Art. 2.
   1.  I riconoscimenti di cui all'articolo 10 del "regolamento" sono
rilasciati  dalle  Regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei
loro territori.
   2.  Gli  organismi  competenti  al  rilascio  del  riconoscimento,
designati  dalle  autorita'  regionali  e  delle province autonome di
Trento e Bolzano, sono in seguito denominati "organo regionale".
   3.  I  controlli  prescritti  dal  "regolamento",  sono esercitati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale Organismo
pagatore riconosciuto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai
punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
   4. Gli organismi che espletano i controlli di cui al comma 3, sono
in seguito denominati "organi di controllo".