Euro 165,27  (L. 320.007)  (Euro 103,29  + Euro 61,97 di
maggiore detrazione).
Riferita  a:  detrazione  dall'imposta  dovuta per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  (e relative pertinenze, solo nel
caso   in   cui   l'ammontare  della  detrazione  ecceda  l'ammontare
dell'imposta  dovuta  per  abitazione  principale)  solo dei soggetti
passivi  individuati  con  l'atto  c.c. n. 183 del 27 dicembre 1996 e
confermato  con  atti  successivi.  Applicabile  previa presentazione
dello  specifico  modulo  di autocertificazione, predisposto dal U.O.
Fiscalita', entro il termine del 30 giugno 2003.
  Si  riepilogano  e  requisiti  per  il  diritto  all'elevazione  da
Euro 103,29   (L. 199.997)  a  Euro 165,27  (L. 320.007)  delIimporto
spettante per detrazione abitazione principale:
    il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento
in  cui  risiede  ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto
macchina) e che costituisce la propria abitazione principale;
    il  proprio  nucleo familiare, al 1o gennaio 2002, non deve avere
altre  proprieta'  immobiliari  oltre  a  quella  per  la quale viene
richiesta  la maggiore  detrazione  di  Euro 61,97  (L. 119.991),  da
aggiungersi  alla detrazione di Euro 103,29 (L. 199.997) prevista dal
d.lgs.  n.  504/1992  per  l'abitazione  principale  (nel caso in cui
l'appartamento  sia  abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o
altro  diritto  reale  di  godimento,  il contribuente non deve avere
nessuna proprieta' immobiliare);
    il  soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2002,
dei  requisiti  seguenti,  indicati  nella  delibera  c.c. n. 183 del
27 dicembre  1996,  confermati  con atti c.c.: n. 134 deI 17 dicembre
1998,  n.  114  del 22 dicembre 1999, n. 105 del 20 dicembre 2000, n.
127 del 19 dicembre 2001:
                                  |essere in condizione non
                                  |lavorativa e con soli redditi di
                                  |pensione (come da data da modello
                                  |MUD, ex Mod. 201) non superiori a
                                  |Euro 6.545,06 (L. 12.673.003)
                                  |annui lordi riferiti all'anno
                                  |precedente. Il reddito e' quello
  avere compiuto il 60o anno      |del singolo contribuente, senza
d'eta' alla data del 1o gennaio   |alcun riferimento, quindi, al
dell'anno interessato             |reddito del nucleo familiare.
---------------------------------------------------------------------
  invalidita' attestata al 100% e |il beneficio e' esteso anche al
con reddito medio lordo pro-capite|caso in cui il nucleo familiare
del nucleo familiare non superiore|comprenda un componente con
a Euro 12.470,37 (L. 24.146.003)  |invalidita' attestata al 100%
    N.B.:    Nel    caso    di    contitolari    del    diritto    di
proprieta/usufrutto/uso/abitazione,  residenti  nell'alloggio, aventi
gli  stessi  requisiti  del  richiedente,  la  maggiore detrazione di
L. 120.000 va divisa in parti uguali.
    Se  i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i
soli  soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in
base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.
    (Omissis).
02A06953
    Il   comune  di  PALAIA  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato,  il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. gia' adottate per il
2001  con  delibera  di c.c. n. 24 del 19 febbraio 2001, nella misura
seguente:
    6  per  mille  per  l'abitazione principale posseduta da soggetti
residenti  nel  comune  stesso  ovvero assegnata ai soci residenti di
cooperative   a  proprieta'  indivisa  per  gli  alloggi  locati  con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
    6,5   per  mille  per  gli  immobili  di  qualunque  destinazione
catastale posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
2. di  confermare l'importo della detrazione principale di L. 230.000
(Euro 118,79).
    (Omissis).
02A06954
    Il  comune  di  PALAZZO  SAN  GERVASIO  (provincia di Potenza) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  come  conferma,  per  l'anno  2002  le  aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita  con  d.lgs.  n.  504  del  30 dicembre  1992  e successive
integrazioni  e  modificazioni,  gia'  in  vigore  per  l'anno 2001 e
precisamente del 6 per mille per tutti i soggetti passivi.
di   confermare,   altresi',   per  l'anno  2002,  la  detrazione  di
Euro 103,29  (L. 200.000)  annua, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D.P.R.
n. 505/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06955
    Il  comune  di  PALENA  (provincia  di Chieti) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002 nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti
ad  abitazione principale, confermando l'aliquota del 6 per mille per
tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02A06956
    Il  comune  di  PALESTRO  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
segli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella  misura  di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).
02A06957
    Il  comune  di  PALMA  DI MONTECHIARO (provincia di Agrigento) ha
adottato,  il  29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2002  l'aliquota  del  5  per  mille e di
stabilire  in euro 123,95 (L. 240.000) la detrazione per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06958
    Il  comune  di  PALOMONTE  (provincia  di Salerno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2001, nella misura
del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro
103,29 (L. 200.000), anche per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06959
    Il  comune  di  PALUDI  (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
4  per  mille,  per  tutte  le  unita'  immobiliari,  cosi'  come  la
detrazione  di  Euro 103,29  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale del soggetto passivo dell'imposta, comprese le
relative  pertinenze  (art. 817 c.c.),  fino  alla  concorrenza della
detrazione.
    (Omissis).
02A06960
    Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote:
1. 4 per mille: per abitazione principale si intende:
    abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
    abitazione  utilizzata  dai  soci  delle  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa;
    alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.;
    abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal  possessore  ai suoi
familiari  (parenti  fino  al terzo grado ed affini fino al secondo),
purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito;
    abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2.  7  per  mille:  alloggi  non  locati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3.  5,1  per  mille:  immobili  diversi  dalle  abitazioni  (esempio:
terreni, negozi, ecc.).
4.  5,1  per  mille:  abitazioni  di proprieta' date in locazione con
regolare contratto debitamente registrato.
5.  1  per  mille:  unita'  immobiliari situate in zona A inagibili o
inabitabili  oggetto  di  interventi di recupero ai sensi della legge
5 agosto  1978  n.  457  (art. 1,  comma 5, legge 449 del 27 dicembre
1997).
Non  paga  I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del
comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.
Le  pertinenze  sono  considerate  parte  integrante dell'abitazione,
ancorche' distintamente iscritte in catasto.
Detrazioni:
1. abitazione principale: Euro 104,00:
    spetta  la detrazione per abitazione principale anche nel caso in
cui  l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari  (parenti  fino  al  terzo  grado ed affini fino al secondo
grado),  purche'  fra  le  parti  sia  stipulato  un contratto di uso
gratuito.
2. per nuclei famigliari:
    a) la  detrazione  viene elevata a Euro 130,00 per i contribuenti
proprietari  di  una  sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale,  che  non  abbiano  tra i componenti del nucleo familiare
proprietari  di  altri  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati  (non
costituisce  proprieta'  il diritto della nuda proprieta' da parte di
uno  dei  componenti  del  nucleo)  ed  il  cui  nucleo familiare sia
composto   e  disponga  di  un  reddito  netto,  escluso  il  reddito
dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi:
      1 persona - Euro 9.809,19  (L. 18.993.250);
      2 persone - Euro 13.732,87 (L. 26.590.550);
      3 persone - Euro 16.667,69 (L. 32.273.150);
      4 persone - Euro 19.617,86 (L. 37.985.475);
      5 persone - Euro 21.579,70 (L. 41.784.125);
      6 persone Euro 23.541,54 - L. 45.582.775;
      7 persone e oltre Euro 25.503,38 - L. 49.381.425;
    b) la  detrazione  e'  elevata  a  Euro  181,00 quando nel nucleo
familiare  sono  presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla
data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;
    b) la  detrazione  e'  elevata  a  Euro  197,00 quando nel nucleo
familiare  sono  presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni
alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito cui sopra;
    c) la  detrazione  e'  elevata  a  Euro  285,00 quando nel nucleo
familiare,  costituito  dal  richiedente  e  dai  conviventi, e con i
limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano
a  totale  carico  di  enti  pubblici, con attestati rilasciati dalle
competenti autorita' per le seguenti categorie:
      invalidi civili non inferiori al 100%;
      sordomuti;
      ciechi assoluti;
      grandi   invalidi  con  invalidita'  non  inferiore  all'80%  -
invalidi INAIL con invalidita' non inferiore all'80%;
      inabili I.N.P.S. con invalidita' non inferiore all'80%;
      titolari  di  pensione privilegiata di guerra o ordinaria di 1a
categoria tabella A;
      portatori  di  handicap  con  connotazione  di gravita' - legge
5 gennaio 1992 n. 104;
    Nel  calcolo  del  reddito  non  si  tiene  conto dell'assegno di
accompagnamento.
Pensionati:  la  detrazione e' elevata a Euro 207,00 per i pensionati
che  abbiano  compiuto  sessanta  anni  di  eta'  al 1o gennaio 2001,
possessori  di  una  sola  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  ed  eventuale  garage  o  posto  macchina  alla  data del
1o gennaio  2001 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di
cui sopra.
Disoccupati: la detrazione e' elevata a Euro 181,00 per i disoccupati
da  almeno  6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al
1o gennaio  2001.  Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei
limiti della tabella di cui sopra.
3.  abitazioni  in  centro  storico:  la detrazione e' elevata a Euro
207,00  per  le  abitazioni  situate  in zona A adibite ad abitazione
principale del contribuente.
Indicazioni per il contribuente Aliquote:
    1.  per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al
punto 4  (Abitazioni  di  proprieta'  date  in locazione con regolare
contratto    debitamente   registrato)   e'   necessario   presentare
comunicazione   di   variazione  I.C.I.  corredata  della  copia  del
contratto d'affitto.
    2.  per  poter  usufruire  dell'agevolazione  di  cui al punto 5)
(Unita' immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto
di  interventi di recupero) e' necessario presentare comunicazione di
variazione  I.C.I.  corredata  della documentazione attestante quanto
dichiarato.
Detrazioni:
    1. e' possibile applicare una sola detrazione per contribuente.
    2.  le  maggiori  detrazioni  spettano  a  condizione  che nessun
familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1o gennaio 2002 altri
fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene
richiesta la detrazione.
    3.  nel  calcolo  del  reddito  per le maggiori detrazioni non si
tiene   conto  del  reddito  prodotto  dall'abitazione  principale  e
pertinenze.
    4.  per  poter  usufruire delle maggiori detrazioni e' necessario
presentare  domanda  in  carta semplice al comune di Pasian di Prato,
corredata   di  autocertificazione  o  documentazione  attestante  il
possesso   dei   requisiti,   entro   il  termine  per  il  pagamento
dell'acconto  dell'imposta  per  i  contribuenti gia' in possesso dei
requisiti  al  1o gennaio  2002,  mentre per i nuovi contribuenti (in
quanto  nuovi  possessori  di  abitazione  principale)  in  qualsiasi
momento (1o luglio - 31 dicembre).
    N.B.:  Il  versamento  dovra'  essere effettuato dal contribuente
tenendo conto delle agevolazioni richieste.
    (Omissis).
02A06961
    Il  comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  come  conferma,  per l'anno 2002, l'aliquota del
cinque  per  mille  che  sara'  applicata  in  questo  comune ai fini
dell'I.C.I.
2.   di  stabilire  la  detrazione  di  Euro  103,30  per  le  unita'
immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02A06962
    Il   comune   di   PENANGO   (provincia  di  Asti)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  per  l'anno  2002  nella  misura  unica  del 5 per mille
l'aliquota dell'I.C.I. per le unita' immobiliari di questo comune;
stabilire  in  L. 200.000  la  detrazione  di  imposta  per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale - come regolata al punto
2, comma 55, art. 3, legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02A06963
    Il  comune  di PEROSA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   26 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  confermando  quanto  gia'  proposto  dalla giunta
comunale,  nel  5,5  per  mille  l'imposta comunale immobiliare sulla
abitazione principale (prima casa) ed immobili;
2.  di fissare nel 6,5 per mille l'imposta comunale immobiliare sulle
altre abitazioni;
3.  di stabilire in Euro 103,29 la detrazione sulla prima casa di cui
all'art. 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 587 e s.m.i..
    (Omissis).
02A06964
    Il comune di PERUGIA ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare le aliquote dell'imposta I.C.I. che saranno applicate
per  l'anno  2002  ai sensi delIart. 6 deI d.lgs. 30 dicembre 1992 n.
504 nella seguente misura:
    aliquote:
      1.  aliquota  per  i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad
abitazione principale: 5 per mille;
      2.  aliquota  per  i  fabbricati  destinati  ed  effettivamente
utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali
censiti catastalmente alle cat. C/1 - C/2 - C/3: 6 per mille;
      3.  aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni definite dagli accordi di cui
all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 5 per mille;
      4.   aliquota  per  i  fabbricati  destinati  catastalmente  ad
abitazione  e  non  locati  per  i  quali  non risultino essere stati
registrati  contratti  di  locazione  da  almeno  2  anni,  ai  sensi
dell'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 9 per mille;
      5.  aliquota  per  i fabbricati inagibili o inabitabili qualora
vengano  recuperati  a  fini  abitativi  e  risultino  effettivamente
utilizzati  come  abitazione  (aliquota  applicabile  per  tre anni a
partire dalla data di ultimazione dei lavori: 4 per mille;
      7.  aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero
edilizio  esterno  (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla
data di ultimazione dei lavori): 4 per mille;
      8.  aliquota  per  gli altri immobili diversi dai fabbricati di
cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 7: 7 per mille;
di  dare  atto  che  per  l'anno  2002, non essendo intervenuti sulla
materia   nuovi  e  diversi  provvedimenti  da  parte  del  consiglio
comunale,  e'  confermata l'elevazione della detrazione d'imposta per
abitazione  principale  (art. 8,  comma  3,  del  decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 504) da Euro 103,29 a Euro 232,41, gia' stabilita
con  la  deliberazione  del  consiglio comunale n. 31 del 28 febbraio
2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti:
    la  maggior  detrazione  di  lire Euro 232,41 dall'imposta I.C.I.
dovuta  per  l'anno  2002,  e'  accordata  per  le unita' immobiliari
adibite  esclusivamente  ad  "Abitazione principale" del proprietario
ricorrendo ambedue le seguenti condizioni:
      1.  unita'  immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione
principale"  del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I.
dovuta per l'anno 2002, graduato in rapporto al numero dei componenti
l'intero  nucleo  familiare  di convivenza, non superiore ai seguenti
limiti:
        Euro 77.468,53 per nuclei fino a quattro componenti;
        Euro 87.797,67 per nuclei di cinque componenti;
        Euro 98.126,81 per nuclei di sei componenti;
        Euro 113.620,52 per nuclei di 7 componenti;
        Euro 134.278,79 per nuclei di 8 componenti ed oltre;
      2.  unita'  immobiliari  possedute  da  soggetti il cui reddito
imponibile  fiscale  lordo  complessivo,  riferito  all'intero nucleo
familiare  di  convivenza,  per l'anno 2001, non risulti superiore ai
seguenti limiti:
      per nuclei familiari composti da:
        una persona: Euro 12.911,42 (L. 25.000.000);
        due persone: Euro 15.493,71 (L. 30.000.000);
        tre persone: Euro 18.075,99 (L. 35.000.000);
        quattro persone: Euro 20.658,28 (L. 40.000.000);
        cinque persone: Euro 23.240,56 (L. 45.000,000);
        oltre cinque persone: Euro 25,822,84 (L. 50.000.000).
    (Omissis).
02A06965
    Il  comune  di  PESCHE  (provincia  di  Isernia)  ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. unica nella misura
del  6 per  mille, sia per i fabbricati che per le aree fabbricabili,
fatta  eccezione  per  i  fabbricati invenduti dalle imprese ai sensi
dell'art. 12  del  regolamento  I.C.I.  e della rivalutazione in base
agli indici ISTAT prevista dall'art. 14, del regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I.
    (Omissis).
02A06966
    Il  comune  di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   confermare,  (omissis),  nella  misura  del  cinque  per  mille,
l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002
e la detrazione, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo nella misura stabilita
per  legge, di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06967
    Il  comune  di  PETILIA  POLICASTRO  (provincia  di  Crotone)  ha
adottato,  il  25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili,  -  in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    a) aliquota  ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  e  i  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 4 per mille;
    b) aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
per  le unita' immobiliari a uso di abitazione dagli stessi possedute
in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;
    c) aliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per
mille;
2.  di  stabilire  che,  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, sono detratti,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29 rapportati al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per  la determinazione dell'imposta dovuta per le predette
unita'   immobiliari,   e',   inoltre,  stabilito  che  l'importo  di
Euro 103,29  di  cui  sopra sia elevato a Euro 113,62. Per abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
    (Omissis).
02A06968
    Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato,
l'8   marzo   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   approvare,   come   approva  la  proposta  avente  per  oggetto:
determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 deliberando nel 5
per  mille  l'aliquota  dell'I.C.I. da applicare in questo comune per
l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06969
    Il  comune  di  PEZZAZE  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   da   applicarsi   in  questo  comune  durante  l'esercizio
finanziario 2002, fissandola nella misura unica del 6,5 per mille;
2.  di  disporre altresi' che limitatamente all'abitazione principale
detta aliquota sara' applicata nella percentuale ridotta del 5,75 per
mille.
    (Omissis).
02A06970
    Il  comune  di  PIANCOGNO  (provincia di Brescia) ha adottato, il
10 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che verra' applicata in questo comune nella
misura  unica  del  4,5  per  mille e la detrazione per la prima casa
nella misura di L. 220.000.
2.  di confermare, altresi', le agevolazioni previste con delibera di
c.c.  n.  66  in  data  9  ottobre 1998, con la quale si approvava il
regolamento sull'imposta de quo;
    (Omissis).
02A06971
    Il  comune  di  PIANDIMELETO  (provincia  di  Pesaro e Urbino) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
    cinque per mille: per le unita' immobiliari adibita ad abitazione
principale;
    sei per mille: per tutte le altre tipologie di immobili.
2.  di dare atto che, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo, la detrazione d'imposta e' stabilita
in  Euro 103,29  su  base  annua,  fino  a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta stessa.     (Omissis).
02A06972
    Il  comune  di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il
18   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  fissare  al  sei  per  mille, per l'anno 2002, l'aliquota per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobli  (I.C.I.),
istituita  con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata
a tale percentuale per l'anno 1999 e confermata per il 2000 e 2001.
3.  di  confermare  che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06973
    Il  comune  di  PIANEZZE  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
-|Tipo di immobile -                                   |Aliquota
---------------------------------------------------------------------
1|Abitazione principale ....                           |5 per mille
---------------------------------------------------------------------
 |Seconde case in uso gratuito a parenti fino al primo |
2|grado in linea retta ....                            |5 per mille
---------------------------------------------------------------------
3|Seconde case non locate ....                         |7 per mille
---------------------------------------------------------------------
4|Altri fabbricati (case locate, immobili produttivi)  |6 per mille
---------------------------------------------------------------------
5|Aree edificabili (fabbricabili) ....                 |6,5 per mille
2.   di   aumentare   leggermente   la  detrazione  per  l'abitazione
principale,     determinandola     in     Euro 104,00    a    seguito
dell'arrotondamento  all'euro  per eccesso dell'importo di L. 200.00.
    (Omissis).
02A06974
    Il  comune  di PIETRAFITTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il
16   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno
2001, nel modo seguente:
    aliquota  del  cinque  per  mille,  per l'abitazione principale e
parti annesse;
    aliquota del sei per mille, per gli altri immobili.
di stabilire la detrazione da applicare per l'abitazione principale e
parti annesse, in Euro 103,29 (L. 200.000).     (Omissis).
02A06975
    Il  comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato,
il  26  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 le seguenti norme per l'applicazione
dell'I.C.I.,  imposta  comunale sugli immobili, in questo comune gia'
in vigore nell'anno 2001:
    1) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    2)  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazioni
principali dei contribuenti: 6 per mille;
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
    3)  aliquota  da  applicare  a  tutti  gli  alloggi  posseduti in
aggiunta   all'abitazione  principale,  e  relative  pertinenze,  non
locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi
di   contratto   di   affitto  registrato.  Sono  escluse  le  unita'
immobiliari  concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come
dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi
e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo  o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione
di immobili: 7 per mille;
    4)  aliquota  da  applicare  agli  alloggi  locati  con contratti
cosiddetti   "convenzionati",   ai  sensi  della  legge  n.  431  del
9 dicembre  1998  e  stipulati  in  base  ad accordi definiti in sede
locale,  tra  sindacati  di  categoria  e  l'Ente,  a soggetti che li
utilizzano come dimora abituale: 5 per mille.
La   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale   dal   soggetto  passivo  e'  di  L. 200.000/Euro 103,291
(legge 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2).
Per  i  soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di
disabilita'  riconosciuta  dalla  competente  commissione  medica per
l'accertamento dell'invalidita' civile nella misura di almeno il 74%,
la   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e' aumentata a L. 300.000/Euro 154,937.
    (Omissis).
02A06976
    Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato,
il   26  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nel
territorio  di questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 6
per  mille,  senza  alcuna  particolare riduzione o detrazione se non
quelle  previste  per  legge  dall'art.  8,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:
    riduzione  del  50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati  limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale  sussistono  dette  condizioni  (fatte  in  ogni  caso salve le
particolari  disposizioni  previste  per i fabbricati interessati dal
sisma del 26 settembre 1997);
    detrazione   di   Euro 103,29  (fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare)  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.     (Omissis).
02A06977
    Il  comune  di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
ritenuto  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota al 5 per mille in
conformita'  anche  alle  aliquote  applicate  dalle  amministrazioni
comunali  limitrofe  e  le altre agevolazioni gia' vigenti per l'anno
2001:
    A)  considerando  direttamente  adibita  ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo d proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  lo  stessa  non  risulti  locata  (art. 3, comma 56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662);
    B)  avvalendosi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, ultimo
periodo  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiunto
dall'art. 3,   comma 1   del  decreto-legge  11 marzo  1997,  n.  50,
convertito  in  legge 9 maggio 1997, n. 122, si aumenta Ia detrazione
per  l'abitazione  principale  a  L. 500.000  pari a Euro 258,23 alle
seguenti condizioni e modalita':
      1)   soggetti  assistiti  economicamente  dal  comune;  oppure,
soggetti  che  versano  in  precarie  condizioni  economiche, pur non
assistiti  dal comune, le cui condizioni di disagio economico-sociale
siano accertate dall'ufficio assistenza;
      2)  l'unita'  immobiliare deve costituire l'unico fabbricato in
possesso  del  soggetto  richiedente ovvero deIl'unita' familiare cui
appartiene;
      3)  l'unita'  immobiliare  deve  risultare  censita  al catasto
erariale in una delle seguenti categorie:
        A/2 - abitazione di tipo civile;
        A/3 - abitazione di tipo economica;
        A/4 - abitazione di tipo popolare;
        A/5 - abitazione di tipo ultra popolare;
        A/6 - abitazione di tipo rurale;
      4)  la maggior  detrazione  spetta  solo se sussistono tutte le
condizioni da 1) a 3);
      5)  la maggior detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e'
locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
      6)   la maggior   detrazione   spetta   fino  alla  concorrenza
dell'imposta  dovuta,  e,  in  caso  di  contitolarita',  l'eventuale
eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari;
      7)   i   soggetti  che  intendono  beneficiare  della  maggiore
detrazione   dovranno   provvedere,   sotto  pena  di  decadenza  del
beneficio, a quanto segue:
        a) presentare  apposita  domanda  al  comune entro il mese di
giugno  dell'anno  di  imposta,  documentando,  anche  sotto forma di
autocertificazione  ai  sensi  della  legge  4 gennaio 1968 n. 15, la
posizione  del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare
nei  riguardi del diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la
condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale
del   nucleo   familiare   e   la   categoria  catastale  dell'unita'
immobiliare;
        b)  indicare  l'importo  della  maggiore detrazione spettante
nell'apposito   spazio  del  bollettino  di  versamento  dell'imposta
I.C.I.;
      8)   l'Ente   si   riserva   di   richiedere   ogni   ulteriore
documentazione   comprovante   l'esistenza   delle   condizioni   per
la maggiore detrazione.
    (Omissis).
02A06978
    Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il
29   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. stabilire per il 2002 le aliquote e tariffe tributarie seguenti:
    I.C.I.:
      5,2  per  mille  abitazione  principale,  dando atto che per la
stessa spettano le seguenti detrazioni:
        fissa di Euro 103,29 (erano L. 200.000 nel 2001);
        per disagio economico o sociale Euro 258,23 (erano L. 500.000
nel  2001)  su  parere  favorevole dei servizi sociali del comune che
confermi  l'impossibilita'  del  contribuente a far fronte all'I.C.I.
dovuta;
      6,4  per  mille  abitazioni  affittate  con  regolare contratto
registrato  del  quale  viene  inviata  copia all'ufficio tributi del
comune (come anno 2001);
      7 per mille per gli altri immobili (come anno 2001);
      4  per  mille  per  le  aree  escluse  dai piani pluriennali di
attuazione.     (Omissis).
02A06979
    Il  comune  di PIOZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  determinare,  per  l'anno  2002,  relativamente  all'imposta
comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale (comprendendovi anche le abitazioni locate come abitazione
pricipale con contratto concertato);
    6,5 per mille altri fabbricati ad aree edificabili.
2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,30 - pari
a  L.  200.017  da  applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo
relativamente    all'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale.     (Omissis).
02A06980
    Il  comune  di  PISOGNE  (provincia  di  Brescia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  adottare - per l'anno 2002 - il seguente assetto tariffario in
ordine all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e precisamente:
    aliquota  5  per  mille  per  i fabbricati ricadenti nelle aree a
rischio  idrogeologico  molto  elevato,  cosi'  come  individuate con
deliberazione  n. 20 in data 26 aprile 2001 dell'Autorita' del bacino
del  fiume  Po  -  Comitato  istituzionale - e per i quali i soggetti
passivi  ai  fini I.C.I. hanno presentato, entro il 31 dicembre 2001,
apposita istanza;
    aliquota  6  per  mille  per i fabbricati ricadenti nel resto del
territorio;
    detrazione  per  abitazione  principale  nel  minimo  di legge di
Euro 103,29 (L. 200.000) annue;
    agevolazione  cui  all'art. 3,  comma 56,  legge  n. 662/1996 che
consente   di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale  -  a
condizione  che risulti non locata - l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  od  usufrutto  da  anziani  o disabili che, a
seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti
di ricovero o sanitari;
    equiparazione   all'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  delle  unita'  concesse in uso gratuito ai familiari alle
condizioni contenute nel regolamento I.C.I.
    (Omissis).
02A06981
    Il  comune  di  PLOAGHE  (provincia  di  Sassari) ha adottato, il
5 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  determinare  per l'anno 2002 nelle seguenti misure le aliquote
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con
decreto legislativo n. 504/1992:
    aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
    aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
3. di  determinare  in  L. 200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06982
    Il  comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato,
il   15 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002 nelle seguenti
misure:
    1. abitazione principale: 5,5 per mille;
    2. altri immobili: 6,75 per mille;
    3. fabbricati categoria C/2: 5 per mille;
    4.  fabbricati  invenduti  realizzati  da  imprese:  4  per mille
(art. 3  del  regolamento  per  la  disciplina per l'imposta comunale
sugli immobili);
    (Omissis).
02A06983
    Il  comune  di  POGGIODOMO  (provincia di Perugia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il comune
di Poggiodomo.
    (Omissis).
02A06984
    Il  comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   31 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. per  l'anno  2002  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6,5 per mille;
2. per  l'anno  2002  viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I.
nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento
per   l'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   con   deliberazione
consiliare n. 65 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche;
3. per  l'anno  2002  la  detrazione  dell'imposta di cui all'art. 8,
comma 3,   del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e
successive modifiche viene stabilita in Euro 104,00.
    (Omissis).
02A06985
    Il  comune  di  POLVERARA  (provincia  di Padova) ha adottato, il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    abitazione principale 5,3 per mille;
    altri  fabbricati  - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per
mille;
2.  di  determinare in Euro 104,00 (L. 201.372) l'importo annuo della
detrazione  per  l'abitazione  principale del soggetto passivo di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
3.  di  confermare  in  Euro 154,94  (L. 300.000)  la  detrazione per
l'abitazione  principale,  per  i soggetti con i requisiti di seguito
previsti:
                      |Reddito complessivo   |
                      |del nucleo familiare  |Detrazione spettante
Nucleo familiare (1)  |(1) percepito nel 1999|per l'abitazione
composto da           |(2)                   |principale
---------------------------------------------------------------------
                      |Euro 7.746,85         |Euro 154,94
1 persona....         |(L. 15.000.000)       |(L. 300.000)
---------------------------------------------------------------------
                      |Euro 10.329,14        |Euro 154,94
2 persone....         |(L. 20.000.000)       |(L. 300.000)
---------------------------------------------------------------------
                      |Euro 12.911,42        |Euro 154,94
3 persone....         |(L. 25.000.000)       |(L. 300.000)
---------------------------------------------------------------------
                      |Euro 15.493,71        |Euro 154,94
4 persone....         |(L. 30.000.000)       |(L. 300.000)
---------------------------------------------------------------------
                      |Euro 16.526,62        |Euro 154,94
5 persone....         |(L. 32.000.000)       |(L. 300.000)
---------------------------------------------------------------------
                      |Euro 1.032,91         |Euro 154,94
Ogni persona in piu'  |(L.  2.000.000)       |(L. 300.000)
(1)  Si intende il nucleo familiare che ha la residenza nell'immobile
soggetto a tassazione;
(2) Reddito imponibile ai fini I.R.PE.F.
4.  di  stabilire in Euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione ordinaria
per  abitazione  principale  per  nuclei  familiari  con  un soggetto
portatore   di   handicap   permanente   o   invalido   con   diritto
all'indennita'  di  accompagnamento,  riconosciuto  come  tale  dalla
competente autorita';
5.  di  stabilire  che  i  soggetti  che  intendono  avvalersi  della
detrazione  di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli
appositi  moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di
possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni
e detrazioni.
    (Omissis).
02A06986
    Il  comune  di  PONSACCO  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  di  imposta  2002  al  5,3 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile del tributo;
2.  di  confermare  per  l'anno  di  imposta  2002  la  misura  della
detrazione per abitazione principale in Euro 144,60;
3.  di  confermare  per  l'anno  di  imposta  2002,  la  misura  e le
condizioni   della   maggiore   detrazione  di  cui  alla  precedente
deliberazione  g.c.  n.  33  del 1 marzo 2001. A tal fine, i soggetti
interessati  devono presentare all'ufficio tributi apposita richiesta
scritta,  redatta  su modulo predisposto dallo stesso ufficio e messo
gratuitamente  a  disposizione, entro il termine di scadenza previsto
per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi conseguiti
nell'anno 2001;
4.  di  introdurre, a partire dall'anno di imposta 2002, una aliquota
I.C.I.  ridotta al 2 per mille, in favore dei proprietari, o titolari
di  altro  diritto  reale,  di  beni immobili posti nella porzione di
territorio  denominato  "centro storico" ed individuato dal perimetro
puntinato nell'allegata planimetria (All. 2), che eseguano interventi
inquadrabili  in  una  delle  seguenti  fattispecie,  ai  sensi della
vigente normativa in materia urbanistica:
    a) interventi  volti  al restauro e/o al risanamento conservativo
di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
    b) interventi   finalizzati   al   restauro  e/o  al  risanamento
conservativo  di  unita'  immobiliari  inserite  negli  elenchi degli
immobili   di   interesse  artistico  o  architettonico,  cosi'  come
individuati dall'art. 2 del del decreto legislativo n. 490/1999;
    c) interventi  di ristrutturazione su unita' immobiliari ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 52/1999;
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto di detti interventi e per un periodo di tre anni
dalla   data   di  inizio  lavori.  I  soggetti  interessati,  devono
presentare  all'ufficio  tributi apposita istanza, redatta su modelli
predisposti  dall'ufficio e messi gratuitamente a disposizione, prima
della  data  di  inizio  lavori,  che  in  ogni  caso  dovra'  essere
comunicata per iscritto, ai fini dell'agevolazione in esame.
    (Omissis).
02A06987
    Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato,
il   28 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
    6,5 per mille - aliquota ordinaria;
    4,9  per mille - abitazione principale ed abitazione dei soggetti
indicati  nell'art. 4,  comma 1,  della legge 24 ottobre 1996 n. 556,
locate ai sensi della suddetta disposizione;
    7 per mille - alloggi non locati;
    7 per mille - aree fabbricabili.
    (Omissis).
02A06988
    Il  comune  di  PONTE  IN  VALTELLINA  (provincia  di Sondrio) ha
adottato,  il  21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
nella  misura  unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06989
    Il  comune  di  PONTE  NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato, il
19 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili
per   l'anno  2002,  da  applicare  sulla  base  imponibile,  di  cui
all'art. 5  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504 e di
fissare  in  L. 200.000  la  detrazione  per abitazione principale ai
sensi art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1966, n. 662 (Euro103,29).
    (Omissis).
02A06990
    Il  comune  di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  elevare  l'aliquota I.C.I. al fine di meglio riequilibrare le
previsioni   di   bilancio   stabilendo   le   seguenti   norme   per
l'applicazione  dell'l.C.l.,  imposta  comunale  sugli  immobili,  in
questo  comune, aliquota da applicare per l'anno di imposta 2002, 5,5
per  mille  per  tutti i soggetti passivi e per tutte le categorie di
immobili soggette a tassazione;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio  tecnico  comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa  il  contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata,
nella  quale  deve  dichiarare la data di inizio delle condizioni che
rendono   inabitabile   e   comunque  inutilizzabile  l'immobile.  Il
contribuente  ha  l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata
A.R.  la  data  di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro
ovvero,  se  antecedente,  la data dalla quale l'immobile e' comunque
utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
5.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli a titolo
principale,  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi  ha  effetto  a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).
02A06991
    Il  comune  di  PORLEZZA  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare  le  aliquote  dell'I.C.I.,  imposta  comunale  sugli
immobili,  con  effetto dal 1o gennaio 2002, cosi' come approvate con
deliberazione  di  giunta  comunale  n.  26  in  data 6 marzo 2001, e
precisamente:
    a)  aliquota per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
cosi' come definita dalla normativa vigente: 6 per mille;
    b) aliquota per aree edificabili e altri fabbricati 6 per mille;
di  confermare  la  detrazione  di imposta di L. 200.000 per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
nonche' per i soggetti in particolari condizioni di disagio economico
e  sociale,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare e rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.     (Omissis).
02A06992
    Il  comune di PORTO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato,
il   5 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  mantenere  per  l'anno 2002 le aliquote I.C.I. determinate con la
D.C.C. 5/2000 cosi' come di seguito indicato:
Aliquota     |Aventi diritto
---------------------------------------------------------------------
             |per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
             |proprie pertinenze; per gli immobili adibiti ad
             |abitazione principale di soci assegnatari di
             |cooperative edilizie a proprieta' indivisa; per gli
             |immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; per
             |immobili inagibili o inabitabili, od oggetto di
             |interventi finalizzati al recupero storico ed
             |artistico; per gli immobili adibiti ad abitazioni
             |locate con contratto registrato o concordato; per
             |immobili realizzati per la vendita e non venduti, di
             |proprieta' delle imprese aventi ad oggetto la
             |costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo
5 per mille  |non superiore ai 3 anni.
---------------------------------------------------------------------
             |immobili adibiti ad attivita' produttive, commerciali,
             |artigianali; terreni adibiti a coltivazione agricola;
             |aree edificabili; immobili non compresi nelle altre
5,5 per mille|aliquote.
---------------------------------------------------------------------
7 per mille  |abitazioni non locate
di  disporre  una  detrazione  ordinaria per le abitazioni principali
pari a L. 200.000;
di   disporre  per  il  2002  in  L. 500.000  la  detrazione  di  cui
all'art. 8,  comma 3  del  decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come
novellato  da  successive  modifiche,  che  le seguenti situazioni di
carattere sociale:
    persone  o  nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta od
in  quello  precedente sia stata verificata una situazione di carenza
economica che abbia comportato la concessione di contributi o sussidi
comunali  sulla  base  del  regolamento  comunale  adottato  ai sensi
dell'art. 12 della 241/1990;
    persone  o  nuclei  familiari il cui reddito non sia superiore al
"minimo  vitale"  identificato  secondo  quanto stabilito dal vigente
regolamento citato, ai sensi dell'art. 12;
    persone  titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello
relativo  all'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale,
solo o con coniuge nella medesima situazione reddituale.
A   tal   fine   i   soggetti  interessati  dovranno  presentare  una
dichiarazione  comprovante  il possesso dei requisiti richiesti entro
il 30 aprile dell'anno corrente di imposta.     (Omissis).
02A06993
    Il  comune  di PORTO VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato,
il   12 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
N. d'ordine|Aliquota per mille|Riferimento a:        |Detrazione euro
---------------------------------------------------------------------
1          |6,8               |ordinaria             |0
---------------------------------------------------------------------
2          |6,8               |alloggi non locati    |0
---------------------------------------------------------------------
3          |4                 |abitazione principale |134,28
---------------------------------------------------------------------
           |                  |abitazione principale |
           |                  |anziani o disabili che|
           |                  |acquistano la         |
           |                  |residenza in istituti |
           |                  |di ricovero           |
           |                  |permanente, a         |
           |                  |condizione che la     |
           |                  |stessa non risulti    |
4          |4                 |locata                |134,28
---------------------------------------------------------------------
           |                  |abitazioni concesse in|
           |                  |uso gratuito a parenti|
           |                  |di primo grado in     |
           |                  |linea retta - figli   |
           |                  |e/o genitori - e dagli|
           |                  |stessi utilizzata come|
           |                  |abitazione principale |
           |                  |(per la quale deve    |
           |                  |essere resa apposita  |
5          |4                 |dichiarazione)        |0
---------------------------------------------------------------------
           |                  |abitazioni locate,    |
           |                  |utilizzate come       |
           |                  |abitazioni principali,|
           |                  |con contratto         |
           |                  |d'affitto regolarmente|
           |                  |registrato (per le    |
           |                  |quali deve essere resa|
           |                  |apposita dichiarazione|
           |                  |con gli estremi della |
           |                  |registrazione         |
6          |4                 |dell'atto)            |0
---------------------------------------------------------------------
           |                  |immobili iscritti in  |
           |                  |catasto alle categirie|
7          |4                 |C e D                 |0
---------------------------------------------------------------------
           |                  |immobili posseduti da |
           |                  |enti senza fini di    |
8          |4                 |lucro                 |0
di  elevare, previa domanda dell'interessato da redigersi su apposito
modulo  fornito  dal comune, a Euro 185,92 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale per i soggetti passivi
che si trovano nelle seguenti condizioni reddituali:
    a)  nuclei  familiari  con  almeno  un  componente  portatore  di
handicap  risultante  da  certificazione  acquisita  o  da  acquisire
d'ufficio  con  almeno  il  70%  di  invalidita'  purche'  il reddito
complessivo  lordo,  compresi  redditi  esenti ai fini I.R.PE.F., non
superi Euro 14.460,79;
    b)  nuclei  familiari  composti  da  una  sola persona pensionata
avente   importo   annuo  lordo,  rilevabile  dall'ultimo  avviso  di
pagamento,  non  superiore  a  Euro 6.197,48  e  che  non abbia altre
proprieta'  immobiliari  all'infuori  della casa di abitazione per la
quale viene richiesta la maggiore detrazione;
    nuclei  familiari  composti  da due o piu' persone unicamente con
reddito da pensione complessivo lordo non superiore a Euro 8.263,31 e
che  non  abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa
di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
    c)   richiedenti   che   ritengano  di  trovarsi  in  documentate
situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
    di  stabilire  che  per  avere  diritto  all'elevazione di cui ai
sopraindicati  punti  i  contribuenti  interessati debbano presentare
apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza
delle  condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi percepiti
nell'anno  precedente,  integrata  da ogni altro elemento documentale
necessario all'accertamento.
Le   dichiarazioni   di  cui  sopra  non  esonerano  dagli  eventuali
accertamenti  che  il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di
una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune,
comporta  il  pagamento della differenza di imposta oltre le sanzioni
di legge.
Le  domande  di  elevazione  dovranno  essere  presentate  al settore
tributi,  su  appositi  modelli distribuiti dall'ufficio anzidetto, a
pena   di   decadenza,   entro   il  termine  del  1  dicembre  2002.
    (Omissis).
02A06994
    Il  comune  di  PORTULA  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,5
per mille, come gia' stabilito nello scorso esercizio 2001;
2. di  confermare  la  detrazione  unica  fissata  per  la prima casa
(abitazione principale) in Euro 103,29.     (Omissis).
02A06995
    Il  comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  al  6  per  mille  rapportato  al  valore  degli  immobili,
indistintamente  per  tutte  le categorie applicando la detrazione di
L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06996
    Il  comune  di  POSTALESIO  (provincia  di  Sondrio) ha adottato,
l'8 gennaio  2002  e  il  1o marzo 2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  ordinaria,  rispettivamente  nella  misura  unica del 6 per
mille;
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002, la detrazione per abitazione
principale Euro 103,29 (L. 200.000).     (Omissis).
02A06997
    Il  comune  di  POZZALLO  (provincia  di  Ragusa) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  a  decorrere  dal  1  gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002,
nella  misura  del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata
dal  soggetto  passivo e nella misura del 6,5 per mille, per tutte le
altre unita' immobiliari;
2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in
Euro 113,62 per tutte le categorie di contribuenti.
3.  di  considerare  abitazione  principale, l'abitazione posseduta a
titolo   di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  permanente  in istituti di ricovero ed a
condizione che la stessa non risulti locata;
4.   di   applicare   anche  alla  abitazione  locata  con  contratto
registrato,  al  soggetto che la utilizza come abitazione principale,
l'aliquota  ridotta  prevista  per l'abitazione principale utilizzata
dal soggetto passivo.     (Omissis).
02A06998
    Il  comune  di  POZZOLO  FORMIGARO  (provincia di Alessandria) ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   determinare   le   seguenti   aliquote   per   l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2002 nel comune di
Pozzolo Formigaro:
    a)  per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
4,5 per mille;
    b)  per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non
rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille;
2. di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si
applicheranno  i criteri previsti dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48,
51  e  52  lett. a) legge n. 662/1996, e che l'imposta e' ridotta del
50%  per  i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
viene  accertata  la  sussistenza  di  tali  condizioni  dall'ufficio
tecnico comunale;
3. di  puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il  si  protrae  tale  destinazione;  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
4. viene  considerata  direttamente  adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
5. di  dare  atto  che  nella  determinazione  delle  aliquote, delle
detrazioni  e  delle agevolazioni relative all'l.C.l. per l'anno 2002
sono    state    tenute    presenti   le   esigenze   di   equilibrio
economico-finanziario  del  bilancio  annuale di previsione di questo
comune   e   che  i  provvedimenti  sopra  disposti  rispettano  tale
equilibrio;
6.  di  sottolineare,  infine,  che,  ai sensi dell'art. 58, comma 2,
decreto  legislativo  n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita'
d'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli  appositi  elenchi di cui all'art. 11 legge n. 9/1963, soggette
al    corrispondente   obbligo   assicurativo,   la   cui   eventuale
cancellazione   ha  effetto  a  decorrere  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo.     (Omissis).
02A06999
    Il  comune  di  PIATEDA  (provincia  di  Sondrio) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
immobili  adibita  direttamente ad abitazione principale dal soggetto
passivo d'imposta 5,5 per mille;
immobili  diversi  dalle  abitazioni,  immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille;
detrazione   di   Euro 103,291  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo.     (Omissis).
02A07001
    Il  comune  di  PRAY  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 2002, l'aliquota da applicare ai fini
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per
mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  la  detrazione da applicarsi
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale   nella  misura  di  L.  200.000,  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A07002
    Il  comune  di  PREMENO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
istituita  con  decreto  legislativo  n. 504 del 30 dicembre 2002 per
l'anno 2002 come segue:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota agevolata per abitazione principale. 5,5 per mille;
2.  di  fissare altresi' per l'anno 2002 la detrazione per abitazione
principale nella misura di Euro 129,11 (pari a L. 250.000) annue.
    (Omissis).
