Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'anno 2000 per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, cosi' come di seguita indicato: a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonche' per tutti gli alti immobili diversi da quelli previsti nella successiva lettera b) 7 per mille; b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale garages, cantine, nonche' negozi botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attivita' produttive ed abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni 5,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 4. che l'alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di prima grado e' assimilabile, ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta nonche della detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992, all'abitazione principale poiche' il comune si e' avvalso della facolta' di cui all'art. 59, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 446/1997. 5. che il versamento dell'imposta I.C.I. potra' essere effettuato, oltre che tramite il concessionario della riscossione Monte dei Paschi di Siena- anche a mezzo bollettino di c/c postale n. 23626005 intestato a comune di Segni - servizio riscossione I.C.I. - servizio tesoreria. 6. Per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo famigliare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilita', sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall'imposta, e fino alla concorrenza de! suo ammontare, sono detratte L. 300.000. Componenti nucleo familiare |Limite di reddito complessivo fino a 2 componenti |L. 11.205.000 Euro 5.786,90 3 componenti |L. 13.585.000 Euro 7.016,07 4 componenti |L. 15.990.000 Euro 8.258,15 5 componenti |L. 18.525.000 Euro 9.567,36 (Omissis). 02A07034 Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2002, le seguenti aliquote: a) 4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anch'essi residenti nel comune; b) 4 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 431/1998; c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 431/1998; d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti a), b) e c); 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); 4. di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata ad Euro 129,11 (L. 250.000) a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: 1) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2001, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 2002 ai fini I.R.PE.F. 2001, non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico e' portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL. 2) proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, di unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze; 3) non proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali; 4) il contribuente in possesso dei suddetti requisiti dovra' presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. (Omissis). 02A07035 Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) abitazione principale e sue pertinenze immobiliari: 5,5 per mille; 3) alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case) di proprieta' di residenti in Strona: 6,5 per mille; 4) alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case) di proprieta' di non residenti in Strona: 7 per mille; 2. di fissare in Euro 130,00 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02A07036 Il comune di TALAMONA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 14 febbraio e il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; di dare atto che l'ammontare della detrazione per abitazione principale verra' determinato con successivo atto deliberativo del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f), del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29 (Lire 200.000). (Omissis). 02A07037 Il comune di TAORMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, ai fini del calcolo I.C.I., in L. 400.000, pari ad Euro 206,58 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di ribadire che la detrazione di L. 400.000, pari ad Euro 206,58 potra' essere calcolata dai contribuenti esclusivamente per quegli immobili adibiti ad abitazione principale cosi' come stabilito dal comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 53, art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996 che sostituisce l'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992: 1) di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille, limitatamente per le unita' immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 2) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina; di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (Alberghi) di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; b) unita' immobiliari di cui all'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; c) unita' immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; d) unita' immobiliari, di proprieta' od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni: I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini l.R.PE.F. non superiore a lire 25.000.000, dichiarati per l'anno d'imposta precedente; II) che gli stessi non posseggano altri immobili, ad usufruiscano di immobili di proprieta' del coniuge nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi; III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 30 aprile 2001, e comprovino che sono nelle condizioni predette: 4) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C01 e D, non previste del precedente punto 2, e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; 5) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille per le rimanenti categorie di immobili, non previsti nei precedenti punti 1, 2, 3, e 5 di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; 6) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le seconde abitazioni, non locate, di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina, con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera e); 7) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le categorie di immobili di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina; (Omissis). 