Art. 14. 1. Gli aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, all'aggiunta dei rivelatori al burro e alla crema di latte, al ricondizionamento del burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di cui all'articolo 13, le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del "regolamento" con riferimento agli estremi della documentazione commerciale e dei documenti amministrativi, specificando la quantita' e il tipo di traccianti utilizzati, la destinazione prevista (formula A o formula B) e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara. 2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare, per conto degli aggiudicatari, le operazioni indicate al comma 1 devono specificare nel registro, oltre a quanto previsto al comma 1, i quantitativi di prodotto restituiti all'aggiudicatario. 3. Gli aggiudicatari che fanno eseguire da altri, per proprio conto ed a proprio nome, le operazioni di cui al comma 1 devono specificare nel registro i quantitativi di prodotto inviati per essere, secondo il caso, concentrati o addizionati di rivelatori o concentrati e addizionati di rivelatori e la quantita' dei prodotti restituiti. 4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui all' articolo 13 i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati o meno, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della documentazione di acquisto e della documentazione amministrativa, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti con l'indicazione della destinazione, della data di uscita e del nome ed indirizzo dei detentori. Deve inoltre essere riportato il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara. 5. Gli importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno o di crema di latte addizionata di rivelatori, destinati ad essere utilizzati ai sensi del "regolamento", devono annotare giornalmente nel registro di cui all'articolo 13, le quantita' dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o dei documenti amministrativi, nonche' la quantita' di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalita' e gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione, la destinazione prevista e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara. 6. Gli utilizzatori finali di crema di latte, di burro, di burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 3, devono annotare giornalmente nel registro cui all'articolo 13, le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del "regolamento" con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o dei documenti amministrativi specificando la data di incorporazione nei prodotti finali, le sottovoci della nomenclatura combinata dei prodotti finiti e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara. 7. Nella contabilita' degli aggiudicatari deve inoltre figurare quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del "regolamento".