Art. 10.
   1.  In caso di trasformazione di burro proveniente dall'intervento
in  burro  concentrato,  deve  essere  assicurata  la  resa  prevista
all'articolo 5 del "regolamento".
   2.  Tutto  il  burro  concentrato  fabbricato  deve  rispondere ai
requisiti  stabiliti all'allegato I del "regolamento". L'aggiunta dei
rivelatori  deve  essere  effettuata  conformemente alle prescrizioni
dell'articolo 6 del "regolamento".
   3.  Le  operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al
burro   concentrato,   al   burro   e   alla  crema  di  latte  e  il
ricondizionamento  del  burro  concentrato  devono avvenire in catene
nettamente  separate  da  quelle  nelle  quali vengono lavorate altre
materie grasse oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante
le  fasi  di  lavorazione,  non  devono essere presenti nei locali di
trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.