Art. 11.
   1.  L'incorporazione  dei prodotti oggetto di aiuto o di riduzione
di  prezzo nei prodotti finali deve avvenire entro i termini previsti
all'articolo 11 del "regolamento".
   2.  La  data limite entro la quale la crema di latte, il burro, il
burro  concentrato  o  i  prodotti  intermedi, addizionati o meno dei
rivelatori,   debbono  essere  utilizzati  per  l'incorporazione  nei
prodotti   finiti,   deve  essere  riportata  su  tutta  la  relativa
documentazione commerciale.
   3.  Per la definizione delle partite di fabbricazione si applicano
le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, del "regolamento".