(parte 4)
    Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote  dell'anno  2000  per l'applicazione
dell'I.C.I.  Imposta  comunale  sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2002, cosi' come di seguita indicato:
      a) aliquota  ordinaria  da applicare ai soggetti passivi per le
unita'  immobiliari  ad  uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta  all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non
locati,  nonche'  per  tutti  gli  alti  immobili  diversi  da quelli
previsti nella successiva lettera b) 7 per mille;
      b) aliquota  agevolata  da  applicare  ai  soggetti passivi per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
garages,  cantine, nonche' negozi botteghe artigiane e altri immobili
in  cui  si  esercitano  attivita'  produttive ed abitazioni locate a
giovani  coniugi  (fino  a  tre  anni  dalla data del matrimonio) con
dimora abituale in Segni 5,5 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita   ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed
i   suoi   familiari  dimorano  abitualmente.  Tali  disposizioni  si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  dei  soci  assegnatari,  nonche'  agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4.  che  l'alloggio  concesso  dal  proprietario  in  uso gratuito ad
ascendenti  o  discendenti  di  prima  grado e' assimilabile, ai fini
dell'applicazione   dell'aliquota   d'imposta  ridotta  nonche  della
detrazione  di  cui  all'art. 8,  comma  3  del  d.lgs.  n. 504/1992,
all'abitazione  principale  poiche'  il  comune  si  e' avvalso della
facolta'  di  cui  all'art. 59,  comma 1,  lettera  e)  del d.lgs. n.
446/1997.
5.  che  il  versamento dell'imposta I.C.I. potra' essere effettuato,
oltre  che  tramite  il  concessionario  della  riscossione Monte dei
Paschi  di Siena- anche a mezzo bollettino di c/c postale n. 23626005
intestato  a comune di Segni - servizio riscossione I.C.I. - servizio
tesoreria.
6.   Per  gli  immobili  posseduti  ed  utilizzati  quali  abitazioni
principali   da  soggetti  che  non  possiedono  altri  immobili  nel
territorio  nazionale  ed  il  cui  reddito  complessivo  famigliare,
costituito  esclusivamente  da pensione, trattamento CIG - Mobilita',
sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla
tabella  che  segue,  dall'imposta,  e  fino alla concorrenza de! suo
ammontare, sono detratte L. 300.000.
Componenti nucleo familiare      |Limite di reddito complessivo
fino a 2 componenti              |L. 11.205.000 Euro 5.786,90
      3 componenti               |L. 13.585.000 Euro 7.016,07
      4 componenti               |L. 15.990.000 Euro 8.258,15
      5 componenti               |L. 18.525.000 Euro 9.567,36
    (Omissis).
02A07034
    Il  comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato,
il   6  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  stabilire,  conseguentemente,  per l'anno di imposta 2002, le
seguenti aliquote:
    a) 4  per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze
possedute  da  persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate
da  soci  assegnatari  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
anch'essi residenti nel comune;
    b) 4 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli
accordi  di  programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni
della   proprieta'  edilizia  e  quelle  dei  conduttori maggiormente
rappresentative,  promossi dal comune per la definizione di contratti
tipo  di  locazione  di  cui  all'art. 2,  commi  3  e 4, della legge
431/1998;
    c)  9  per  mille  per  gli  immobili  non locati per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 431/1998;
    d) 6,5  per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei
punti a), b) e c);
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n.
504/1992,  come  sostituito  dal  comma  55  dell'art. 3  della legge
662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella
misura di Euro 103,29 (L. 200.000);
4.  di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata ad Euro 129,11
(L. 250.000) a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sotto
indicate condizioni:
    1)  reddito  dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2001,
ricavabile  dai modelli CUD, 730 e UNICO 2002 ai fini I.R.PE.F. 2001,
non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per
ogni  persona  a  carico  e/o  L. 2.000.000 se la persona a carico e'
portatore  di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente
con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL.
    2) proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento,
di  unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3,
A4, A5, A6 e relative pertinenze;
    3)  non  proprieta',  o  titolarita'  di  altro  diritto reale di
godimento,  su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio
nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri
componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali;
    4)  il  contribuente  in  possesso  dei suddetti requisiti dovra'
presentare  entro  i termini per la presentazione della dichiarazione
dei redditi apposita autocertificazione.
    (Omissis).
