Art. 13. 1. Gli aggiudicatari, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli importatori e i rivenditori di burro di intervento venduto ai sensi del "regolamento", di crema di latte, di burro, di burro concentrato e di prodotti intermedi contenenti rivelatori, di burro o burro concentrato non contenenti rivelatori oggetto di aiuto, di prodotti intermedi non contenenti rivelatori nonche' gli utilizzatori di crema di latte, di burro, di burro concentrato e di prodotti intermedi contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza, per ogni magazzino o deposito, un registro con pagine numerate, preventivamente vidimato dall' "organo di controllo" competente per territorio. 2. Con successiva circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accordo con l'AGEA e le regioni, potranno essere fornite indicazioni specifiche sui modelli dei registri previsti dal presente decreto. 3. Sono esonerati dalla tenuta dei registri di cui al comma 1 gli utilizzatori e gli ultimi venditori che si avvalgono della deroga prevista all'articolo 23, paragrafo 6, del "regolamento". Tali soggetti devono tuttavia tenere tutti gli altri documenti commerciali ed esibirli in occasione delle verifiche espletate da parte degli incaricati dei controlli. 4. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di prodotto oggetto della contabilita'. 5. Le registrazioni contabili sono effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto. 6. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, piu' locali contigui e intercomunicanti. Per magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro. 7. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento deve essere preventivamente comunicata agli organi di controllo competenti per territorio che provvedono a costatarne l'idoneita'. 8. I soggetti indicati al comma 1, che utilizzano o detengono diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo nell'ambito di diversi regimi, devono adottare una contabilita' distinta per ciascun regime utilizzando a tal fine registri separati. 9. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono trovare adeguato riscontro nella relativa documentazione commerciale e amministrativa. 10. Il registro di cui al presente articolo puo' essere tenuto, previa comunicazione allo "organo di controllo", anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono costituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall' "organo di controllo" sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto. 11. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro e la crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi, devono essere riportati, oltre a quanto indicato all'articolo 11, la destinazione indicata nell'offerta (formula A o formula B), il numero d'ordine con il quale e' stata identificata l'offerta e il riferimento al "regolamento". 12. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, destinato alla fabbricazione dei prodotti finali, di prodotti intermedi o a subire l'aggiunta di rivelatori, che usufruisce di un aiuto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del "regolamento", debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresi' impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice. 13. Le caratteristiche della crema prodotta in Italia, destinata alla fabbricazione di prodotti della formula B, anche previa aggiunta di rivelatori, sono riportate nella documentazione commerciale. 14. La crema e il burro di cui ai commi 12 e 13 sono scortati da un certificato rilasciato dall'organismo competente ad effettuare il controllo sulla fabbricazione di burro ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/99, attestante l'origine del prodotto e la rispondenza ai requisiti prescritti. 15. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 14 il burro e la crema che usufruiscono di aiuti sono fabbricati in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2771/99. 16. Qualora la crema che usufruisce di aiuto sia fabbricata in stabilimenti non riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/99, tali stabilimenti sono preventivamente identificati dagli organi di controllo su richiesta formulata dal titolare o dal legale rappresentante degli stabilimenti interessati secondo lo schema allegato 12. 17. Gli stabilimenti di cui al comma 16 si impegnano a tenere appositi registri vidimati a norma di legge, a trasmettere il programma di fabbricazione relativo alla crema oggetto di aiuto e a sottostare ai controlli. 18. A seguito della richiesta di cui al comma 16 l' "organo di controllo" procede ad una verifica dello stabilimento per accertare l'esistenza di idonee strutture ed attrezzature informando dell'esito del controllo lo stesso richiedente, l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario e l'ufficio dell'AGEA competente al pagamento dell'aiuto. 19. Il controllo sulla fabbricazione e sui requisiti della crema e' attivato su richiesta degli stabilimenti interessati che, a tal fine, comunicano il programma di fabbricazione all' "organo di controllo" secondo modalita' con esso concordate.