02A07038 Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per l'unita' urbana adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, senza altre differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni. (Omissis). 02A07039 Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate: Abitazioni principali ed equiparate aliquota: 5 per mille, detrazione: Euro 103,29; altri immobili aliquota: 5,5 per mille; aree fabbricabili aliquota: 5 per mille (Omissis). 02A07040 Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati nel territorio comunale nella misura del quattro per mille limitatamente alle unita' immoblilari considerate "abitazione principale" per espressa previsione legislativa e quelle equiparate secondo l'art. 24 del regolamento l.C.l.; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille su tutte le altre unita' immobiliari non considerate abitazione principale; 3. di aumentare, rispetto alla misura minima fissata dalla normativa vigente, la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale e fissarla nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000). (Omissis). 02A07041 Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille. Detrazione alla somma dovuta per abitazione principale (comprese le relative pertinenze): detrazione ordinaria di Euro 104,00; detrazione di Euro 124,00 per le famiglie composte da coniugi con eta' inferiore ai trenta anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all'anno 2001 inferiore a L. 55.000.000 (Euro 28.405,13); detrazione di Euro 207,00 per le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente riconosciuto come tale dalla competente autorita' al 100% e con indennita' di accompagnamento. Fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non e' ammessa la detrazione per abitazione principale); aree fabbricabili: 6 per mille; fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo comprese le relative pertinenze: 5,2 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, locati: 7 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, utilizzati in modo saltuario, a disposizione, non utilizzati come abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro il primo grado, privi di regolare contratto di affitto, non utilizzati, risultanti vuoti: 7 per mille. (Omissis). 02A07042 Il comune di TERLIZZI (provincia di Bari) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare l'aliquota del 4,5 per mille per: a) le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta ed n. pertinenza (secondo comma art. 9 del regolamento I.C.I. cosi come modificato); b) le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, fino al primo grado, purche' nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza; c) le abitazioni composte da due o piu' unita' immobiliari contigue (art. 8 secondo comma lettera a) del regolamento I.C.I. cosi come modificato); d) le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che stabiliscano la propria residenza presso istituti di ricovero. Confermare l'aliquota del 5 per mille per: 1) altri fabbricati; 2) terreni agricoli. Stabilire l'aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili. Confermare, altresi', le seguenti detrazioni: L. 200.000 (Euro 103,29) per le abitazioni principali nonche' per le pertinenze, ma per queste ultime fino a concorrenza massima della stessa, e per le altre ipotesi previste dagli art. 8 e 10 deI regolamento I.C.I. L. 300.000 (Euro 154,94) fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, per le seguenti categorie di persone: a) ultrassessantacinquenni al 31 dicembre 2000 con reddito di pensione non superiore al minimo I.N.P.S. b) nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100% il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi i 40.000.000 lordi annui da documentarsi adeguatamente. (Omissis). 02A07043 Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2002, e' determinata nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02A07044 Il comune di TIONE DI TRENTO (provincia di Trento) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 la quota della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in presenza di comprovate e documentate situazioni di disagio economico - sociale in Euro 258,00. 2. di determinare, per la concessione della detrazione di cui al primo punto, i seguenti criteri e modalita': il beneficiario dovra' avere un'eta' non inferiore ai cinquantacinque anni compiuti al 31 dicembre 2001, un reddito imponibile annuo non superiore a Euro 10.000,00 e possedere unicamente l'abitazione principale, con l'aggiunta eventualmente di un fabbricato in localita' di montagna, purche' non sia concesso in locazione a terzi, e di due fabbricati pertinenziali all'abitazione principale e classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7, previa dichiarazione del privato e verifica da parte dell'amministrazione; per beneficiare della detrazione aumentata gli interessati dovranno presentare all'amministrazione comunale specifica istanza entro il termine che sara' fissato dal sindaco con apposito avviso che conterra' anche l'elenco della documentazione da allegare. 3. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille e la detrazione ordinaria per l'abitazione principale ad Euro 104,00. (Omissis). 