Art. 21. 1. Gli "organi di controllo", sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 22 effettuano controlli anche sulla commercializzazione della crema tracciata, del burro aggiudicato, del burro concentrato e dei prodotti intermedi contenenti o meno rivelatori al fine di accertare, attraverso i registri e la contabilita' e, ove necessario, delle analisi effettuate, che i prodotti in questione abbiano esclusivamente la prescritta destinazione entro i termini stabiliti. 2. Per la crema, il burro, il burro concentrato e i prodotti intermedi contenenti rivelatori, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6 del "regolamento", il controllo di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo si considera effettuato per ogni partita consegnata all'utilizzatore finale o ultimo venditore che acquista per ogni periodo di 12 mesi, il quantitativo di equivalente burro di cui all'articolo 23, paragrafo 6, ultimo comma del "regolamento" e che ha rilasciato una dichiarazione nella quale abbia sottoscritto gli impegni di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto. Tale dichiarazione, riportata nel contratto di vendita di cui all'articolo 17, comma 4, deve essere presentata dall'aggiudicatario o dal rivenditore agli "organi di controllo" competenti in relazione all'ubicazione dell'utilizzatore finale o dell'ultimo venditore e dell'aggiudicatario o rivenditore, deve essere rinnovata per ogni periodo di dodici mesi ed e' valida per tutte le vendite effettuate nel corso di tale periodo. 3. Nel caso di cui al comma 2 gli "organi di controllo", oltre ad accertare la presa in consegna da parte dei soggetti interessati, effettuano controlli a campione presso gli utilizzatori in causa al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro, del burro concentrato, della crema di latte o dei prodotti intermedi tracciati nei prodotti finali e nei termini previsti. Eventuali irregolarita' sono tempestivamente segnalate all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 e all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o importatore. 4. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito verbale conformemente a quanto disposto all'articolo 20, comma 11.