Art. 18.
   1.   I   controlli  sulla  fabbricazione  del  burro  concentrato,
addizionato  o  meno  di rivelatori, sull'aggiunta di rivelatori alla
crema  o  al  burro  e  sul  riconfezionamento  del burro concentrato
previsto   all'articolo  7,  paragrafo  1,  del  "regolamento",  sono
effettuati  sul  posto  ai  sensi  dell'articolo 23, paragrafo 2, del
"regolamento",   dagli   "organi   di   controllo",   competenti  per
territorio,  in funzione del programma di fabbricazione, in relazione
ad  ogni  offerta definita all'articolo 16 del "regolamento", tramite
l'esame  della  documentazione,  l'esame  visivo dei prodotti e delle
operazioni  in  corso  e,  ove prescritto, attraverso l'esecuzione di
analisi. Tali controlli riguardano:
   a)   l'accertamento   delle   rese  previste  all'articolo  5  del
"regolamento"  per  il burro proveniente dall'intervento sottoposto a
concentrazione;
   b) la corrispondenza concernente la quantita', qualita' e grado di
purezza   dei   rivelatori   impiegati,   attraverso   l'esame  della
documentazione   in  possesso  dell'impresa  e  attraverso  specifici
controlli analitici;
   c)  l'accertamento  del  quantitativo  di  burro  o crema di latte
quotidianamente utilizzati;
   d) la natura delle materie prime messe in lavorazione;
   e)  la  rispondenza  della  crema  e del burro destinato ad essere
addizionato  di  rivelatori  senza  essere  concentrato  ai requisiti
stabiliti   all'articolo   1   del  "regolamento"  sulla  scorta  del
certificato  di  cui  all'articolo  13,  comma  14 e delle iscrizioni
riportate sugli imballaggi;
   f)   le   condizioni  in  cui  avvengono  le  trasformazioni,  con
particolare  cura  a  quanto disposto dal "regolamento" in materia di
eventuale presenza nello stabilimento di grassi non lattieri;
   g) la composizione dei prodotti ottenuti;
   h) l'esame delle registrazioni contabili.
   2.  In  relazione  ad  ogni  quantita'  aggiudicata  l'"organo  di
controllo" procede al prelevamento dei campioni del burro concentrato
o  del  burro  o  crema  di  latte  tracciati o del burro concentrato
tracciato.
   3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere
inviato  presso  un  laboratorio  di  analisi  di  ente  od organismo
pubblico che dovra' accertare:
   a)  per  il burro concentrato fabbricato, che il prodotto presenti
le  caratteristiche  di  cui  all'allegato  I del "regolamento" e, se
tracciato, anche quanto indicato alla lettera b);
   b)  per  la  crema  di  latte,  il  burro  o  il burro concentrato
addizionati   di   rivelatori,   l'omogeneita'  di  ripartizione  dei
rivelatori  ed  il  rispetto  dei quantitativi minimi prescritti agli
allegati   II,   III  e  IV  del  "regolamento"  nel  rispetto  della
destinazione  indicata  nell'offerta  e,  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  6,  paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" che i
rivelatori  di  cui  all'allegato  II  lettera  a),  punti  da I a V,
all'allegato III lettera a) punti da I a III e all'allegato IV, punto
1, lettera a) del medesimo siano stati aggiunti in quantita' tale che
consenta   di   percepirne  il  sapore,  il  colore  o  l'aroma  fino
all'incorporazione  nei  prodotti finali o, se del caso, nei prodotti
intermedi di cui all'articolo 8 dello stesso "regolamento".
   4.  Fatti  salvi  gli eventuali accertamenti analitici che possono
essere  disposti dall'"organo di controllo", le imprese che impiegano
crema  o  burro  di  mercato forniscono agli "organi di controllo" la
prova,   con   la   presentazione   della   relativa   documentazione
commerciale,  che il tenore in materia grassa del burro o della crema
da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.
   5.  L'"organo  di  controllo"  comunica  all'impresa  il risultato
dell'analisi.
   6.  Per  eventuali richieste di revisione di analisi si applica la
legge  24  novembre  1981  n. 689, ed il decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1982 n. 571.
   7.  I  metodi  di riferimento applicabili sono quelli indicati nel
regolamento (CE) n. 213/2001.
   8.  Il  burro  concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il
burro  e  la  crema  di  latte addizionati dei rivelatori non possono
essere utilizzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.
   9.  La  commercializzazione  dei  prodotti  di cui al comma 8 puo'
essere  consentita  prima  che  sia  noto  l'esito  delle  analisi se
l'impresa dichiara per iscritto all'"organo di controllo" di essere a
conoscenza  che  qualora  l'esito  delle  analisi  dovesse  risultare
negativo  non  potra'  essere  rilasciata  la  dichiarazione  per  lo
svincolo della cauzione di trasformazione.
   10.  In  funzione  dei  quantitativi  trasformati  l'  "organo  di
controllo" effettua l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi
del  presente  decreto,  della  contabilita'  di cui all'articolo 12,
paragrafo  1,  lettera  b)  del "regolamento" nonche' la verifica del
rispetto  delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e dei
dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento".
   11. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito
verbale  nel  quale  sono  precisati  almeno  la data in cui e' stato
effettuato  il  controllo,  la  durata  del controllo e le operazioni
espletate.