02A07035
    Il  comune  di  STRONA  (provincia  di Biella) ha adottato, il 28
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
    1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
    2)  abitazione  principale  e sue pertinenze immobiliari: 5,5 per
mille;
    3)  alloggi  non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze
immobiliari  (seconde case) di proprieta' di residenti in Strona: 6,5
per mille;
    4)  alloggi  non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze
immobiliari  (seconde case) di proprieta' di non residenti in Strona:
7 per mille;
2.  di  fissare in Euro 130,00 la detrazione per gli immobili adibiti
ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A07036
    Il  comune  di  TALAMONA  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il
14 febbraio  e il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5,5 per mille;
di   dare  atto  che  l'ammontare  della  detrazione  per  abitazione
principale  verra'  determinato  con successivo atto deliberativo del
consiglio  comunale,  ai  sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f), del
testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2002,  la  detrazione  per  abitazione
principale in Euro 103,29 (Lire 200.000).
    (Omissis).
02A07037
    Il  comune  di  TAORMINA  (provincia  di Messina) ha adottato, il
19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002, ai fini del calcolo I.C.I., in L.
400.000,   pari   ad  Euro  206,58  la  detrazione  per  l'abitazione
principale,  come  previsto dal comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504
del  30 dicembre 1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge
finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;
2.  di  ribadire che la detrazione di L. 400.000, pari ad Euro 206,58
potra'  essere  calcolata  dai contribuenti esclusivamente per quegli
immobili  adibiti  ad  abitazione principale cosi' come stabilito dal
comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dal
comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
    (Omissis).
Tenuto  conto  di  quanto  stabilito dal comma 53, art. 3 della legge
finanziaria  n. 662 del 23 dicembre 1996 che sostituisce l'art. 6 del
d.lgs. n. 504/1992:
    1)  di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   immobili   al  4  per  mille,  limitatamente  per  le  unita'
immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili
di  interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico
e  per  la  durata  di  tre anni dall'inizio dei lavori come previsto
dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
    2) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  al 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  del  contribuente  residente  nel  comune  di
Taormina;  di  riconfermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie
di immobili:
      a) unita'  immobiliari  appartenenti  alla  categoria catastale
D/02 (Alberghi) di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti
nel comune di Taormina;
      b) unita'  immobiliari  di cui all'art. 3, comma 56 della legge
finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;
      c) unita'  immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del d.lgs. n.
504/1992,  come  modificato  dal  comma  55  dell'art. 3  della legge
finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;
      d) unita'   immobiliari,   di  proprieta'  od  in  usufrutto  a
contribuenti   residenti,  date  in  uso  dai  genitori  ai  figli  o
viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa
quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni:
        I)  che  gli  stessi abbiano percepito un reddito complessivo
familiare   ai  fini  l.R.PE.F.  non  superiore  a  lire  25.000.000,
dichiarati per l'anno d'imposta precedente;
        II)   che  gli  stessi  non  posseggano  altri  immobili,  ad
usufruiscano di immobili di proprieta' del coniuge nel territorio del
comune di Taormina o nei comuni limitrofi;
        III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso
l'ufficio  tributi  del  comune  di  Taormina  entro  e  non oltre il
30 aprile 2001, e comprovino che sono nelle condizioni predette:
          4)  di  stabilire  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale   sugli   immobili  al  5,95  per  mille  per  gli  immobili
appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C01 e D, non previste
del precedente punto 2, e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti
residenti nel comune di Taormina;
          5)  di  stabilire  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili al 6 per mille per le rimanenti categorie di
immobili,  non  previsti  nei  precedenti  punti  1,  2,  3,  e  5 di
proprieta'  o  in  usufrutto  a  contribuenti residenti nel comune di
Taormina;
          6)  di  stabilire  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili al 7 per mille per le seconde abitazioni, non
locate,  di  proprieta'  o  in usufrutto a contribuenti residenti nel
comune  di Taormina, con esclusione degli immobili di cui al punto 2,
lettera e);
          7)  di  stabilire  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili al 7 per mille per le categorie di immobili
di  proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune
di Taormina;
    (Omissis).
02A07038
    Il  comune  di  TAURANO  (provincia  di Avellino) ha adottato, il
22 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  e  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  per  l'anno  2002  nella  misura  del  6  per mille
rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione di
Euro  103,29  (pari  a  L. 200.000)  per  l'unita'  urbana adibita ad
abitazione    principale    del   soggetto   passivo,   senza   altre
differenziazioni  e  agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e
di maggiori detrazioni.
    (Omissis).
02A07039
    Il  comune  di  TELTI  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare,   per   l'anno  2002,  l'aliquota  e  la  detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate:
    Abitazioni  principali  ed  equiparate  aliquota:  5  per  mille,
detrazione: Euro 103,29;
    altri immobili aliquota: 5,5 per mille;
    aree fabbricabili aliquota: 5 per mille
    (Omissis).
