Art. 21.
   1.  Gli  "organi  di controllo", sulla base delle comunicazioni di
cui    all'articolo    22    effettuano    controlli    anche   sulla
commercializzazione della crema tracciata, del burro aggiudicato, del
burro   concentrato  e  dei  prodotti  intermedi  contenenti  o  meno
rivelatori   al  fine  di  accertare,  attraverso  i  registri  e  la
contabilita'  e,  ove  necessario,  delle  analisi  effettuate, che i
prodotti   in   questione   abbiano   esclusivamente   la  prescritta
destinazione entro i termini stabiliti.
   2.  Per  la  crema,  il  burro,  il burro concentrato e i prodotti
intermedi contenenti rivelatori, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo
6  del "regolamento", il controllo di cui al paragrafo 4 dello stesso
articolo   si   considera  effettuato  per  ogni  partita  consegnata
all'utilizzatore  finale  o  ultimo  venditore  che acquista per ogni
periodo  di  12  mesi,  il  quantitativo  di equivalente burro di cui
all'articolo 23, paragrafo 6, ultimo comma del "regolamento" e che ha
rilasciato  una  dichiarazione  nella  quale  abbia  sottoscritto gli
impegni  di  cui  all'articolo 16, comma 2 del presente decreto. Tale
dichiarazione, riportata nel contratto di vendita di cui all'articolo
17,  comma  4,  deve  essere  presentata  dall'aggiudicatario  o  dal
rivenditore  agli  "organi  di  controllo"  competenti  in  relazione
all'ubicazione  dell'utilizzatore  finale  o  dell'ultimo venditore e
dell'aggiudicatario  o  rivenditore,  deve  essere rinnovata per ogni
periodo  di  dodici mesi ed e' valida per tutte le vendite effettuate
nel corso di tale periodo.
   3.  Nel caso di cui al comma 2 gli "organi di controllo", oltre ad
accertare  la  presa  in  consegna da parte dei soggetti interessati,
effettuano  controlli  a campione presso gli utilizzatori in causa al
fine  di  verificare,  in particolare, l'effettivo impiego del burro,
del  burro concentrato, della crema di latte o dei prodotti intermedi
tracciati  nei  prodotti  finali  e  nei  termini previsti. Eventuali
irregolarita'  sono tempestivamente segnalate all'organo regionale di
cui all'articolo 2, comma 2 e all'"organo di controllo" competente in
relazione alla sede dell'aggiudicatario o importatore.
   4. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito
verbale conformemente a quanto disposto all'articolo 20, comma 11.