Art. 19. 1. Presso gli stabilimenti e i laboratori che provvedono alla incorporazione del burro o del burro concentrato, addizionati o meno di rivelatori, nei prodotti intermedi, gli "organi di controllo" territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del "regolamento", in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata ed almeno una volta al mese. I controlli sul posto riguardano: a) l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi; b) l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente; c) il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti; d) la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponde a quanto dichiarato e a quanto prescritto dal "regolamento". Essa e' effettuata attraverso l'esame dei registri di cui all' articolo 13 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici. 2. Qualora si utilizzi burro non tracciato che usufruisce di un aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare la rispondenza ai requisiti prescritti all'articolo 1 del "regolamento" attraverso l'esame del certificato di cui all'articolo 13, comma 14 e delle iscrizioni sugli imballaggi e, ove necessario, attraverso l'esecuzione di analisi. 3. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilita' e dei registri tenuti ai sensi dell'articolo 13 e devono essere effettuati: a) qualora si tratti di burro o burro concentrato non tracciati per ogni partita di fabbricazione di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto; b) qualora si tratti di burro o burro concentrato tracciati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati. 4. L'"organo di controllo" provvede altresi' alla verifica periodica dei dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento". 5. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni effettuate. Ove necessario copia del verbale e' inviata all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.