02A07040
    Il  comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato,
il  26  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  ubicati  nel  territorio  comunale  nella misura del
quattro  per  mille limitatamente alle unita' immoblilari considerate
"abitazione  principale" per espressa previsione legislativa e quelle
equiparate secondo l'art. 24 del regolamento l.C.l.;
2.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura del cinque per mille su tutte le altre
unita' immobiliari non considerate abitazione principale;
3.  di aumentare, rispetto alla misura minima fissata dalla normativa
vigente,   la   detrazione   d'imposta   spettante  per  l'abitazione
principale e fissarla nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000).
    (Omissis).
02A07041
    Il  comune  di  TEOLO  (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille.
Detrazione  alla  somma dovuta per abitazione principale (comprese le
relative pertinenze):
    detrazione ordinaria di Euro 104,00;
    detrazione di Euro 124,00 per le famiglie composte da coniugi con
eta'  inferiore  ai  trenta anni e reddito familiare lordo del nucleo
familiare  relativo  all'anno  2001  inferiore  a L. 55.000.000 (Euro
28.405,13);
    detrazione  di Euro 207,00 per le famiglie con almeno un soggetto
portatore   di  handicap  permanente  riconosciuto  come  tale  dalla
competente autorita' al 100% e con indennita' di accompagnamento.
Fabbricati  ad  uso  residenziale,  comprese  le relative pertinenze,
assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non e' ammessa
la detrazione per abitazione principale);
aree fabbricabili: 6 per mille;
fabbricati  diversi  da  quelli ad uso abitativo comprese le relative
pertinenze: 5,2 per mille;
fabbricati  ad  uso  residenziale,  comprese  le relative pertinenze,
locati: 7 per mille;
fabbricati  ad  uso  residenziale,  comprese  le relative pertinenze,
utilizzati  in  modo  saltuario,  a disposizione, non utilizzati come
abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro
il   primo  grado,  privi  di  regolare  contratto  di  affitto,  non
utilizzati, risultanti vuoti: 7 per mille.
    (Omissis).
02A07042
    Il  comune  di  TERLIZZI  (provincia  di  Bari)  ha  adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. confermare l'aliquota del 4,5 per mille per:
    a)   le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale dai
soggetti passivi d'imposta ed n. pertinenza (secondo comma art. 9 del
regolamento I.C.I. cosi come modificato);
    b) le  abitazioni  concesse  in  uso gratuito ai parenti in linea
retta, fino al primo grado, purche' nelle stesse abbiano stabilito la
propria residenza;
    c) le  abitazioni  composte  da  due  o  piu'  unita' immobiliari
contigue (art. 8 secondo comma lettera a) del regolamento I.C.I. cosi
come modificato);
    d) le  abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che stabiliscano la propria residenza presso
istituti di ricovero.
Confermare l'aliquota del 5 per mille per:
    1) altri fabbricati;
    2) terreni agricoli.
Stabilire l'aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili.
Confermare, altresi', le seguenti detrazioni:
    L. 200.000 (Euro 103,29) per le abitazioni principali nonche' per
le  pertinenze, ma per queste ultime fino a concorrenza massima della
stessa,  e  per  le  altre  ipotesi  previste  dagli  art. 8 e 10 deI
regolamento I.C.I.
    L. 300.000  (Euro 154,94)  fino a concorrenza dell'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare,  adibita ad abitazione principale, per le
seguenti categorie di persone:
      a) ultrassessantacinquenni  al  31 dicembre 2000 con reddito di
pensione non superiore al minimo I.N.P.S.
      b) nucleo   familiare  con  convivente  portatore  di  handicap
riconosciuto al 100% il cui reddito complessivo soggetto a tassazione
non superi i 40.000.000 lordi annui da documentarsi adeguatamente.
    (Omissis).
02A07043
    Il  comune  di  TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota  generale  di  riferimento  per  il  calcolo  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  dovuta  dai soggetti obbligati, per l'anno
2002,  e'  determinata  nella  misura  del  7  per mille per tutte le
categorie   di   immobili  nonche'  la  detrazione  per  l'abitazione
principale in L. 200.000.
    (Omissis).
02A07044
    Il  comune  di TIONE DI TRENTO (provincia di Trento) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  approvare per l'anno 2002 la quota della detrazione I.C.I. per
l'abitazione  principale  in  presenza  di  comprovate  e documentate
situazioni di disagio economico - sociale in Euro 258,00.