02A07045 Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Tiriolo nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di L. 200.000, nella misura del 7 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche' nella misura agevolata deI 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (Omissis). 02A07046 Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica un'aliquota del 4 per mille; b) per le aree fabbricabili, si applica un'aliquota del 7 per mille; c) per tutte le altre fattispecie imponibili I.C.I. si applica l'aliquota del 4,8 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104,00. (Omissis). 02A07047 Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota l.C.l sulle abitazioni principali e relative pertinenze, stabilendo in Euro 103.291 la detrazione per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota per le seconde case, altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. il regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 65/1998, all'art. 5 estende l'aliquota ridotta prevista per la prima casa alle pertinenze ed agli immobili posseduti da anziani o disabili residenti presso case di cura, purche' dette abitazioni non risultino utilizzate. Il medesimo regolamento riconosce le agevolazioni previste per l'abitazione principale anche a coloro i quali concedono in uso gratuito, sulla base di un contratto di comodato scritto, gli immobili a parenti entro il terzo grado ed affini entro il primo. (Omissis). 02A07048 Il comune di TORRI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille, rapportata al valore degli immobili con le seguenti agevolazioni: aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali loro pertinenze qualificabili ai sensi dell'art. 817 del codice civile fissando in L. 200.000 la detrazione spettante. (Omissis). 02A07049 Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le seguente aliquote I.C.I: 5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale. Di accordare le seguenti detrazioni: Euro 154,94 per l'abitazione principale a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni a carattere sociale: famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite; Euro 103,29 per i prossimi sei anni a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici; Euro 206,58 per i prossimi sei anni, a favore di proprietari di immobili sfitti, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzati nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati. Inoltre determina di stabilire tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I. (Omissis). 02A07050 Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5. di lasciare invariate per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificate, confermando la detrazione di L. 250.000 (Euro 129,11) per l'abitazione principale: a) aliquota ordinaria 5 per mille; b) aliquota su abitazione principale 4 per mille; c) aliquota su otto immobili diversi da abitazione 5,5 per mille; d) aliquota su abitazione sfitte ed a disposizione 7 per mille; e) aliquota su terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli in via principale 4 per mille. (Omissis). 02A07051 Il comune di TRIBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: nella misura del 5 per mille per gli immobili posseduti quale abitazione principale e sue pertinenze; nella misura del 6,25 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e tutti gli altri casi non meglio specificati; misura fissa della detrazione Euro 103,29 unica; (Omissis). 02A07052 Il comune di TRICASE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis) determinare per l'anno d'imposta 2002, l'aliquota l.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 02A07053 Il comune di TRIORIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 5 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di rideterminare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille applicando una detrazione di Euro 130,00 per la prima casa, senza ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni. (Omissis). 02A07054 Il comune di TRIVENTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure: A) 4,5 per mille: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) per gli immobili dati in comodato in linea retta da genitori a figli e viceversa; c) per tutte le abitazioni del centro storico; B) 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) annue la detrazione dell'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 02A07055 Il comune di URBANA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per quanto in premessa detto, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A07056 Il comune di URBINO ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): ALIQUOTE A) aliquota ordinaria del 6 per mille: A1) per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto regolarmente registrato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione; A2) per gli immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che nell'immobile stesso abbia stabilito la propria residenza. I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto regolarmente registrato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione; A3) per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, senza limitazione di grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. La concessione in uso gratuito ed il vincolo di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concedente che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione; A4) per le unita' immobiliari locate agli studenti universitari con il contratto tipo di cui al punto B) dell'accordo per il comune di Urbino in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 17 novembre 