Art. 20. 1. Gli "organi di controllo" territorialmente competenti provvedono ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione della crema, del burro, del burro concentrato e dei prodotti intermedi, contenenti o meno rivelatori, incorporati nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del "regolamento". 2. Il controllo e' effettuato, per gli stabilimenti riconosciuti e per gli stabilimenti che utilizzano mensilmente 5 tonn. o piu' di equivalente burro sotto forma di prodotti addizionati di rivelatori , in funzione del programma di fabbricazione. 3. Sugli stabilimenti che utilizzano prodotti non addizionati di rivelatori il controllo sul posto e' effettuato per ciascuna partita di fabbricazione dei prodotti finali ed almeno una volta al mese. 4. Sugli stabilimenti che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori il controllo in loco e' effettuato per sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese se si tratta di stabilimenti ove vengono incorporati mensilmente 5 tonn. o piu' equivalente burro. 5. Il controllo e' effettuato avvalendosi dei registri, della contabilita' e del prelievo di campioni ed e' volto ad accertare: a) che tutto il burro o il burro concentrato, eventualmente sotto forma di prodotti intermedi e tutta la crema siano effettivamente incorporati nei prodotti di cui all'articolo 4 del "regolamento" entro i termini prescritti; b) il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta sulla base delle ricette di fabbricazione, dei registri e della contabilita'; c) nel caso di utilizzo di burro o crema non tracciati che tali prodotti corrispondono alle prescrizioni di cui all'articolo 1 del "regolamento" attraverso la verifica della documentazione commerciale, del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 13, comma 14 e delle iscrizioni sugli imballaggi. 6. Qualora si tratti di prodotti non tracciati il controllo di cui al comma 5 e' completato periodicamente: a) dalla verifica della rispondenza dei prodotti utilizzati alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del "regolamento" attraverso l'esecuzione di analisi; b) dalla verifica delle condizioni di riconoscimento degli stabilimenti; c) dalla verifica del rispetto dell'impegno di cui all'articolo 3, lettera b) del "regolamento". 7. L'incorporazione del burro, del burro concentrato, dei prodotti intermedi e della crema, tracciati o meno, e' controllata anche attraverso l'esecuzione di analisi dei prodotti finiti. 8. La ricetta di fabbricazione di cui al comma 5, lettera b) deve indicare almeno il tenore di grasso lattiero oggetto di aiuto e il tenore degli altri grassi non lattieri. 9. Nel caso in cui l'impegno di cui al comma 6, lettera c) non risulti rispettato l'"organo di controllo" comunica tale circostanza all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 competente al rilascio del riconoscimento ai fini della eventuale sospensione dell'applicazione della norma di cui all'articolo 3, lettera b) del "regolamento" per lo stabilimento in causa. 10. L'"organo di controllo" verifica periodicamente i dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento". 11. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.