2. di  determinare,  per  la  concessione  della detrazione di cui al
primo punto, i seguenti criteri e modalita':
    il   beneficiario   dovra'   avere   un'eta'   non  inferiore  ai
cinquantacinque   anni  compiuti  al  31 dicembre  2001,  un  reddito
imponibile   annuo   non  superiore  a  Euro  10.000,00  e  possedere
unicamente  l'abitazione  principale, con l'aggiunta eventualmente di
un  fabbricato  in localita' di montagna, purche' non sia concesso in
locazione  a  terzi, e di due fabbricati pertinenziali all'abitazione
principale  e  classificati  catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o
C/7,   previa   dichiarazione   del   privato  e  verifica  da  parte
dell'amministrazione;
    per   beneficiare  della  detrazione  aumentata  gli  interessati
dovranno  presentare  all'amministrazione  comunale specifica istanza
entro  il  termine  che sara' fissato dal sindaco con apposito avviso
che conterra' anche l'elenco della documentazione da allegare.
3. di  fissare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille e la
detrazione ordinaria per l'abitazione principale ad Euro 104,00.
    (Omissis).
02A07045
    Il  comune  di  TIRIOLO  (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
24 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. da applicare nel
comune  di  Tiriolo  nella  misura del 5,5 per mille per l'abitazione
principale,  con  detrazione  di  L. 200.000,  nella misura del 7 per
mille  per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche'
nella  misura  agevolata  deI  3  per  mille  per  i  proprietari che
eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di
cui  all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle
unita'  immobiliari,  oggetto  di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori
    (Omissis).
02A07046
    Il  comune  di  TOMBOLO  (provincia  di  Padova)  ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2002, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    a) per  l'abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze, si
applica un'aliquota del 4 per mille;
    b) per  le  aree  fabbricabili,  si applica un'aliquota del 7 per
mille;
    c) per  tutte  le  altre fattispecie imponibili I.C.I. si applica
l'aliquota del 4,8 per mille.
2. di   stabilire   per  l'anno  2002  una  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104,00.
    (Omissis).
02A07047
    Il  comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5,5  per mille
l'aliquota  l.C.l  sulle abitazioni principali e relative pertinenze,
stabilendo  in Euro 103.291 la detrazione per l'abitazione principale
e  nella misura del 7 per mille l'aliquota per le seconde case, altri
fabbricati ed aree fabbricabili;
2. il regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio
comunale  n.  65/1998, all'art. 5 estende l'aliquota ridotta prevista
per  la  prima  casa  alle  pertinenze  ed agli immobili posseduti da
anziani  o  disabili  residenti  presso  case  di cura, purche' dette
abitazioni   non   risultino   utilizzate.  Il  medesimo  regolamento
riconosce  le agevolazioni previste per l'abitazione principale anche
a  coloro  i  quali  concedono  in  uso  gratuito,  sulla  base di un
contratto  di comodato scritto, gli immobili a parenti entro il terzo
grado ed affini entro il primo.
    (Omissis).
02A07048
    Il comune di TORRI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nella  misura  del  6,5 per mille, rapportata al valore
degli immobili con le seguenti agevolazioni:
    aliquota  agevolata  del 5 per mille per le abitazioni principali
loro  pertinenze  qualificabili  ai  sensi  dell'art. 817  del codice
civile fissando in L. 200.000 la detrazione spettante.
    (Omissis).
02A07049
    Il  comune  di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato,
il   19 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Le seguente aliquote I.C.I:
    5 per mille per l'abitazione principale;
    6,5 per mille aliquota ordinaria;
    7  per  mille  per  le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque
tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale.
Di accordare le seguenti detrazioni:
    Euro 154,94 per l'abitazione principale a favore dei contribuenti
che  si  trovino  nelle  seguenti  situazioni  a  carattere  sociale:
famiglie  ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore
alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di
fuori  di  quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare;
il  reddito  derivante  dal possesso del fabbricato non concorre alla
determinazione del reddito pro-capite;
    Euro 103,29  per  i prossimi sei anni a favore dei proprietari di
immobili   locati,   destinati   ad  attivita'  commerciali  (esclusi
alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici;
    Euro 206,58  per  i prossimi sei anni, a favore di proprietari di
immobili   sfitti,   destinati   ad  attivita'  commerciali  (esclusi
alberghi,  affittacamere  e locande), localizzati nei centri storici,
disponibili  a  sottoscrivere  una  convenzione  con il comune per la
locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati.
Inoltre  determina  di  stabilire  tali  agevolazioni  devono  essere
riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione
da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
    (Omissis).