02A07003
    Il  comune  di  PRESICCE  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno,  2002, la detrazione per abitazione
principale in L. 200.000 pari a Euro 103,291.
    (Omissis).
02A07004
    Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il  21  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  per  l'anno  2002  l'applicazione  dell'aliquota  imposta
comunale  sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione
di ogni tipo di agevolazione.
    (Omissis).
02A07005
    Il  comune  di PROVVIDENTI (provincia di Campobasso) ha adottato,
il  20  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  ridurre  l'aliquota (I.C.I.) dal 6,5 per mille al 5,5 per mille o
con  decorrenza  dal  1o  gennaio  2002,  come programmi ed indirizzi
dell'attuale  amministrazione  ed  al  fine  di  un'incentivazione al
recupero  del  patrimonio  edilizio  ormai  per  il  90%  in stato di
degrado.
    (Omissis).
02A07006
    Il  comune  di  QUINTO  VERCELLESE  (provincia  di  Vercelli)  ha
adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella seguente misura:
    aliquota unica del 5 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A07007
    Il  comune  di  RANICA  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da
questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille.
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A07008
    Il  comune  di  REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
riconfermare  per  l'anno  2001  le  aliquote  (I.C.I.)nelle seguenti
percentuali:
    immobili  adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,
5,5 per mille;
    immobili adibiti a tutti gli altri usi, 6,5 per mille.
Dare  atto  che rimane invariata la detrazione di Euro 103,29 per gli
immobili adibiti ad abitazione principale.
02A07009
    Il  comune  di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota (I.C.I.) nella misura
del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili.
2. di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima
casa.
    (Omissis).
02A07010
    Il  comune  di  RIPI  (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative di
cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, per l'anno 2002,
nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  per abitazione principale si intende oltre a
quella   nella   quale  il  contribuente  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano  abitualmente,  quella concessa in uso gratuito a parenti in
linea  retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado,
ai  quali  e' consentito portare in detrazione la somma non inferiore
ad  Euro  103,29  rapportato al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
3. di elevare l'importo di Euro 103,29 fino di Euro 206,58 (pari a L.
400.000)  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,
nel   cui  nucleo  familiare  sono  presenti  portatori  di  handicap
certificati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    (Omissis).
02A07011
    Il  comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (omissis);
2. di  confermare,  per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I. applicate
nell'anno 2001, cosi' specificate:
    unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
    unita'  immobiliare  non  adibita ad abitazione principale: 7 per
mille;
    aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di Euro 113,620 (L. 220.000).
    (Omissis).
02A07012
    Il  comune  di  ROCCAMENA  (provincia di Palermo) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
N. ord.|Tipologia degli immobili                  |Aliquote per mille
---------------------------------------------------------------------
       | Abitazione principale e relative         |
1      |pertinenze                                |6
---------------------------------------------------------------------
2      | Altre tipologie di fabbricati            |6,5
---------------------------------------------------------------------
3      | Aree fabbricabili                        |6,5
Le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
                      |Tipologia degli       |Detrazioni di imposta
N. ord.               |immobili              |(Euro in ragione annua)
---------------------------------------------------------------------
                      | Unita' immobiliare   |
                      |adibita ad abitazione |
1                     |principale            |105,002
---------------------------------------------------------------------
 Abitazione concesse  |                      |
in uso gratuito a     |                      |
parenti in linea retta|                      |
fino al terzo grado ed|                      |
affini di primo grado |                      |
e che nelle stesse    |                      |
hanno stabilito la    |                      |
residenza             |105,00                |
    (Omissis).
02A07013
    Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota  del  5,5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti
(prima casa)
Aliquota  del  6,5  per  mille  per  i  fabbricati  dei non residenti
(seconda casa)
Aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati industriali - artigianali
e altri.
2. di  dare atto che la quota detraibile per l'abitazione prinicipale
e' di L. 200.000.
    (Omissis).
02A07014
    Il  comune  di  ROMENTINO  (provincia  di Novara) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
4 per mille, senza prevedere diversificazioni dell'aliquota.
    (Omissis).
02A07015
    Il  comune  di  RONSECCO  (provincia  di Vercelli) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002:
    a) nel  4,3 per mille l'aliquota base unica dell'imposta comunale
sugli immobili;
    b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale.
    (Omissis).
02A07016
    Il  comune  di  ROSCIANO  (provincia  di Pescara) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota  base  2002:  5,5  per  mille ad eccezione delle seguanti
categorie di immobili:
    a) abitazione  principale:  aliquota  5  per  mille (quella nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente).
    b) enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 5 per mille
    c) fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 5 per mille, per
anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni).
    d) terreni agricoli: aliquota 5 per mille
2. ai   sensi   dell'art. 3,   comma 55,   della  legge  n.  662/1996
(finanziaria  1997)  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
L'inagibilita'  o  l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico
comunale previa presentazione da parte del proprietario:
    a) di perizia, con allegata idonea documentazione;
    b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a".
3. fabbricati: detrazioni d'imposta
Nel  rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2002 dalla imposta
dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 250.000.
    (Omissis).
02A07017
    Il  comune  di  ROSSANO  (provincia  di  Cosenza)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  con  decorrenza  1o gennaio  2002 le seguenti aliquote
d'imposta:     1) aliquota del 7 per mille i seguenti immobili:
      a) terreni agricoli;
      b) aree fabbricabili;
      c) altri fabbricati, non contemplati nel successivo punto 2);
    2) aliquota del 6 per mille per i seguenti immobili:
      a) abitazioni principali;
di confermare la detrazione ordinaria nella misura ordinaria prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, Euro 103,29.
    (Omissis).
02A07018
    Il  comune di ROTA D'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questione comune nella
misura   unica   del  5,5  per  mille,  fissando  la  detrazione  per
l'abitazione principale nella misura minima di Euro 103,29.
    (Omissis).
02A07019
    Il  comune  di  ROVETTA  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
 Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale   |
---------------------------------------------------------------------
 Si considera direttamente adibita ad abitazione       |
principale anche l'unita' immobiliare posseduta a      |
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o       |
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  |
ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a|
condizione che la stessa non risulti locata.           |5,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
 Altre unita' immobiliari                              |6 per mille
---------------------------------------------------------------------
 Terreni agricoli                                      |6 per mille
---------------------------------------------------------------------
 Aree edificabili                                      |6 per mille
2. di  determinare  per  l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A07020
    Il comune di RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
6 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili stabilite per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
    5,8 per mille per la generalita' dei casi d'imposta;
    7  per  mille  per il caso di abitazioni non locate, intendendosi
come  tali gli immobili ad uso abitativo non occupati che siano privi
di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano
dotati  dell'arredo  indispensabile  per  la  residenza,  incluse  le
relative  pertinenze,  con esclusione degli immobili ad uso abitativo
di   proprieta'   delle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo
l'attivita'  di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica
l'aliquota  ordinaria  del  5,8  per  mille; l'aliquota del sette per
mille  va  rapportata  ai  mesi  dell'anno durante i quali l'alloggio
risulta non locato;
    4  per  mille  per  il  caso  di  immobili ad uso abitativo (e le
relative  pertinenze)  che i proprietari o titolari dei diritti reali
di  cui  all'art. 3,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n. 504/92,
concederanno,  con  regolare  e registrato contratto, in affitto alla
"Societa'  per  la casa", associazione tra comuni promossa allo scopo
di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti
che  abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il
caso  di  immobili  ad uso abitativo (e le relative pertinenze) che i
proprietari  o titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  504/92,  metteranno a disposizione (in
affitto   o   in   comodato  gratuito)  del  comune  perche'  li  dia
successivamente  in  locazione,  rapportate  al valore degli immobili
come previsto dalla normativa in materia.
2. di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  abitazione
principale  nella  generalita'  dei  casi nella misura di Euro 113,62
(pari  a  L. 220.000), di applicare l'aumento della citata detrazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  anno  2002  per l'abitazione
principale  da Euro 113,62 (pari a L. 220.000) ad Euro 206,58 (pari a
L. 400.000)  esclusivamente  alle  categorie di contribuenti aventi i
particolari  requisiti  e  secondo le modalita' meglio specificate in
premessa,  con riferimento al 1o gennaio 2002, (ai sensi dell'art. 8,
comma 3,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo
modificato  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge
11 marzo  1997,  n.  50),  con  la  riserva di richiedere ai soggetti
passivi  che  hanno  usufruito  della  detrazione cosi' maggiorata la
documentazione  comprovante  lo stato personale e sociale dichiarato,
per successive verifiche e controlli;
3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle
vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti.
    (Omissis).
02A07021
    Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   6  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    6 per mille per l'abitazione principale;
    7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.
    (Omissis).
02A07022
    Il   comune  di  SALSOMAGGIORE  TERME  (provincia  di  Parma)  ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
relative all'anno 2002 nel modo seguente:
     |Definizione immobili a           |                  |
Cat. |destinazione ordinaria           |Aliquota per mille|Detrazione
---------------------------------------------------------------------
A/1-9|Abitazioni                       |                  |
---------------------------------------------------------------------
     |prima Casa (*)                   |6                 |105,00
---------------------------------------------------------------------
     |Abitazione in comodo a parenti   |                  |
     |entro il secondo grado           |6                 |
---------------------------------------------------------------------
     |Affittacamere, appartamenti uso  |                  |
     |vacanze (di cui alla L.R.        |                  |
     |25 agosto 1988, n. 34)           |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
     |Abitazioni locate con contratto  |                  |
     |ex legge n. 431/98 - art. 2 comma|                  |
     |3                                |2                 |
---------------------------------------------------------------------
     |Altre abitazioni                 |7                 |
---------------------------------------------------------------------
A/10 |Uffici e studi privati           |7                 |
---------------------------------------------------------------------
A/11 |Abitazioni o alloggi tipici      |7                 |
---------------------------------------------------------------------
     |Collegi, convitti, educandati,   |                  |
     |ricoveri, orfanotrofi, ospizi,   |                  |
B/1  |conventi, seminari, caserme      |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
B/2  |Case di cura e ospedali          |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
B/3  |Prigioni e riformatori           |7                 |
---------------------------------------------------------------------
B/4  |Uffici pubblici                  |7                 |
---------------------------------------------------------------------
B/5  |Scuole, laboratori scientifici   |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
     |Biblioteche, pinacoteche, musei, |                  |
     |gallerie, accademie che non anno |                  |
     |sede in edifici della cat. A/9   |                  |
     |(castelli, palazzi artistici o   |                  |
B/6  |storici)                         |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
     |Cappelle ed oratori non destinati|                  |
B/7  |all'esercizio pubblico del culto |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
     |Magazzini sotterranei per        |                  |
B/8  |depositi derrate                 |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
C/1  |Negozi e botteghe                |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
C/2  |Magazzini e locali di deposito   |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
C/3  |Laboratori e locali di deposito  |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
C/4  |Fabbricati per arti e mestieri   |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
     |Stabilimenti balneari e di acque |                  |
C/5  |curative                         |7                 |
---------------------------------------------------------------------
     |Stalle, scuderie, rimesse,       |                  |
C/6  |autorimesse (**)                 |7                 |
---------------------------------------------------------------------
C/7  |Tettoie chiuse o aperte          |7                 |
    |Immobili a destinazione speciale  |Aliquota per mille|Detrazione
---------------------------------------------------------------------
D/1 |Opifici                           |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
D/2 |Alberghi e pensioni               |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
    |Teatri, cinematografi sale per    |                  |
D/3 |concerti e spettacoli e simili    |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
D/4 |Case di cura e ospedali           |7                 |
---------------------------------------------------------------------
    |Istituti di credito, cambio e     |                  |
D/5 |assicurazione                     |7                 |
---------------------------------------------------------------------
    |Fabbricati locati per esercizi    |                  |
D/6 |sportivi                          |7                 |
---------------------------------------------------------------------
    |Fabbricati costruiti o adattati   |                  |
    |per speciali esigenze di          |                  |
    |un'attivita' industriale e non    |                  |
    |suscettibili di destinazione      |                  |
    |diversa senza radicali            |                  |
D/7 |trasformazioni                    |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
    |Fabbricati costruiti o adattati   |                  |
    |per speciali esigenze di          |                  |
    |un'attivita' commerciale e non    |                  |
    |suscettibili di destinazione      |                  |
    |diversa senza radicali            |                  |
D/8 |trasformazioni                    |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
    |Edifici galleggianti o sospesi    |                  |
    |assicurati a punti fissi del      |                  |
    |suolo, ponti privati soggetti a   |                  |
D/9 |pedagio                           |7                 |
---------------------------------------------------------------------
D/10|Residence                         |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
    |Scuole, laboratori scientifici    |                  |
D/11|privati                           |6,5               |
---------------------------------------------------------------------
    |Terreni agricoli                  |4                 |
---------------------------------------------------------------------
    |Aree fabbricabili                 |5,5               |
    (*)  Viene considerata prima casa anche l'abitazione di anziani o
disabili  permanente  ricoverati  presso  case  di  riposo  o  cura a
condizione che non sia locata e che sia l'unica proprieta';
    (**) Quando l'immobile classificato C/6 costituisce pertinenza di
altro  immobile  (perche' ubicato nello stesso compendio immobiliare)
e' tassato con la stessa aliquota dell'immobile principale;
    La detrazione per la prima casa si estende anche alle pertinenze,
fino al suo completo utilizzo.
    (Omissis).
02A07023
    Il  comune  di  SAN  GIORGIO  SU LEGNANO (provincia di Milano) ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  stabilite con deliberazione della giunta comunale n. 25 del
31 gennaio 2001 cosi' riportate:
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    unita'   immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le unita' non risultino locate: 5,5 per mille;
    unita'  immobiliari  concesse  dal proprietario in uso gratuito a
parenti  ed affini in linea retta entro il secondo grado e utilizzate
dagli stessi come abitazione principale: 5,5 per mille;
    unita'  immobiliari  a disposizione agibili (seconde case): 7 per
mille;
    unita'   immobiliari   a   disposizione  agibili  (seconde  case)
regolarmente locate, certificate annualmente: 6 per mille;
    unita'  immobiliari per i quali i proprietari eseguono interventi
volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico  ovvero  volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzazione  dei  sottotetti: 4 per mille. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    Imposta  ridotta  del  50%  per fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  al periodo
dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita'
o  inabitabilita'  deve  consistere in un degrado fisico sopravvenuto
non   superabile   con   interventi   di   manutenzione  ordinaria  e
straordinaria.
    Alle  pertinenze  degli  immobili  sopra richiamati si applica la
stessa aliquota dell'immobile a cui accedono.
di  determinare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  da  applicare all'imposta comunale sugli immobili in Euro
120,00.
    (Omissis).
02A07024
    Il  comune  di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire   per   l'anno  2002  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
N.|Tiplogie                                            |Aliquota
---------------------------------------------------------------------
  |Abitazione principale e relativa pertinenza: (per   |
  |"abitazione principale" si intende l'unita'         |
  |immobiliare, classificata o classificabile nel      |
  |gruppo catastale A (ad eccezione della categoria    |
  |A/10) direttamente adibita a dimora abituale del    |
  |contribuente dei suoi familiari e che nella stessa  |
1 |abitazione abbiano la residenza anagrafica          |5,6 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |Abitazione locata e relative pertinenze: (per       |
  |"abitazione locata" si intende l'unita' immobiliare,|
  |classificata o classificabile nel gruppo catastale A|
  |(ad eccezione della categoria A/10) che risulti     |
  |locata a fini abitativi con contratto registrato a  |
  |soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure|
  |concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti |
  |in linea retta entro il secondo grado e/o           |
  |collaterale fino al terzo grado e relativi          |
  |familiari, i quali la occupino come dimora abituale |
2 |e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica) |7 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |Abitazione a disposizione e relative pertinenze:    |
  |(per "abitazione a disposi zione") si intende       |
  |l'unita' immobiliare, classificata o classificabile |
  |nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria|
  |A/10), non utilizzata come dimora abituale del      |
  |contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi|
  |la propria abitazione principale in altra unita'    |
  |immobiliare, sia quest'ultima posseduta in          |
3 |proprieta', in locazione o in comodato)             |7 per mille
---------------------------------------------------------------------
4 |Per tutti gli altri casi                            |7 per mille
Di  stabilire  che,  per  l'anno  2002,  la  detrazione ordinaria per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  e  relativa  pertinenza  e'  fissata  in  Euro 104  (pari  a
L. 201.372);
    (Omissis).
1.  di  modificare, (omissis), il punto 3 della deliberazione di g.c.
n.  19 del 3 febbraio 2002, stabilendo, a seguito dell'accordo con le
OO.SS.  di  categoria, l'importo dell'ulteriore detrazione I.C.I. per
l'anno  2002  in  Euro 104,00 (pari a L. 201.372) anziche' Euro 62,00
(pari a L. 120.049);
2.  di  determinare,  ai sensi dell'art. 13, comma 2 del "regolamento
per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", i seguenti
limiti  di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione I.C.I. per
l'anno 2002:
    Euro 9.554,45 (pari a L. 18.500.000) per soggetti passivi soli;
    Euro  14.719,02  (pari  a  L.  28.500.000)  per  soggetti passivi
coniugati.
    (Omissis).
02A07025
    Il  comune  di  SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. al 5,5 per mille,
per   le  abitazioni  principali,  con  esclusione  delle  pertinenze
iscritte  separatamente  in  catasto,  ed al 7 per mille per tutte le
altre tipologie di immobili;
conseguentemente   per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I.  risultano
determinate nella misura di cui al prospetto che segue:
N.    |Tipologia degli immobili                     |Aliquote
1     |Abitazione principale (escluse pertinenze)   |5,5 per mille
2     |Altri immobili                               |7 per mille
di   determinare   per   l'anno  2002  la  detrazione  d'imposta  per
l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
    (Omissis).
02A07026
    Il  comune  di  SAN  LUPO  (provincia  di Benevento) ha adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
    (Omissis).
