Art. 16. 1. L'aggiudicatario deve provvedere affinche' i contratti stipulati con i successivi acquirenti e tra questi e i successivi detentori, relativi alle vendite di crema di latte, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, riportino le indicazioni previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) del "regolamento". I contratti relativi alle vendite di prodotti intermedi devono riportare anche gli impegni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del "regolamento". 2. Qualora la crema di latte, il burro o il burro concentrato, addizionati di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali o da ultimi venditori che acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore, durante un periodo di dodici mesi, a 9 tonn. di equivalente burro o di 14 tonnellate qualora si tratti di crema oppure, per quanto riguarda il burro o il burro concentrato tracciati, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi, per i controlli di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del "regolamento" si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 6, del "regolamento" medesimo. In tal caso la vendita puo' avvenire soltanto mediante contratto scritto con il quale l'acquirente si impegna ad acquistare, per ogni dodici mesi, un quantitativo non superiore a quello indicato al presente comma, a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule A o B nel rispetto dei termini e modalita' previsti dal "regolamento" e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorre qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.