02A07050
    Il   comune   di  TRANI  (provincia  di  Bari)  ha  adottato,  il
22 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
5. di  lasciare  invariate  per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  cosi'  come  sotto  specificate,  confermando  la
detrazione di L. 250.000 (Euro 129,11) per l'abitazione principale:
    a) aliquota ordinaria 5 per mille;
    b) aliquota su abitazione principale 4 per mille;
    c) aliquota su otto immobili diversi da abitazione 5,5 per mille;
    d) aliquota su abitazione sfitte ed a disposizione 7 per mille;
    e) aliquota su terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli
in via principale 4 per mille.
    (Omissis).
02A07051
    Il  comune  di  TRIBIANO  (provincia  di  Milano) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    nella  misura  del  5  per mille per gli immobili posseduti quale
abitazione principale e sue pertinenze;
    nella  misura  del  6,25  per mille per gli immobili posseduti in
aggiunta  all'abitazione principale e tutti gli altri casi non meglio
specificati;
    misura fissa della detrazione Euro 103,29 unica;
    (Omissis).
02A07052
    Il  comune  di  TRICASE  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (omissis) determinare per l'anno d'imposta 2002, l'aliquota l.C.I.
(imposta  comunale  sugli  immobili) nella misura del 5 per mille per
l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili.
    (Omissis).
02A07053
    Il  comune  di  TRIORIA  (provincia  di  Imperia) ha adottato, il
5 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  rideterminare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
5,5  per  mille applicando una detrazione di Euro 130,00 per la prima
casa, senza ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.
    (Omissis).
02A07054
    Il  comune  di TRIVENTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    A) 4,5 per mille:
      a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
      b) per gli immobili dati in comodato in linea retta da genitori
a figli e viceversa;
      c) per tutte le abitazioni del centro storico;
    B) 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
2.  di  stabilire  in  Euro  103,29  (L. 200.000) annue la detrazione
dell'imposta   prevista   per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
    (Omissis).
02A07055
    Il  comune  di  URBANA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato, il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare  per  quanto in premessa detto, per l'anno 2002,
l'aliquota  dell'I.C.I.  nella  misura  unica  del  5  per mille, con
detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A07056
    Il comune di URBINO ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote per la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
ALIQUOTE     A) aliquota ordinaria del 6 per mille:
      A1)  per  tutti  gli  immobili soggetti all'imposta comprese le
unita'  immobiliari  locate, con contratto registrato, ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale.
    I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto
regolarmente  registrato  entro  il  30 giugno dell'anno successivo a
quello della stipula del contratto di locazione;
      A2)  per  gli  immobili locati, con contratto registrato, ad un
soggetto   che   nell'immobile  stesso  abbia  stabilito  la  propria
residenza.
    I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto
regolarmente  registrato  entro  il  30 giugno dell'anno successivo a
quello della stipula del contratto di locazione;
      A3)  per  le  unita'  immobiliari  concesse  in  uso gratuito a
parenti  in linea retta, senza limitazione di grado, che nelle stesse
abbiano  stabilito  la  propria  residenza.  La  concessione  in  uso
gratuito   ed   il   vincolo   di   parentela   si   rilevano   dalla
autocertificazione   presentata   dal   concedente   che  si  ritiene
tacitamente  rinnovata  fino  a  che  ne  sussistano  le  condizioni.
L'autocertificazione   deve  essere  presentata  entro  il  30 giugno
dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione;
      A4) per le unita' immobiliari locate agli studenti universitari
con  il  contratto tipo di cui al punto B) dell'accordo per il comune
di Urbino in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato
in data 17 novembre 1999.
    I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto
di  locazione  fatta eccezione per quelli depositati in comune, entro
il   30 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  della  stipula  del
contratto di locazione;
      A5)  per  le  unita'  immobiliari locate a conduttori che nelle
stesse   abbiano  stabilito  la  propria  abitazione  principale  con
contratto  di  locazione stipulato ai sensi del contratto tipo di cui
al  punto A) dell'accordo per il comune di Urbino in attuazione della
legge  9 dicembre  1998,  n.  431  stipulato in data 17 novembre 1999
(art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 431/1998).
    I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto
di  locazione  fatta eccezione per quelli depositati in comune, entro
il   30 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  della  stipula  del
contratto di locazione.