02A07027
    Il  comune  di  SANNICANDRO  GARGANICO  (provincia  di Foggia) ha
adottato,  il  10 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota del 5 per mille per abitazione principale;
2.  aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad
imposta;
stabilire  in Euro 103,50 la detrazione spettante al soggetto passivo
per l'immobile adibito ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A07028
    Il  comune  di  SAN  PAOLO  BEL  SITO  (provincia  di  Napoli) ha
adottato,  il  13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare,  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille
gia'  applicata  per  l'anno 2001 per tutti gli immobili ad eccezione
delle  abitazioni  principali  come  definite dal vigente regolamento
comunale in materia;
di  aumentare,  per  l'anno  2002,  al  6 per mille l'aliquota per le
abitazioni  principali  fissata,  per l'anno 2001, nella misura del 5
per mille;
di  riconfermare  anche  per  l'anno  2002,  tutte  le  detrazioni ed
agevolazioni   previste   nella  citata  deliberazione  della  giunta
municipale n. 29 dell'8 febbraio 2001.
    (Omissis).
02A07029
    Il  comune  di  SANTA CATERINA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili -
I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue:
    di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
    di  determinare  per  l'anno  2002  le  riduzioni e le detrazioni
d'imposta   nella   misura   che  segue:  detrazione  per  abitazione
principale: L. 200.000, Euro 103,29;
    di  non  prevedere  ulteriori  applicazioni di riduzioni previste
dalla normativa vigente.
    (Omissis).
02A07030
    Il  comune  di  SANT'ANGELO  A CUPOLO (provincia di Benevento) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota per abitazione principale 5 per mille;
    aliquota per ordinaria 6,5 per mille.
di  fissare  in  Euro  129,11 l'importo della detrazione per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
di   determinare  la  base  imponibile  delle  aree  fabbricabili  da
considerarsi per l'anno 2002 cosi' come segue:
    1) Area residenziale B1 Euro 36,15 al mq;
    2) Area residenziale B2 Euro 30,99 al mq;
    3) Area residenziale B3 Euro 25,82 al mq;
    4) Area residenziale C1 Euro 25,82 al mq;
    5) Area residenziale C2 Euro 20,65 al mq;
    6) Zona turistica alberghiera Euro 36,15 al mq.
    (Omissis).
02A07031
    Il  comune  di  SAVIGNO  (provincia  di  Bologna) ha adottato, il
22 gennaio  e  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli   Immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata  in  questo  comune
diversificata nella seguente misura:
    A)  6 per mille ordinaria: per tutte le unita' immobiliari tranne
quelle   con  aliquota  maggiorata  compresa  l'abitazione  tenuta  a
disposizione   come   "residenza   secondaria"   o   "seconda  casa",
limitatamente  ad una sola unita' immobiliare come previsto dall'art.
7comma 1 del regolamento I.C.I.;
    B) 6,5 per mille maggiorata:
      per  i  soli  alloggi  non  locati (sfitti) ad uso abitazione e
relative pertinenze.
      aree edificabili.
    (Omissis);
1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  la  misura delle detrazioni,
agevolazioni e riduzioni ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili
(I.C.I.) nella seguente misura:
    A)  viene elevata in Euro 144,00 la detrazione base spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale viene
utilizzata  secondo  quanto  previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del
d.lgs.  n.  504/1992,  cosi'  come  modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
    B)   viene  elevata  la  detrazione  spettante  per  l'abitazione
principale  in  Euro  180,00  annue apportate al periodo dell'anno di
utilizzo  per  particolari  categorie  di  soggetti  in situazioni di
particolare   disagio   economico,   alle   condizioni   di   seguito
specificate,  secondo  quanto  previsto  dal  comma 3 dell'art. 8 del
d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 25 del regolamento I.C.I.:
        a) possedere,  nel  territorio  italiano,  la sola abitazione
adibita  ad  abitazione principale eventualmente comprensiva di posto
auto,  autorimessa,  cantina, area pertinenziale e classificata nelle
categorie  catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto
di  usufrutto,  uso  o  abitazione il contribuente non deve possedere
nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
      b) avere  compiuto  65  anni di eta' al 1o gennaio 2002, ovvero
compiere   l'eta'  richiesta  nel  corso  dell'anno  2002  ed  essere
pensionati;
      c) vivere soli o in coppia al 1o gennaio 2002;
Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli
di parentela;
      d) essere  in  condizioni  non  lavorativa  ed avere percepito,
nell'anno  2001  un  reddito esclusivamente da pensione imponibile ai
fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima
INPS   (non   viene  considerato  il  reddito  dell'unica  abitazione
posseduta);
      e) nel  caso  di  nucleo  familiare  composto da due persone il
reddito    complessivo    deve    valutarsi   secondo   le   seguenti
caratteristiche:
        quanto  al  soggetto  passivo  I.C.I.: cosi' come indicato al
punto d);
        per  quanto  riguarda il soggetto convivente: si considera il
reddito   imponibile   ai   fini   I.R.PE.F.,   escluso   il  reddito
dell'abitazione  eventualmente  posseduta  in  comproprieta'  con  il
soggetto  passivo  I.C.I.  riferito  all'anno  precedente a quello di
competenza I.C.I.;
        per   quanto  riguarda  il  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare:  esso  calcolato  come  ai  paragrafi precedenti, non deve
superare il triplo dell'importo della pensione minima I.N.P.S.;
        qualora  un  componente del nucleo familiare sia portatore di
handicap  iI reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere
superiore  al  triplo  della  pensione  minima  I.N.P.S. aumentato di
Euro 1.032,91;
        qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non
viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.
    Per  poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le
condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte.
    C)   vengono  determinati  i  seguenti  criteri  applicativi:  iI
contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata,
entro  il  termine  previsto  per  il  versamento della prima rata di
acconto  dell'imposta  in  parola a pena di decadenza, indirizzata al
"comune   di   Savigno  servizio  tributi"  direttamente  all'ufficio
protocollo   del   comune  o  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la
data del timbro stesso;
Nella domanda il contribuente deve indicare:
    nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale.
Alla domanda deve altresi essere allegata una dichiarazione, ai sensi
dell'art. 4  della  legge  n.  15  del  4  gennaio  1968,  con  firma
autenticata dalla quale risulti:
    la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
    l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente.
I  contribuenti  che hanno inviato la citata domanda entro il termine
indicato  potranno  tenere  conto  in  sede  di versamento delle rate
I.C.I. della maggiore detrazione.
La  dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per
il   quale   si   protraggono   le   condizioni   per  l'applicazione
dell'ulteriore detrazione.
    LAmministrazione   si   riserva   di   richiedere  documentazione
integrata  comprovante  quanto  dichiarato. Nel caso di dichiarazione
infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
    (Omissis).
02A07032
    Il comune di SAVOGNA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'imposta
comunale  sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le
unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite.
2.  di  dare  atto  che la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 e' confermata in Euro 103,29.
3.  di  confermare  anche  per  l'anno  2002,  ai contribuenti che si
trovino   nelle   condizioni  sotto  specificate,  un  aumento  della
detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94, alle sole unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale, per coloro che non possiedono altri
immobili  soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unita' immobiliari che
non  siano  considerate di pertinenza, che l'abitazione posseduta non
sia di lusso e rientri in uno dei seguenti tre casi:
    A) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge;
    B)  reddito  del  proprio  nucleo fimiliare derivante soltanto da
lavoro  dipendente  o  pensione,  non superiore a Euro 4.906,34 lordi
annui,  per  le famiglie composte di una sola persona; a tale reddito
vanno aggiunte Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare;
    C)  nuclei fimiliari con una persona disabile non autosufficiente
con  reddito  inferiore  a  quello  stabilito dall'art. 7 della legge
regionale  20/1995  e  cioe', inferiore a Euro 17.485,16 per i nuclei
con  una  persona, Euro 22.949,28 con due persone, Euro 28.413,39 con
tre  persone;  per  ogni  ulteriore  componente  si  aggiungono  Euro
2.732,06.
Per  quanto  riguarda l'applicazione della detrazione di cui ai punti
B)  e  C),  i  criteri  applicativi  prevedono  che  la detrazione e'
possibile  solo  nel  caso  l'abitazione  sia  la prima casa, non sia
un'abitazione  di  lusso  e non si possiedano altri immobili soggetti
I.C.I.;  seguendo  i  seguenti  criteri  applicativi: il contribuente
dovra'   presentare  all'ufficio  tributi  del  comune  la  richiesta
auto-certificazione,  nella  quale  dovra'  dichiarare il possesso di
tutti  i  requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione
di cui sopra.
4.  di  determinare  per  l'anno  2002, al fine di ridurre al massimo
l'insorgenza  di  contenzioso, per zone omogenene, i valori venali in
comune commercio delle aree fabbricabili, secondo i valori di seguito
determinati:
    residenziale (centro) Euro 41,32;
    lottizzazione (periferica) Euro 18,08;
    artigianale Euro 10,33.
    (Omissis).
02A07033