Art. 10. 1. In caso di trasformazione di burro proveniente dall'intervento in burro concentrato, deve essere assicurata la resa prevista all'articolo 5 del "regolamento". 2. Tutto il burro concentrato fabbricato deve rispondere ai requisiti stabiliti all'allegato I del "regolamento". L'aggiunta dei rivelatori deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6 del "regolamento". 3. Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro concentrato, al burro e alla crema di latte e il ricondizionamento del burro concentrato devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante le fasi di lavorazione, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.