Art. 2. 1. I riconoscimenti di cui all'articolo 10 del "regolamento" sono rilasciati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori. 2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati "organo regionale". 3. I controlli prescritti dal "regolamento", sono esercitati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale Organismo pagatore riconosciuto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95. 4. Gli organismi che espletano i controlli di cui al comma 3, sono in seguito denominati "organi di controllo".