Art. 17. 1. Le imprese aggiudicatarie di burro, che effettuano la concentrazione o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte, il ricondizionamento del burro concentrato, nonche' gli importatori ed i rivenditori di burro o di crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, i fabbricanti, importatori e rivenditori di prodotti intermedi e tutti i detentori di burro assoggettato a controllo, devono provvedere a mezzo telegramma, telex, telefax o altro mezzo di telecomunicazione scritta, entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del "regolamento". 2. La comunicazione deve contenere: a) le generalita' e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione; b) l'indicazione della quantita', la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta; c) gli estremi della fattura o del documento commerciale di accompagnamento; d) il numero di aggiudicazione nonche' la data limite di incorporazione nei prodotti finali; e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore; f) gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dall'AGEA, quale organismo di intervento, ovvero del documento T5 cui si riferisce la partita importata. 3. Gli operatori di cui al comma 1, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali o ultimi venditori di cui all'articolo 16, comma 2, comunicano mediante telegramma, telex , telefax o altro mezzo di telecomunicazione scritta, agli "organi di controllo" competenti per i territori di partenza e destinazione l'avvenuta cessione del prodotto, entro il secondo giorno successivo alla data di cessione. 4. Copia del contratto di cui all'articolo 16, comma 2, e' preventivamente inviata agli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario o del venditore e alla sede dell'utilizzatore o dell'ultimo venditore che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del "regolamento". 5. L' "organo di controllo" competente accerta tempestivamente, con riscontro diretto presso l'utilizzatore finale o ultimo venditore, l'esistenza del contratto e la volonta' dell'utilizzatore o dell'ultimo venditore di acquistare i prodotti oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito nel medesimo.