    B) aliquota ridotta del 5 per mille:
      B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale;
      B2)  per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta'
o  di  usufrutto  da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili
(riconosciuti   tali   dalla   competente  autorita'  sanitaria)  che
acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    C) aliquota deI 7 per mille:
      C1)  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  posseduti  in
aggiunta all'abitazione principale (seconde case);
      C2)  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  e  non locati
comprendenti,  oltre  agli  alloggi  effettivamente non locati, anche
quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede
in uso gratuito o in comodato;
      C3)  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  e  locati con
condizioni contrattuali che non rientrino nelle lettere precedenti.
2.  di  stabilire, per l'anno 2002, le detrazioni dell'imposta I.C.I.
nel modo seguente:
DETRAZIONI     D) detrazione ordinaria:
      D1)   Ai   soggetti   aventi  diritto  viene,  riconosciuta  la
detrazione  di  Euro 103,29  (L. 200.000) di cui all'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge
n. 662/1996.
    E) Detrazioni maggiorate per casi particolari:
      E1)   detrazione   di   Euro 258,23   (L.  300.000),  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti
dei  soggetti  passivi  I.C.I.  in possesso dei requisiti di cui alla
lettera E1a), E1b) ed E1c) seguenti:
        Eta):
          1.  avere  compiuto  sessanta  anni  di  eta' alla data del
31 dicembre 2001;
          2.  essere  proprietari, o titolari di altro diritto reale,
della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o
classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
          3. adibire l'immobile a propria abitazione principale;
          4.  l'immobile  non deve essere utilizzato da altre persone
escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge;
          5.   essere   titolare   di   pensione   sociale  o  minima
dell'I.N.P.S.,   senza   altri   redditi,  eccetto  quello  catastale
derivante dalla stessa unita' immobiliare);
          6.  per  i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti
precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge;
        E1b)  possedere  i  requisiti  di  cui  ai  punti 2 e 3 della
precedente  lettera E1a), appartenere ad un nucleo familiare composto
da  almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona
anziana  convivente  alla  quale  e' stata riconosciuta indennita' di
accompagnamento;   il   reddito   complessivo  del  nucleo  familiare
determinato  ai  fini  I.R.PE.F. relativamente all'anno 2001 non deve
essere superiore a Euro 25.000,00 (L 48.406.750);
        E1c)  possedere  i  requisiti  di  cui  ai  punti 2 e 3 della
precedente  lettera E1a), appartenere ad un nucleo familiare composto
da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e
con  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare determinato ai fini
I.R.PE.F.  relativamente all'anno 2001 non superiore a Euro 30.000,00
(L. 58.088.100.);
      E2)  detrazione dell'imposta I.C.I. in Euro 258,23 (L. 500.000)
nei  confronti  dei  soggetti  che  siano  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
        E2a):
          essere  proprietari,  o  titolari  di  altro diritto reale,
della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o
classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
          adibire l'immobile a propria abitazione principale;
          appartenere  ad  un nucleo familiare con almeno una persona
convivente  con  handicap  grave  di  cui  alla legge n. 104/1992; il
reddito   complessivo   del  nucleo  familiare  determinato  ai  fini
I.R.P.E.F.  relativamente  all'anno  2001 non deve essere superiore a
Euro 25.000 (48.406.750).
3. di precisare che le ipotesi di detrazione sopra riportate non sono
tra loro cumulabili;
4.  le detrazioni di Euro 154,94 (300.000) e di Euro 258,23 (500.000)
spetteranno    fino    alla   concorrenza   dell'imposta   dovuta   e
proporzionalmente   ai   mesi  nei  quali  sussistano  le  condizioni
richieste;
5.  i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta,
su  modello  fornito  dal comune, entro i termini di versamento delle
rate ICI, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
attestante il possesso dei requisiti.
    (Omissis).
02A07057
    Il  comune di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  lanno 2002 l'aliquota unica I.C.I. del 5 per
mille   e   la   riduzione   annua  per  l'abitazione  principale  di
Euro 104,00.
    (Omissis).
02A07058
    Il  comune  di  VADO  LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  (Omissis),  per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I.
