Art. 13.
   1.  Gli  aggiudicatari,  gli  stabilimenti  riconosciuti  ai sensi
dell'articolo  2,  paragrafo  1,  gli  importatori e i rivenditori di
burro  di  intervento venduto ai sensi del "regolamento", di crema di
latte,  di  burro,  di  burro  concentrato  e  di  prodotti intermedi
contenenti  rivelatori,  di  burro o burro concentrato non contenenti
rivelatori  oggetto  di  aiuto,  di prodotti intermedi non contenenti
rivelatori  nonche'  gli utilizzatori di crema di latte, di burro, di
burro  concentrato  e  di  prodotti  intermedi contenenti rivelatori,
devono  tenere  in  permanenza,  per  ogni  magazzino  o deposito, un
registro  con pagine numerate, preventivamente vidimato dall' "organo
di controllo" competente per territorio.
   2. Con successiva circolare del Ministero delle politiche agricole
e  forestali, previo accordo con l'AGEA e le regioni, potranno essere
fornite  indicazioni specifiche sui modelli dei registri previsti dal
presente decreto.
   3.  Sono esonerati dalla tenuta dei registri di cui al comma 1 gli
utilizzatori  e  gli  ultimi  venditori che si avvalgono della deroga
prevista  all'articolo  23,  paragrafo  6,  del  "regolamento".  Tali
soggetti devono tuttavia tenere tutti gli altri documenti commerciali
ed  esibirli  in  occasione  delle verifiche espletate da parte degli
incaricati dei controlli.
   4.  Ogni  esemplare di registro deve essere custodito negli uffici
del  magazzino  o  del  deposito  nel  quale  trovansi  le partite di
prodotto oggetto della contabilita'.
   5. Le registrazioni contabili sono effettuate giornalmente in modo
da riflettere la reale giacenza del prodotto.
   6. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o
deposito,  piu'  locali  contigui e intercomunicanti. Per magazzini o
depositi  ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento,
la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro.
   7. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti nel
complesso   aziendale   di   un   unico   stabilimento   deve  essere
preventivamente  comunicata  agli  organi di controllo competenti per
territorio che provvedono a costatarne l'idoneita'.
   8.  I  soggetti  indicati  al  comma 1, che utilizzano o detengono
diversi  prodotti  che  usufruiscono  di  un aiuto o di riduzione del
prezzo   nell'ambito   di   diversi   regimi,   devono  adottare  una
contabilita'  distinta  per  ciascun  regime  utilizzando  a tal fine
registri separati.
   9.  Tutte  le  registrazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente
articolo   devono   trovare   adeguato   riscontro   nella   relativa
documentazione commerciale e amministrativa.
   10.  Il  registro  di cui al presente articolo puo' essere tenuto,
previa  comunicazione  allo "organo di controllo", anche per mezzo di
registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono costituiti
dai  tabulati  preventivamente  numerati  e vidimati dall' "organo di
controllo"  sui  quali debbono essere riportate giornalmente tutte le
annotazioni prescritte dal presente decreto.
   11.  Sulla  documentazione  commerciale  riguardante  il burro, il
burro  e  la  crema  di  latte  addizionati  di  rivelatori, il burro
concentrato  con  o  senza rivelatori ed i prodotti intermedi, devono
essere  riportati,  oltre  a  quanto  indicato  all'articolo  11,  la
destinazione indicata nell'offerta (formula A o formula B), il numero
d'ordine   con   il  quale  e'  stata  identificata  l'offerta  e  il
riferimento al "regolamento".
   12.  Le  caratteristiche  del  burro prodotto in Italia, destinato
alla  fabbricazione  dei  prodotti  finali, di prodotti intermedi o a
subire  l'aggiunta  di  rivelatori, che usufruisce di un aiuto, fatto
salvo  quanto  previsto  all'articolo  1, paragrafo 2, lettera a) del
"regolamento",  debbono  figurare  sulla documentazione commerciale e
sugli  imballaggi  i  quali  debbono  riportare  altresi' impressa la
ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.
   13.  Le  caratteristiche della crema prodotta in Italia, destinata
alla fabbricazione di prodotti della formula B, anche previa aggiunta
di rivelatori, sono riportate nella documentazione commerciale.
   14.  La  crema e il burro di cui ai commi 12 e 13 sono scortati da
un  certificato rilasciato dall'organismo competente ad effettuare il
controllo  sulla fabbricazione di burro ai sensi del regolamento (CE)
n.  2771/99,  attestante  l'origine  del prodotto e la rispondenza ai
requisiti prescritti.
   15.  Ai  fini  del  rilascio del certificato di cui al comma 14 il
burro  e  la  crema  che  usufruiscono  di  aiuti  sono fabbricati in
stabilimenti  riconosciuti  ai  sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 2771/99.
   16.  Qualora  la  crema  che usufruisce di aiuto sia fabbricata in
stabilimenti  non riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,
del   regolamento   (CE)   n.   2771/99,   tali   stabilimenti   sono
preventivamente  identificati  dagli organi di controllo su richiesta
formulata dal titolare o dal legale rappresentante degli stabilimenti
interessati secondo lo schema allegato 12.
   17.  Gli  stabilimenti  di  cui  al comma 16 si impegnano a tenere
appositi  registri  vidimati  a  norma  di  legge,  a  trasmettere il
programma  di  fabbricazione relativo alla crema oggetto di aiuto e a
sottostare ai controlli.
   18.  A  seguito  della  richiesta di cui al comma 16 l' "organo di
controllo"  procede  ad una verifica dello stabilimento per accertare
l'esistenza di idonee strutture ed attrezzature informando dell'esito
del  controllo  lo  stesso  richiedente,  l'organo  regionale  di cui
all'articolo  2,  comma  2,  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di  mercato - Direzione
generale  per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario
e l'ufficio dell'AGEA competente al pagamento dell'aiuto.
   19.  Il  controllo sulla fabbricazione e sui requisiti della crema
e'  attivato  su  richiesta degli stabilimenti interessati che, a tal
fine,  comunicano  il  programma  di  fabbricazione  all'  "organo di
controllo" secondo modalita' con esso concordate.