Art. 15.
   1.  Le  offerte  per partecipare alle gare per acquistare burro ai
sensi  del  "regolamento"  devono  essere  presentate  agli organismi
d'intervento  dove  e' depositato il burro, devono contenere tutte le
indicazioni   previste   all'articolo   16,  paragrafi  2  e  4,  del
"regolamento" ed essere conformi alle prescrizioni ivi contenute.
   2.  Le  offerte  per  partecipare  alle  gare  per  la concessione
dell'aiuto devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 16,
paragrafi  3  e  4  del "regolamento" e sono presentate all'organismo
d'intervento dello stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta
dei  rivelatori  o,  secondo  il  caso,  la  fabbricazione  del burro
concentrato  o  l'incorporazione  del  burro nei prodotti intermedi o
l'incorporazione  del  burro  o  della  crema  di  latte nei prodotti
finali.
   3.  I  concorrenti,  per  la  presentazione delle offerte e per la
costituzione  delle  cauzioni  di  gara  e  di trasformazione, devono
attenersi alle disposizioni impartite dall'AGEA.
   4.  Qualora  si  verifichino le condizioni di cui all'articolo 17,
paragrafo   2,   secondo  comma  del  "regolamento"  la  cauzione  e'
costituita  presso l'AGEA che procede conformemente alle prescrizioni
dell'articolo  17,  paragrafo  2,  secondo  comma del "regolamento" e
dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92.
   5. L'AGEA, quale organismo d'intervento, provvede, in relazione ad
ogni   aggiudicazione,   ad   informare  gli  "organi  di  controllo"
territorialmente     competenti     in     relazione     alla    sede
dell'aggiudicatario   dei   quantitativi   di  prodotto  oggetto  del
contratto  di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per
lo  svolgimento  degli  accertamenti previsti dal "regolamento" e dal
presente   decreto,   nonche'   a  dare  immediata  comunicazione  ai
partecipanti   dei   risultati   dell'aggiudicazione  secondo  quanto
stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".
   6.  Le  autorizzazioni per eventuali cambiamenti di destinazione o
di  modo  di utilizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, primo
comma  del  "regolamento"  sono  concesse  dall'AGEA, quale organismo
d'intervento,  su domanda dell'interessato, presentata per il tramite
dell' "organo di controllo" che esprime il proprio parere.
   7.  Le autorizzazioni per eventuali cambiamenti di destinazione di
cui  all'articolo  21,  paragrafo  4, secondo comma del "regolamento"
sono   concesse   dall'"organo   di   controllo"   che   ne   informa
tempestivamente   l'AGEA   specificando   il   tipo   di  cambiamento
autorizzato ed i quantitativi in causa.