Art. 4.
  1.  I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
sono   tenuti  a  comunicare  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  entro il 15 settembre 2002, il codice fiscale, i dati
relativi  alla  categoria  di  appartenenza,  l'ammontare  dei ricavi
iscritti   al   bilancio  e  quelli  sui  quali  viene  calcolato  il
contributo,  l'ammontare  del  contributo  versato  e gli estremi del
versamento  effettuato.  Nel caso in cui il soggetto svolga attivita'
rientranti in piu' di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.
  2.  Per  la  comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata
copia   del   modello   allegato  al  presente  decreto,  recante  la
sottoscrizione  del  legale  rappresentante ai sensi ed ai fini della
legge  4 gennaio  1968,  n. 15 e successive modifiche ed integrazioni
sulla materia.
  3.  La  mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma
2,   nonche'   l'indicazione,  nello  stesso  modello,  di  dati  non
rispondenti  al  vero,  comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti