Art. 23. 1. Qualora del burro detenuto dall'AGEA e venduto ai sensi del "regolamento" sia destinato ad essere spedito in altri Paesi membri senza subire alcuna trasformazione o qualora siano spediti verso altri Paesi membri burro o crema addizionati di rivelatori ovvero burro concentrato o prodotti intermedi addizionati o meno di rivelatori, deve essere emesso un esemplare di controllo T5. 2. L'esemplare di controllo T5 e' emesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 e della parte IV bis del regolamento (CEE) n. 2454/93: a) dall'AGEA, quale organismo di intervento, in caso di spedizione di burro tal quale; b) dall'"organo di controllo" competente che ha espletato i relativi controlli, nel caso di burro o crema tracciati e nel caso di burro concentrato o prodotti intermedi tracciati o meno. 3. In caso di importazione di prodotti assoggettati a controllo ai sensi del "regolamento" la merce ed i relativi esemplari di controllo T5 sono consegnati direttamente allo stabilimento di destinazione, alle condizioni stabilite dall' "organo di controllo" territorialmente competente, in modo che lo stesso, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, possa effettuare i necessari controlli all'arrivo delle merci o successivamente. 4. La merce spedita in Italia ai sensi del "regolamento" e' assoggettata a controllo dall' "organo di controllo" competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione che attiva tutte le procedure idonee a garantire i necessari controlli in tutti i successivi passaggi ed utilizzazioni fino al momento dell'utilizzazione finale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 22. 5. L'"organo di controllo" procede alla verifica in loco della rispondenza della merce con quanto dichiarato nell'esemplare di controllo T5, accertando altresi' che la merce oggetto di controllo sia trasportata ed immagazzinata separatamente da altri prodotti, in modo da poter essere identificata. 6. Nel corso dell'appuramento dell'esemplare di controllo T5 deve essere accertata la presa in carico della merce sulla contabilita' specifica tenuta ai sensi del presente decreto e sulla restante contabilita' dello stabilimento. 7. Sulla scorta dei risultati dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 22, l'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'importatore, restituisce senza indugio, direttamente all'organismo indicato nella casella B dell'esemplare di controllo T5, l'originale di tale documento debitamente compilato. Nell'apposita casella devono essere specificate le eventuali irregolarita' riscontrate con particolare riferimento a quelle che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione. 8. Per ogni controllo effettuato relativo all'appuramento del documento T5 e' redatto apposito verbale.