Art. 15. 1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del "regolamento" devono essere presentate agli organismi d'intervento dove e' depositato il burro, devono contenere tutte le indicazioni previste all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento" ed essere conformi alle prescrizioni ivi contenute. 2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4 del "regolamento" e sono presentate all'organismo d'intervento dello stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori o, secondo il caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi o l'incorporazione del burro o della crema di latte nei prodotti finali. 3. I concorrenti, per la presentazione delle offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di trasformazione, devono attenersi alle disposizioni impartite dall'AGEA. 4. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" la cauzione e' costituita presso l'AGEA che procede conformemente alle prescrizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" e dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92. 5. L'AGEA, quale organismo d'intervento, provvede, in relazione ad ogni aggiudicazione, ad informare gli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto, nonche' a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione secondo quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento". 6. Le autorizzazioni per eventuali cambiamenti di destinazione o di modo di utilizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, primo comma del "regolamento" sono concesse dall'AGEA, quale organismo d'intervento, su domanda dell'interessato, presentata per il tramite dell' "organo di controllo" che esprime il proprio parere. 7. Le autorizzazioni per eventuali cambiamenti di destinazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma del "regolamento" sono concesse dall'"organo di controllo" che ne informa tempestivamente l'AGEA specificando il tipo di cambiamento autorizzato ed i quantitativi in causa.