Art. 23.
   1.  Qualora  del  burro  detenuto dall'AGEA e venduto ai sensi del
"regolamento"  sia  destinato ad essere spedito in altri Paesi membri
senza  subire  alcuna  trasformazione  o  qualora siano spediti verso
altri  Paesi  membri  burro  o crema addizionati di rivelatori ovvero
burro   concentrato  o  prodotti  intermedi  addizionati  o  meno  di
rivelatori, deve essere emesso un esemplare di controllo T5.
   2.  L'esemplare  di  controllo  T5  e'  emesso  conformemente alle
disposizioni  del  regolamento  (CEE) n. 3002/92 e della parte IV bis
del regolamento (CEE) n. 2454/93:
   a) dall'AGEA, quale organismo di intervento, in caso di spedizione
di burro tal quale;
   b)  dall'"organo  di  controllo"  competente  che  ha  espletato i
relativi controlli, nel caso di burro o crema tracciati e nel caso di
burro concentrato o prodotti intermedi tracciati o meno.
   3. In caso di importazione di prodotti assoggettati a controllo ai
sensi del "regolamento" la merce ed i relativi esemplari di controllo
T5  sono  consegnati  direttamente allo stabilimento di destinazione,
alle    condizioni    stabilite    dall'    "organo   di   controllo"
territorialmente  competente,  in  modo  che lo stesso, conformemente
alle  prescrizioni  dell'articolo 912 quater del regolamento (CEE) n.
2454/93,  possa  effettuare  i  necessari  controlli all'arrivo delle
merci o successivamente.
   4.  La  merce  spedita  in  Italia  ai  sensi del "regolamento" e'
assoggettata  a  controllo  dall' "organo di controllo" competente in
relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione che
attiva tutte le procedure idonee a garantire i necessari controlli in
tutti   i  successivi  passaggi  ed  utilizzazioni  fino  al  momento
dell'utilizzazione  finale,  conformemente  alla  procedura  prevista
all'articolo 22.
   5.  L'"organo  di  controllo"  procede alla verifica in loco della
rispondenza  della  merce  con  quanto  dichiarato  nell'esemplare di
controllo  T5,  accertando altresi' che la merce oggetto di controllo
sia  trasportata ed immagazzinata separatamente da altri prodotti, in
modo da poter essere identificata.
   6.  Nel corso dell'appuramento dell'esemplare di controllo T5 deve
essere  accertata  la  presa in carico della merce sulla contabilita'
specifica  tenuta  ai  sensi  del  presente  decreto e sulla restante
contabilita' dello stabilimento.
   7.  Sulla  scorta  dei risultati dei controlli effettuati ai sensi
del   presente  decreto  e  delle  comunicazioni  ricevute  ai  sensi
dell'articolo  22,  l'"organo  di  controllo" competente in relazione
alla  sede  dell'importatore, restituisce senza indugio, direttamente
all'organismo  indicato  nella  casella B dell'esemplare di controllo
T5,    l'originale   di   tale   documento   debitamente   compilato.
Nell'apposita   casella   devono   essere  specificate  le  eventuali
irregolarita'  riscontrate  con  particolare riferimento a quelle che
determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione.
   8.  Per  ogni  controllo  effettuato  relativo all'appuramento del
documento T5 e' redatto apposito verbale.