come segue:
    nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;
    nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;
    nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;
    nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;
2.  di  dare  atto  che  le  aliquote come sopra determinate dovranno
essere   applicate  dai  soggetti  passivi  secondo  l'unita  tabella
allegata  sub  lettera A)  al  presente provvedimento per costituirne
parte integrante;
3.  di  confermare  nella misura minima di Euro 103,291 la detrazione
dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  dai  proprietari  e  per  quelle regolarmente
assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Allegato  A)  alla  delibera  di giunta comunale n. 12 del 4 febbraio
2002
COMUNE DI VADO      |                    |             |
LIGURE - ALIQUOTE   |                    |             |
I.C.I. ANNO 2002    |                    |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |FATTISPECIE         |             |
                    |IMPOSITIVA          |ALIQUOTA     |DETRAZIONI
---------------------------------------------------------------------
                    |Unita' immobiliari  |             |
                    |uso civile          |             |
1                   |abitazione:         |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    a) direttamente |             |
                    |adibite ad          |             |
                    |abitazione          |             |
                    |principale;         |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    b) appartenenti |             |
                    |alle cooperative    |             |
                    |edilizie a          |             |
                    |proprieta' indivisa,|             |
                    |adibite ad          |             |
                    |abitazione          |             |
                    |principale dai soci |             |
                    |assegnatari;        |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    c) possedute a  |             |
                    |titolo di proprieta'|             |
                    |o usufrutto da      |             |
                    |anziani o disabili  |             |
                    |che acquisiscono la |             |
                    |residenza in        |             |
                    |istituti di ricovero|             |
                    |o sanitari a seguito|             |
                    |di ricovero         |             |
                    |permanente, a       |             |
                    |condizione che le   |             |
                    |stesse non risultino|             |
                    |locate;             |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    d) regolarmente |             |
                    |assegnate dagli     |             |
                    |istituti autonomi   |             |
                    |per le case         |             |
                    |popolari;           |5,3 per mille|103,291
---------------------------------------------------------------------
                    |Unita' immobiliari  |             |
                    |locate con contratto|             |
                    |registrato, per     |             |
                    |almeno otto mesi,   |             |
                    |anche non           |             |
                    |continuativi nel    |             |
                    |corso dell'anno di  |             |
                    |imposta, a soggetti |             |
                    |gia' residenti nel  |             |
                    |comune che le       |             |
                    |utilizzino come     |             |
                    |abitazione          |             |
                    |principale, nonche' |             |
                    |a soggetti che,     |             |
                    |intendendo          |             |
                    |utilizzarle per il  |             |
                    |medesimo scopo,     |             |
                    |acquisiscano nei    |             |
                    |trenta giorni       |             |
                    |successivi alla     |             |
                    |stipula del         |             |
                    |contratto di        |             |
                    |locazione, la       |             |
                    |residenza anagrafica|             |
2                   |nel comune:         |6 per mille  |Non spettante
---------------------------------------------------------------------
                    |a) Unita'           |             |
                    |immobiliari uso     |             |
                    |civile abitazione   |             |
                    |date in comodato    |             |
                    |gratuito a          |             |
                    |familiari, entro il |             |
                    |primo grado di      |             |
                    |parentela, residenti|             |
                    |nel comune che le   |             |
                    |utilizzino come     |             |
                    |abitazione          |             |
3                   |principale;         |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |b) Immobili, a      |             |
                    |qualsiasi uso       |             |
                    |adibiti, posseduti  |             |
                    |da enti morali di   |             |
                    |diritto pubblico    |             |
                    |senza scopo di      |             |
                    |lucro;              |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |c)  Immobili (box   |             |
                    |auto, magazzini)    |             |
                    |costituenti         |             |
                    |pertinenza          |             |
                    |dell'abitazione     |             |
                    |principale, punto 1 |             |
                    |lettre a), b), c),  |             |
                    |d);                 |5,3 per mille|Non spettante
---------------------------------------------------------------------
                    |Fabbricati          |             |
                    |esclusivamente      |             |
                    |destinati ad        |             |
                    |attivita'           |             |
                    |artigianali         |             |
                    |posseduti da        |             |
                    |soggetti, persone   |             |
                    |fisiche e/o         |             |
                    |giuridiche,         |             |
                    |regolarmente        |             |
                    |iscritti all'Albo   |             |
                    |delle imprese       |             |
                    |artigiane della     |             |
                    |Camera di commercio |             |
