IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n.
249  del  1997,  in base al quale alla copertura finanziaria di parte
dell'onere  di  "funzionamento",  si provvede con le modalita' di cui
all'art.  2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge n.
481 del 1995;
  Visto  l'art.  2,  comma  38,  lettera  b), della predetta legge n.
481/1995,  che  prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, per stabilire le
misure  e  modalita'  di  versamento  del  contributo  che i soggetti
interessati   devono   versare   per   sostenere   l'onere  derivante
dall'istituzione del funzionamento delle autorita';
  Considerato  che  il  citato  comma  38, lettera b), della legge n.
481/1995  dispone  tra l'altro, che il contributo va versato entro il
31 luglio di ogni anno;
  Visto  il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995,
in  base  al  quale  le  somme  di  cui al comma 38, lettera b), sono
versate  allo  stato  di  previsione  dell'entrata del bilancio dello
Stato;
  Vista   la  comunicazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,   con  la  quale  vengono  proposte  le  modalita'  di
applicazione  e  la  misura del contributo da valere per l'anno 2002,
secondo  la  specifica  decisione  in  merito  adottata dal consiglio
dell'Autorita' nella riunione del 10 aprile 2002;
  Visto  il  parere  emesso  dal  Ragioniere  generale dello Stato il
26 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art.
6,  comma  1,  lettera  b),  della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
quelli operanti nelle seguenti categorie:
    a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti
pubbliche di telecomunicazione;
    b) emittenti televisive:
      b.1) su frequenze terrestri;
      b.2) via cavo e satellite.
    c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
    d) editori:
      d.1) giornali quotidiani;
      d.2) periodici e riviste;
      d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
      d.4) editoria elettronica e digitale.
    e) concessionarie di pubblicita':
      e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
      e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
      e.3) da trasmettere per via telematica.
    f) fornitori  di  servizi e prodotti di comunicazione telematici,
interattivi e multimediali:
      f.1) fornitori di servizi di accesso;
      f.2) fornitori di servizi d'informazione;
      f.3)   produttori   e   distributori   di  servizi  e  prodotti
interattivi e multimediali.
    g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.
  2. Il contributo e' determinato applicando la percentuale di cui al
successivo  art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato
e   conseguiti  a  fronte  di  attivita'  ricadenti  nelle  tipologie
esercitate  dalle  categorie di operatori di cui al comma 1, al netto
delle  quote  riversate  agli  operatori  terzi. Per l'anno 2002, per
favorire  la  presenza  di  un  mercato concorrenziale e la capacita'
competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in
considerazione   dell'impegno   in  innovazione,  anche  tecnologica,
richiesto  dal  progressivo  sviluppo  del  processo  di  convergenza
previsto  dalla  societa'  dell'informazione, il contributo non viene
calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attivita':
    a) attivita'  esercitate  da meno di due anni rientranti in una o
piu'  delle  categorie di cui al comma 1, purche' i ricavi stessi non
derivino  da  pari  attivita'  esercitate  nei precedenti due anni da
soggetti comunque diversi dal dichiarante;
    b) attivita'   proprie   di   settori  destinatari  di  specifici
interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";
    c) attivita' esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni
e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
    d) attivita'  editoriali  limitatamente  a  giornali  quotidiani,
periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale;
    e) attivita'  per servizi e prodotti di comunicazione telematici,
interattivi e multimediali.