Art. 17.
   1.   Le   imprese  aggiudicatarie  di  burro,  che  effettuano  la
concentrazione o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano
l'aggiunta  dei  rivelatori alla crema di latte, il ricondizionamento
del  burro  concentrato,  nonche' gli importatori ed i rivenditori di
burro  o di crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, i
fabbricanti,  importatori e rivenditori di prodotti intermedi e tutti
i  detentori  di  burro assoggettato a controllo, devono provvedere a
mezzo  telegramma,  telex, telefax o altro mezzo di telecomunicazione
scritta,  entro  le  24  ore successive all'avvenuto trasferimento, a
comunicare  agli  "organi  di controllo" competenti per territorio di
partenza  e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto
da utilizzare ai sensi del "regolamento".
   2. La comunicazione deve contenere:
   a)  le  generalita'  e l'indirizzo del destinatario o magazzino di
deposito di destinazione;
   b) l'indicazione della quantita', la descrizione del prodotto e la
destinazione prescritta;
   c)  gli  estremi  della  fattura  o  del  documento commerciale di
accompagnamento;
   d)   il  numero  di  aggiudicazione  nonche'  la  data  limite  di
incorporazione nei prodotti finali;
   e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;
   f)   gli   estremi   della   comunicazione   effettuata  ai  sensi
dell'articolo  15, comma 5, dall'AGEA, quale organismo di intervento,
ovvero del documento T5 cui si riferisce la partita importata.
   3.  Gli  operatori  di  cui al comma 1, qualora effettuino vendite
dirette   agli   utilizzatori   finali  o  ultimi  venditori  di  cui
all'articolo  16,  comma  2,  comunicano mediante telegramma, telex ,
telefax  o  altro mezzo di telecomunicazione scritta, agli "organi di
controllo"  competenti  per  i  territori  di partenza e destinazione
l'avvenuta  cessione del prodotto, entro il secondo giorno successivo
alla data di cessione.
   4.  Copia  del  contratto  di  cui  all'articolo  16,  comma 2, e'
preventivamente  inviata  agli "organi di controllo" territorialmente
competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario o del venditore
e  alla  sede  dell'utilizzatore  o  dell'ultimo  venditore che hanno
sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del
"regolamento".
   5.  L'  "organo  di controllo" competente accerta tempestivamente,
con   riscontro   diretto   presso  l'utilizzatore  finale  o  ultimo
venditore,  l'esistenza del contratto e la volonta' dell'utilizzatore
o   dell'ultimo  venditore  di  acquistare  i  prodotti  oggetto  del
contratto conformemente a quanto stabilito nel medesimo.