Art. 12. 1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del "regolamento" o nei prodotti intermedi, il burro concentrato, la crema di latte e il burro addizionati di rivelatori devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'articolo 7 del "regolamento", riportando sugli imballaggi tutte le indicazioni ivi prescritte che devono essere chiaramente visibili, non alterabili o sovrapponibili e dovranno essere oggetto di particolare attenzione nel corso dell'espletamento dei controlli. 2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 completate dalle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del "regolamento".