1999. I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione fatta eccezione per quelli depositati in comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione; A5) per le unita' immobiliari locate a conduttori che nelle stesse abbiano stabilito la propria abitazione principale con contratto di locazione stipulato ai sensi del contratto tipo di cui al punto A) dell'accordo per il comune di Urbino in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 17 novembre 1999 (art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 431/1998). I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione fatta eccezione per quelli depositati in comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione. B) aliquota ridotta del 5 per mille: B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; B2) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorita' sanitaria) che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. C) aliquota deI 7 per mille: C1) per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case); C2) per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati comprendenti, oltre agli alloggi effettivamente non locati, anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato; C3) per gli immobili adibiti ad abitazione e locati con condizioni contrattuali che non rientrino nelle lettere precedenti. 2. di stabilire, per l'anno 2002, le detrazioni dell'imposta I.C.I. nel modo seguente: DETRAZIONI D) detrazione ordinaria: D1) Ai soggetti aventi diritto viene, riconosciuta la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996. E) Detrazioni maggiorate per casi particolari: E1) detrazione di Euro 258,23 (L. 300.000), ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera E1a), E1b) ed E1c) seguenti: Eta): 1. avere compiuto sessanta anni di eta' alla data del 31 dicembre 2001; 2. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 3. adibire l'immobile a propria abitazione principale; 4. l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge; 5. essere titolare di pensione sociale o minima dell'I.N.P.S., senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare); 6. per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge; E1b) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera E1a), appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale e' stata riconosciuta indennita' di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.PE.F. relativamente all'anno 2001 non deve essere superiore a Euro 25.000,00 (L 48.406.750); E1c) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera E1a), appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.PE.F. relativamente all'anno 2001 non superiore a Euro 30.000,00 (L. 58.088.100.); E2) detrazione dell'imposta I.C.I. in Euro 258,23 (L. 500.000) nei confronti dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: E2a): essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; adibire l'immobile a propria abitazione principale; appartenere ad un nucleo familiare con almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.P.E.F. relativamente all'anno 2001 non deve essere superiore a Euro 25.000 (48.406.750). 3. di precisare che le ipotesi di detrazione sopra riportate non sono tra loro cumulabili; 4. le detrazioni di Euro 154,94 (300.000) e di Euro 258,23 (500.000) spetteranno fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste; 5. i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal comune, entro i termini di versamento delle rate ICI, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti. (Omissis). 02A07057 Il comune di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per lanno 2002 l'aliquota unica I.C.I. del 5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di Euro 104,00. (Omissis). 02A07058 Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, (Omissis), per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I. come segue: nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria; nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata; nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata; nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata; 2. di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 3. di confermare nella misura minima di Euro 103,291 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari; Allegato A) alla delibera di giunta comunale n. 12 del 4 febbraio 2002 COMUNE DI VADO | | | LIGURE - ALIQUOTE | | | I.C.I. ANNO 2002 | | | --------------------------------------------------------------------- |FATTISPECIE | | |IMPOSITIVA |ALIQUOTA |DETRAZIONI --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari | | |uso civile | | 1 |abitazione: | | --------------------------------------------------------------------- | a) direttamente | | |adibite ad | | |abitazione | | |principale; | | --------------------------------------------------------------------- | b) appartenenti | | |alle cooperative | | |edilizie a | | |proprieta' indivisa,| | |adibite ad | | |abitazione | | |principale dai soci | | |assegnatari; | | --------------------------------------------------------------------- | c) possedute a | | |titolo di proprieta'| | |o usufrutto da | | |anziani o disabili | | |che acquisiscono la | | |residenza in | | |istituti di ricovero| | |o sanitari a seguito| | |di ricovero | | |permanente, a | | |condizione che le | | |stesse non risultino| | |locate; | | --------------------------------------------------------------------- | d) regolarmente | | |assegnate dagli | | |istituti autonomi | | |per le case | | |popolari; |5,3 per mille|103,291 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari | | |locate con contratto| | |registrato, per | | |almeno otto mesi, | | |anche non | | |continuativi nel | | |corso