                    |industria e         |             |
                    |artigianato di      |             |
4                   |competenza:         |6,2 per mille|Non spettante
---------------------------------------------------------------------
                    |Tutti gli altri     |             |
                    |immobili diversi    |             |
                    |dalle civili        |             |
5                   |abitazioni:         |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    box auto,       |             |
                    |negozi, magazzini,  |             |
                    |depositi, aree      |             |
                    |edificabili,        |             |
                    |fabbricati          |             |
                    |realizzati per la   |             |
                    |vendita, ecc., non  |             |
                    |compresi nei punti  |             |
                    |1, 2 e 3 e 6 lettere|             |
                    |a), b), c):         |6,7 per mille|Non spettante
---------------------------------------------------------------------
                    |a) fabbricati       |             |
6                   |industriali;        |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |b) unita'           |             |
                    |iminobiliari uso    |             |
                    |civile abitazione:  |             |
                    |    non locate      |             |
                    |tenute a            |             |
                    |disposizione dei    |             |
                    |proprietari;        |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    locate, con o   |             |
                    |senza contratto     |             |
                    |registrato, a       |             |
                    |soggetti non        |             |
                    |residenti nel       |             |
                    |comune;             |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |    locate senza    |             |
                    |contratto           |             |
                    |registrato;         |             |
---------------------------------------------------------------------
                    |c) uffici e studi   |             |
                    |privati;            |7 per mille  |Non spettante
                             AVVERTENZE
I contribuenti aventi diritto:
    alle  aliquote  differenziate di cui ai punti 1, lettera c), 2, 3
lettere  a)  e b) e 4, ai fini della dimostrazione del sussistere del
diritto   stesso,   potranno  presentare  apposita  comunicazione  da
rendersi  sui  modelli all'uopo predisposti dal comune, integrati ove
necessario da copia di atti e/o documenti;
    all'applicazione   dell'aliquota   agevolata,   prevista  per  le
pertinenze  dell'abitazione principale, di cui al punto 3 lettera c),
dovranno  dimostrare  la  sussistenza del diritto stesso, presentando
apposita istanza, valevole anche per gli anni successivi, da rendersi
sui modelli all'uopo predisposti dal comune.
    (Omissis).
02A07059
    Il  comune  di  VALDAGNO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.
    a) nella  misura  del  4,5 per mille per l'abitazione principale,
l'immobile   considerato   abitazione   principale   e   le  relative
pertinenze;
    b) nella  misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi
da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A07060
    Il  comune  di  VALDINA  (provincia  di  Messina)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per le abitazioni
principali  e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 75 del
regolamento I.C.I. vigente, al 5 per mille;
b) determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per
tutti gli altri immobili non rientranti sub. lettera a);
e) confermare  in  L. 300.000  la  detrazione  spettante per la prima
abitazione e per le pertinenza di questa.
    (Omissis).
02A07061
    Il  comune  di  VENTIMIGLIA  DI SICILIA (provincia di Palermo) ha
adottato,  il  27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
    5,5 per mille per le case di prima abitazione;
    6  per  mille  per  le case diverse dalle prime abitazioni e aree
fabbricabili, attivita' commerciali ed opifici;
    Euro 103,29 detrazione per la prima casa.
    (Omissis).
02A07062
    Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota
per  la prima casa, con detrazione di Euro 113,621; 5,5 per mille per
le  abitazioni locate a residenti e nella misura del 6,5 per mille le
seconde case, aree fabbricabili ed altri fabbricati.
    (Omissis).
02A07063
    Il  comune  di  VILLETTE  (provincia  di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  prendere  atto della deliberazione della giunta comunale n. 7
del   25 gennaio  2002,  confermando  per  l'anno  2002  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo
comune nelle seguenti misure:
    unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa):
5,5 per mille;
    altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali:
6,5 per mille;
2.  di confermare, inoltre, in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
    (Omissis).
02A07064
    Il  comune  di  ZAGAROLO  (provincia  di  Roma)  ha  adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a) nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    b) nella misura del 5,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione
principale  (garage,  box,  posto  auto,  soffitta, cantina) anche se
distintamente  iscritte  in  catasto  a  condizione  che queste siano
ubicate  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita  l'abitazione  principale  e  che il proprietario o titolare del
diritto  reale  di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o
titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa
sia   durevolmente   ed   esclusivamente   asservita   alla  predetta
abitazione;
    c) nella  misura  del  7  per  mille per tutti gli altri soggetti
passivi.
    (Omissis).
02A07065
    Il  comune  di  ZAMBANA  (provincia  di  Trento)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
del 4,5 per mille;
di   confermare   l'applicazione   della   detrazione  per  la  prima
abitazione, nella misura di Euro 103,29 previste dalla legge.
    (Omissis).
02A07066
    Il  comune  di  ZANDOBBIO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili come segue:
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    aliquota abitazione principale: 4,5 per mille;
    abitazioni   locate  con  contratto  registrato  utilizzate  come
abitazione  principale  (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 4,5 per
mille;
    alloggi non locati: 5,5 per mille;
    immobili diversi da abitazione: 5,5 per mille;
    enti senza scopo di lucro: 4 per mille;
    fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non  venduti  di cui
all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996: 4 per mille;
    abitazione   principale   degli   anziani  o  disabili  ai  sensi
dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996: 4,5 per mille.
    (Omissis).