Art. 22. 1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario o all'importatore, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro, del burro concentrato, della crema di latte o dei prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, esuli dalla propria competenza, provvede a comunicare all' "organo di controllo" territorialmente competente in relazione al destinatario: a) generalita' ed indirizzo dell'importatore o dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione e se del caso di aggiunta di rivelatori; b) riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta; c) descrizione del prodotto e, se del caso, formula di denaturazione adottata con l'indicazione dei rivelatori utilizzati; d) destinazione (formula A o B) indicata nelle offerte; e) numero di identificazione, tipo, marchi e quantita' degli imballaggi; f) quantita' di burro concentrato di burro o crema tracciati ovvero di prodotti intermedi spediti; g) data entro la quale deve avvenire l'incorporazione nei prodotti finali ai sensi dell'art. 11 del "regolamento" e numero di gara; h) estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 5 dall'AGEA ovvero del documento T5. 2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano ulteriormente trasferiti ai fini della loro commercializzazione o successiva manipolazione o incorporazione nei prodotti finiti, gli "organi di controllo" competenti in relazione al soggetto che effettua la spedizione, sulla base dei controlli espletati, trasmettono all'"organo di controllo" competente in relazione al destinatario e all'"organo di controllo" competente in relazione all'importatore o all'aggiudicatario, un documento contenente, oltre alle indicazioni di cui al comma 1 anche i seguenti elementi: a) denominazione e indirizzo dell'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore; b) descrizione delle operazioni svolte ed esito dei controlli; c) data in cui sono state svolte le eventuali operazioni di manipolazione, incorporazione o trasferimento. 3. Gli "organi di controllo" che accertano l'incorporazione nei prodotti finali o la cessione ai soggetti di cui all'articolo 23, par. 6, terzo comma del "regolamento" comunicano all' "organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore, con riferimento a tutti gli elementi contenuti nel documento di cui al comma 2, utili ai fini dell'identificazione della partita o frazione di partita di cui trattasi, l'esito degli accertamenti svolti specificando le quantita' interessate di ciascun prodotto e la data in cui e' avvenuta l'incorporazione nei prodotti finali. 4. Copia dei certificati contenenti i risultati delle analisi svolte sono inviati all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore.