Art. 11. 1. L'incorporazione dei prodotti oggetto di aiuto o di riduzione di prezzo nei prodotti finali deve avvenire entro i termini previsti all'articolo 11 del "regolamento". 2. La data limite entro la quale la crema di latte, il burro, il burro concentrato o i prodotti intermedi, addizionati o meno dei rivelatori, debbono essere utilizzati per l'incorporazione nei prodotti finiti, deve essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale. 3. Per la definizione delle partite di fabbricazione si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, del "regolamento".