Art. 16.
   1.   L'aggiudicatario   deve   provvedere  affinche'  i  contratti
stipulati  con  i  successivi  acquirenti e tra questi e i successivi
detentori,  relativi  alle vendite di crema di latte, di burro, burro
concentrato  o  prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori,
riportino  le  indicazioni  previste  all'articolo  12,  paragrafo 1,
lettera  c)  del  "regolamento". I contratti relativi alle vendite di
prodotti   intermedi  devono  riportare  anche  gli  impegni  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 3 del "regolamento".
   2.  Qualora  la  crema  di latte, il burro o il burro concentrato,
addizionati  di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali
o   da  ultimi  venditori  che  acquistano  un  quantitativo  massimo
complessivo  non  superiore,  durante  un periodo di dodici mesi, a 9
tonn.  di  equivalente  burro o di 14 tonnellate qualora si tratti di
crema  oppure,  per  quanto  riguarda il burro o il burro concentrato
tracciati,  lo  stesso  quantitativo  in  prodotti  intermedi,  per i
controlli  di  cui all'articolo 23, paragrafo 1, del "regolamento" si
applicano  le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 6, del
"regolamento" medesimo. In tal caso la vendita puo' avvenire soltanto
mediante  contratto  scritto  con il quale l'acquirente si impegna ad
acquistare,  per  ogni  dodici  mesi, un quantitativo non superiore a
quello  indicato  al  presente  comma,  a  trasformarlo  nei prodotti
indicati  in  una  delle  formule  A  o  B nel rispetto dei termini e
modalita'   previsti   dal  "regolamento"  e  dichiara  di  essere  a
conoscenza  delle  sanzioni  in  cui  incorre qualora risulti che gli
impegni sottoscritti non sono stati rispettati.