Art. 14.
   1.  Gli  aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro
concentrato,  addizionato  o  meno  di  rivelatori,  all'aggiunta dei
rivelatori  al  burro e alla crema di latte, al ricondizionamento del
burro  concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di cui
all'articolo  13,  le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo
2,  lettera  c)  del "regolamento" con riferimento agli estremi della
documentazione    commerciale   e   dei   documenti   amministrativi,
specificando  la  quantita'  e  il  tipo di traccianti utilizzati, la
destinazione  prevista  (formula  A  o  formula  B)  e il termine per
l'incorporazione  di  cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il
numero di gara.
   2.  Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare, per conto degli
aggiudicatari,  le  operazioni indicate al comma 1 devono specificare
nel  registro,  oltre a quanto previsto al comma 1, i quantitativi di
prodotto restituiti all'aggiudicatario.
   3.  Gli  aggiudicatari  che  fanno  eseguire da altri, per proprio
conto  ed  a  proprio  nome,  le  operazioni di cui al comma 1 devono
specificare  nel  registro  i  quantitativi  di  prodotto inviati per
essere,  secondo  il  caso, concentrati o addizionati di rivelatori o
concentrati  e  addizionati di rivelatori e la quantita' dei prodotti
restituiti.
   4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o
senza  aggiunta  di  rivelatori  per  la  fabbricazione  di  prodotti
intermedi  devono  annotare  giornalmente  nel  registro  di cui all'
articolo 13 i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati
o  meno,  introdotti  negli  stabilimenti  e  i quantitativi di altre
materie   grasse   introdotte  con  riferimento  agli  estremi  della
documentazione  di acquisto e della documentazione amministrativa, le
materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti,
la  loro  composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse
butirriche,   i   quantitativi   ceduti   con   l'indicazione   della
destinazione,  della  data  di  uscita  e  del  nome ed indirizzo dei
detentori.   Deve   inoltre   essere   riportato   il   termine   per
l'incorporazione  di  cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il
numero di gara.
   5.  Gli  importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o
prodotti  intermedi, tracciati o meno o di crema di latte addizionata
di   rivelatori,   destinati   ad  essere  utilizzati  ai  sensi  del
"regolamento",  devono  annotare  giornalmente  nel  registro  di cui
all'articolo  13,  le  quantita'  dei  prodotti  medesimi importati o
acquistati,  gli  estremi  delle  fatture di acquisto o dei documenti
amministrativi,  nonche' la quantita' di prodotti ceduti con a fianco
riportate  le  generalita' e gli indirizzi di ogni singolo detentore,
le  relative  date di cessione, la destinazione prevista e il termine
per  l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure
il numero di gara.
   6.  Gli  utilizzatori finali di crema di latte, di burro, di burro
concentrato  o  prodotti  intermedi,  tracciati  o  meno, fatto salvo
quanto   previsto   all'articolo   13,   comma   3,  devono  annotare
giornalmente   nel  registro  cui  all'articolo  13,  le  indicazioni
previste  all'articolo  10, paragrafo 2, lettera c) del "regolamento"
con  riferimento  agli  estremi  delle  fatture  di  acquisto  o  dei
documenti  amministrativi  specificando la data di incorporazione nei
prodotti  finali,  le  sottovoci  della  nomenclatura  combinata  dei
prodotti finiti e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo
11 del "regolamento" oppure il numero di gara.
   7.  Nella  contabilita'  degli aggiudicatari deve inoltre figurare
quanto   indicato  all'articolo  12,  paragrafo  1,  lettera  b)  del
"regolamento".