Art. 12.
   1.  Qualora  la  fabbricazione  del  burro concentrato con o senza
aggiunta  di  rivelatori  o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla
crema  di  latte  non  sia  effettuata  nello stesso stabilimento ove
avviene  la  trasformazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4
del  "regolamento" o nei prodotti intermedi, il burro concentrato, la
crema  di  latte  e  il burro addizionati di rivelatori devono essere
confezionati    secondo   quanto   stabilito   all'articolo   7   del
"regolamento",  riportando  sugli imballaggi tutte le indicazioni ivi
prescritte  che  devono essere chiaramente visibili, non alterabili o
sovrapponibili  e  dovranno  essere oggetto di particolare attenzione
nel corso dell'espletamento dei controlli.
   2.  Per  il  trasporto  dei  prodotti  intermedi  si  applicano le
disposizioni  di  cui al comma 1 completate dalle prescrizioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 5 del "regolamento".