Art. 20.
   1.   Gli   "organi   di   controllo"  territorialmente  competenti
provvedono  ad  effettuare  controlli  sul  posto  per  verificare la
corretta  utilizzazione della crema, del burro, del burro concentrato
e  dei  prodotti intermedi, contenenti o meno rivelatori, incorporati
nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del "regolamento".
   2. Il controllo e' effettuato, per gli stabilimenti riconosciuti e
per  gli  stabilimenti  che  utilizzano mensilmente 5 tonn. o piu' di
equivalente burro sotto forma di prodotti addizionati di rivelatori ,
in funzione del programma di fabbricazione.
   3.  Sugli  stabilimenti che utilizzano prodotti non addizionati di
rivelatori  il controllo sul posto e' effettuato per ciascuna partita
di fabbricazione dei prodotti finali ed almeno una volta al mese.
   4.  Sugli  stabilimenti  che  utilizzano  prodotti  addizionati di
rivelatori  il  controllo  in  loco  e'  effettuato per sondaggio, in
funzione  dei  quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese se
si tratta di stabilimenti ove vengono incorporati mensilmente 5 tonn.
o piu' equivalente burro.
   5.  Il  controllo  e'  effettuato  avvalendosi dei registri, della
contabilita' e del prelievo di campioni ed e' volto ad accertare:
   a)  che tutto il burro o il burro concentrato, eventualmente sotto
forma  di  prodotti  intermedi  e tutta la crema siano effettivamente
incorporati  nei  prodotti  di  cui  all'articolo 4 del "regolamento"
entro i termini prescritti;
   b)  il  rispetto  della  destinazione  in  rapporto  alla  formula
indicata  nell'offerta sulla base delle ricette di fabbricazione, dei
registri e della contabilita';
   c)  nel  caso  di utilizzo di burro o crema non tracciati che tali
prodotti  corrispondono  alle  prescrizioni di cui all'articolo 1 del
"regolamento"    attraverso    la   verifica   della   documentazione
commerciale,  del  certificato  rilasciato ai sensi dell'articolo 13,
comma 14 e delle iscrizioni sugli imballaggi.
   6. Qualora si tratti di prodotti non tracciati il controllo di cui
al comma 5 e' completato periodicamente:
   a)  dalla  verifica della rispondenza dei prodotti utilizzati alle
prescrizioni   dell'articolo   1,   paragrafo  2,  del  "regolamento"
attraverso l'esecuzione di analisi;
   b)   dalla  verifica  delle  condizioni  di  riconoscimento  degli
stabilimenti;
   c) dalla verifica del rispetto dell'impegno di cui all'articolo 3,
lettera b) del "regolamento".
   7. L'incorporazione del burro, del burro concentrato, dei prodotti
intermedi  e  della  crema,  tracciati  o  meno, e' controllata anche
attraverso l'esecuzione di analisi dei prodotti finiti.
   8.  La ricetta di fabbricazione di cui al comma 5, lettera b) deve
indicare  almeno  il  tenore di grasso lattiero oggetto di aiuto e il
tenore degli altri grassi non lattieri.
   9.  Nel  caso  in  cui l'impegno di cui al comma 6, lettera c) non
risulti  rispettato l'"organo di controllo" comunica tale circostanza
all'organo  regionale  di  cui  all'articolo 2, comma 2 competente al
rilascio  del  riconoscimento  ai  fini  della  eventuale sospensione
dell'applicazione  della  norma di cui all'articolo 3, lettera b) del
"regolamento" per lo stabilimento in causa.
   10. L'"organo di controllo" verifica periodicamente i dati inviati
ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento".
   11.  In  relazione  ad  ogni  sopralluogo  effettuato  e'  redatto
apposito  verbale.  Dai  verbali  devono  risultare anche i giorni di
lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui e'
stato   effettuato  il  controllo,  la  durata  del  controllo  e  le
operazioni espletate.