dell'anno di | | |imposta, a soggetti | | |gia' residenti nel | | |comune che le | | |utilizzino come | | |abitazione | | |principale, nonche' | | |a soggetti che, | | |intendendo | | |utilizzarle per il | | |medesimo scopo, | | |acquisiscano nei | | |trenta giorni | | |successivi alla | | |stipula del | | |contratto di | | |locazione, la | | |residenza anagrafica| | 2 |nel comune: |6 per mille |Non spettante --------------------------------------------------------------------- |a) Unita' | | |immobiliari uso | | |civile abitazione | | |date in comodato | | |gratuito a | | |familiari, entro il | | |primo grado di | | |parentela, residenti| | |nel comune che le | | |utilizzino come | | |abitazione | | 3 |principale; | | --------------------------------------------------------------------- |b) Immobili, a | | |qualsiasi uso | | |adibiti, posseduti | | |da enti morali di | | |diritto pubblico | | |senza scopo di | | |lucro; | | --------------------------------------------------------------------- |c) Immobili (box | | |auto, magazzini) | | |costituenti | | |pertinenza | | |dell'abitazione | | |principale, punto 1 | | |lettre a), b), c), | | |d); |5,3 per mille|Non spettante --------------------------------------------------------------------- |Fabbricati | | |esclusivamente | | |destinati ad | | |attivita' | | |artigianali | | |posseduti da | | |soggetti, persone | | |fisiche e/o | | |giuridiche, | | |regolarmente | | |iscritti all'Albo | | |delle imprese | | |artigiane della | | |Camera di commercio | | |industria e | | |artigianato di | | 4 |competenza: |6,2 per mille|Non spettante --------------------------------------------------------------------- |Tutti gli altri | | |immobili diversi | | |dalle civili | | 5 |abitazioni: | | --------------------------------------------------------------------- | box auto, | | |negozi, magazzini, | | |depositi, aree | | |edificabili, | | |fabbricati | | |realizzati per la | | |vendita, ecc., non | | |compresi nei punti | | |1, 2 e 3 e 6 lettere| | |a), b), c): |6,7 per mille|Non spettante --------------------------------------------------------------------- |a) fabbricati | | 6 |industriali; | | --------------------------------------------------------------------- |b) unita' | | |iminobiliari uso | | |civile abitazione: | | | non locate | | |tenute a | | |disposizione dei | | |proprietari; | | --------------------------------------------------------------------- | locate, con o | | |senza contratto | | |registrato, a | | |soggetti non | | |residenti nel | | |comune; | | --------------------------------------------------------------------- | locate senza | | |contratto | | |registrato; | | --------------------------------------------------------------------- |c) uffici e studi | | |privati; |7 per mille |Non spettante AVVERTENZE I contribuenti aventi diritto: alle aliquote differenziate di cui ai punti 1, lettera c), 2, 3 lettere a) e b) e 4, ai fini della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, potranno presentare apposita comunicazione da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune, integrati ove necessario da copia di atti e/o documenti; all'applicazione dell'aliquota agevolata, prevista per le pertinenze dell'abitazione principale, di cui al punto 3 lettera c), dovranno dimostrare la sussistenza del diritto stesso, presentando apposita istanza, valevole anche per gli anni successivi, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune. (Omissis). 02A07059 Il comune di VALDAGNO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. a) nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, l'immobile considerato abitazione principale e le relative pertinenze; b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale. (Omissis). 02A07060 Il comune di VALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 75 del regolamento I.C.I. vigente, al 5 per mille; b) determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti sub. lettera a); e) confermare in L. 300.000 la detrazione spettante per la prima abitazione e per le pertinenza di questa. (Omissis). 02A07061 Il comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote: 5,5 per mille per le case di prima abitazione; 6 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree fabbricabili, attivita' commerciali ed opifici; Euro 103,29 detrazione per la prima casa. (Omissis). 02A07062 Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per la prima casa, con detrazione di Euro 113,621; 5,5 per mille per le abitazioni locate a residenti e nella misura del 6,5 per mille le seconde case, aree fabbricabili ed altri fabbricati. (Omissis). 02A07063 Il comune di VILLETTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 7 del 25 gennaio 2002, confermando per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa): 5,5 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille; 2. di confermare, inoltre, in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A07064 Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 5,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; c) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). 02A07065 Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di Euro 103,29 previste dalla legge. (Omissis). 02A07066 Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota abitazione principale: 4,5 per mille; abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 4,5 per mille; alloggi non locati: 5,5 per mille; immobili diversi da abitazione: 5,5 per mille; enti senza scopo di lucro: 4 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996: 4 per mille; abitazione principale degli anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996: 4,5 per mille. (Omissis).