Art. 19.
   1.  Presso  gli  stabilimenti  e  i laboratori che provvedono alla
incorporazione  del burro o del burro concentrato, addizionati o meno
di  rivelatori,  nei  prodotti  intermedi,  gli "organi di controllo"
territorialmente  competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi
dell'articolo   23,  paragrafo  3,  del  "regolamento",  in  base  al
programma di lavorazione, in maniera inopinata ed almeno una volta al
mese.
   I controlli sul posto riguardano:
   a)  l'accertamento  del rispetto delle condizioni di fabbricazione
dei prodotti intermedi;
   b)  l'accertamento  del  quantitativo di burro o burro concentrato
utilizzati quotidianamente;
   c) il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;
   d)   la  verifica  che  la  composizione  dei  prodotti  intermedi
corrisponde   a   quanto   dichiarato   e  a  quanto  prescritto  dal
"regolamento".  Essa e' effettuata attraverso l'esame dei registri di
cui  all'  articolo  13  e  attraverso  l'esame  delle materie grasse
utilizzate  ed  il  prelievo  dei  campioni dei prodotti fabbricati e
delle  materie  grasse  utilizzate  da sottoporre ad analisi presso i
laboratori di enti ed organismi pubblici.
   2.  Qualora  si  utilizzi burro non tracciato che usufruisce di un
aiuto,  l'"organo  di  controllo"  deve  accertare  la rispondenza ai
requisiti  prescritti  all'articolo  1  del  "regolamento" attraverso
l'esame  del  certificato  di  cui  all'articolo 13, comma 14 e delle
iscrizioni   sugli   imballaggi   e,   ove   necessario,   attraverso
l'esecuzione di analisi.
   3.  Gli  accertamenti  di cui ai commi 1 e 2 sono completati dalla
verifica  del  rispetto  delle  condizioni necessarie per ottenere il
riconoscimento  e  da  un controllo approfondito della contabilita' e
dei  registri  tenuti  ai  sensi  dell'articolo  13  e  devono essere
effettuati:
   a)  qualora  si  tratti di burro o burro concentrato non tracciati
per  ogni  partita  di fabbricazione di cui all'articolo 11, comma 3,
del presente decreto;
   b)  qualora  si  tratti  di  burro o burro concentrato tracciati a
sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.
   4.   L'"organo  di  controllo"  provvede  altresi'  alla  verifica
periodica   dei   dati   inviati   ai   sensi  dell'articolo  25  del
"regolamento".
   5. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito
verbale.  Dai  verbali  devono  risultare  i  giorni  di  lavorazione
intercorsi  dal  precedente  accertamento ed almeno la data in cui e'
stato   effettuato  il  controllo,  la  durata  del  controllo  e  le
operazioni  effettuate.  Ove  necessario copia del verbale e' inviata
all'"organo   di   controllo"   competente  in  relazione  alla  sede
dell'aggiudicatario.