Art. 22.
   1.   L'"organo   di   controllo"  territorialmente  competente  in
relazione  all'aggiudicatario  o  all'importatore, nei casi in cui il
controllo  inerente la successiva trasformazione del burro, del burro
concentrato,   della   crema  di  latte  o  dei  prodotti  intermedi,
addizionati  o  meno  di  rivelatori, esuli dalla propria competenza,
provvede  a  comunicare  all'  "organo di controllo" territorialmente
competente in relazione al destinatario:
   a)   generalita'  ed  indirizzo  dell'importatore  o  dell'impresa
aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione e se
del caso di aggiunta di rivelatori;
   b)  riferimento  al  regolamento comunitario da applicare e numero
d'ordine dell'offerta;
   c)   descrizione   del   prodotto  e,  se  del  caso,  formula  di
denaturazione adottata con l'indicazione dei rivelatori utilizzati;
   d) destinazione (formula A o B) indicata nelle offerte;
   e)  numero  di  identificazione,  tipo,  marchi  e quantita' degli
imballaggi;
   f)  quantita'  di  burro  concentrato  di  burro o crema tracciati
ovvero di prodotti intermedi spediti;
   g) data entro la quale deve avvenire l'incorporazione nei prodotti
finali ai sensi dell'art. 11 del "regolamento" e numero di gara;
   h)  estremi  della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo
15, comma 5 dall'AGEA ovvero del documento T5.
   2.  Qualora  i  prodotti  di  cui  al  comma 1 siano ulteriormente
trasferiti  ai  fini  della  loro  commercializzazione  o  successiva
manipolazione  o  incorporazione  nei prodotti finiti, gli "organi di
controllo"  competenti  in  relazione  al  soggetto  che  effettua la
spedizione,   sulla   base   dei   controlli  espletati,  trasmettono
all'"organo  di  controllo" competente in relazione al destinatario e
all'"organo  di  controllo" competente in relazione all'importatore o
all'aggiudicatario,  un  documento contenente, oltre alle indicazioni
di cui al comma 1 anche i seguenti elementi:
   a) denominazione e indirizzo dell'"organo di controllo" competente
in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;
   b) descrizione delle operazioni svolte ed esito dei controlli;
   c)  data  in  cui  sono  state  svolte  le eventuali operazioni di
manipolazione, incorporazione o trasferimento.
   3.  Gli  "organi  di controllo" che accertano l'incorporazione nei
prodotti  finali  o  la  cessione ai soggetti di cui all'articolo 23,
par.  6,  terzo  comma  del  "regolamento" comunicano all' "organo di
controllo"  competente  in  relazione alla sede dell'aggiudicatario o
dell'importatore,  con riferimento a tutti gli elementi contenuti nel
documento di cui al comma 2, utili ai fini dell'identificazione della
partita  o  frazione  di  partita  di  cui  trattasi,  l'esito  degli
accertamenti  svolti specificando le quantita' interessate di ciascun
prodotto  e  la data in cui e' avvenuta l'incorporazione nei prodotti
finali.
   4.  Copia  dei  certificati  contenenti  i risultati delle analisi
svolte sono inviati all'"organo di controllo" competente in relazione
alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore.