Art. 18. 1. I controlli sulla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, sull'aggiunta di rivelatori alla crema o al burro e sul riconfezionamento del burro concentrato previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del "regolamento", sono effettuati sul posto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del "regolamento", dagli "organi di controllo", competenti per territorio, in funzione del programma di fabbricazione, in relazione ad ogni offerta definita all'articolo 16 del "regolamento", tramite l'esame della documentazione, l'esame visivo dei prodotti e delle operazioni in corso e, ove prescritto, attraverso l'esecuzione di analisi. Tali controlli riguardano: a) l'accertamento delle rese previste all'articolo 5 del "regolamento" per il burro proveniente dall'intervento sottoposto a concentrazione; b) la corrispondenza concernente la quantita', qualita' e grado di purezza dei rivelatori impiegati, attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa e attraverso specifici controlli analitici; c) l'accertamento del quantitativo di burro o crema di latte quotidianamente utilizzati; d) la natura delle materie prime messe in lavorazione; e) la rispondenza della crema e del burro destinato ad essere addizionato di rivelatori senza essere concentrato ai requisiti stabiliti all'articolo 1 del "regolamento" sulla scorta del certificato di cui all'articolo 13, comma 14 e delle iscrizioni riportate sugli imballaggi; f) le condizioni in cui avvengono le trasformazioni, con particolare cura a quanto disposto dal "regolamento" in materia di eventuale presenza nello stabilimento di grassi non lattieri; g) la composizione dei prodotti ottenuti; h) l'esame delle registrazioni contabili. 2. In relazione ad ogni quantita' aggiudicata l'"organo di controllo" procede al prelevamento dei campioni del burro concentrato o del burro o crema di latte tracciati o del burro concentrato tracciato. 3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovra' accertare: a) per il burro concentrato fabbricato, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato I del "regolamento" e, se tracciato, anche quanto indicato alla lettera b); b) per la crema di latte, il burro o il burro concentrato addizionati di rivelatori, l'omogeneita' di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati II, III e IV del "regolamento" nel rispetto della destinazione indicata nell'offerta e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" che i rivelatori di cui all'allegato II lettera a), punti da I a V, all'allegato III lettera a) punti da I a III e all'allegato IV, punto 1, lettera a) del medesimo siano stati aggiunti in quantita' tale che consenta di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8 dello stesso "regolamento". 4. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'"organo di controllo", le imprese che impiegano crema o burro di mercato forniscono agli "organi di controllo" la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro o della crema da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta. 5. L'"organo di controllo" comunica all'impresa il risultato dell'analisi. 6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982 n. 571. 7. I metodi di riferimento applicabili sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 213/2001. 8. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro e la crema di latte addizionati dei rivelatori non possono essere utilizzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi. 9. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 8 puo' essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'"organo di controllo" di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo non potra' essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione. 10. In funzione dei quantitativi trasformati l' "organo di controllo" effettua l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi del presente decreto, della contabilita' di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del "regolamento" nonche' la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e dei dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento". 11. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale nel quale sono precisati almeno la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.