Art. 4. 1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2002, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attivita' rientranti in piu' di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi. 2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia. 3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonche' l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2002 Il Ministro: Tremonti