Art. 24.
   1.   Le   imprese   aggiudicatarie   che   intendono  ottenere  la
liquidazione  dell'aiuto devono presentare apposita domanda all'AGEA.
La  domanda  e'  redatta  in  triplice  copia;  una  copia e' inviata
direttamente all'ufficio dell'AGEA competente al pagamento dell'aiuto
e le altre all'"organo di controllo".
   2.  Ai  sensi  dell'articolo  22, paragrafo 4 del "regolamento" la
liquidazione  dell'aiuto  puo' essere chiesta mensilmente, secondo la
stessa  procedura descritta al comma 1, relativamente ai quantitativi
di  burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di
crema di latte, di burro o burro concentrato utilizzati nel mese.
   3.  Alla  domanda  deve essere allegato il documento attestante la
costituzione  a  favore dell'AGEA della cauzione di trasformazione di
cui  all'articolo  18,  paragrafo  2,  del  "regolamento" nel caso si
tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema
di  latte  addizionata  di  rivelatori,  fatto  salvo quanto previsto
all'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento".
   4.  Ai  fini  della  concessione  dell'aiuto  al  burro,  al burro
concentrato  e  alla  crema  addizionati  di rivelatori l' "organo di
controllo"  competente  in  relazione  alla sede dell'aggiudicatario,
sulla   scorta   dei   controlli  effettuati  e  se  del  caso  delle
comunicazioni  e  verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo",
terminate le operazioni di aggiunta dei rivelatori ai prodotti di cui
trattasi,  comunica  all'AGEA  con  riferimento alla comunicazione da
quest'ultima  inviata  al  momento  dell'aggiudicazione,  la  data di
ultimazione  delle  operazioni di aggiunta di rivelatori al prodotto,
specificando il tipo di prodotto, i quantitativi in causa, la formula
di  denaturazione  adottata  e  i traccianti utilizzati. Unitamente a
tale  comunicazione l'"organo di controllo" invia i verbali dai quali
risultano  tutti  gli  accertamenti effettuati, copia dei certificati
delle  analisi  prescritte all'articolo 18, l'originale della domanda
di  aiuto  e  della  cauzione di trasformazione, oltre a formulare il
proprio  parere  sull'ammissibilita'  della  domanda  all'aiuto per i
quantitativi  richiesti  e  ad attestare che tutte le operazioni sono
state  effettuate  conformemente  alle  prescrizioni  della normativa
nazionale e comunitaria.
   5. Ai fini della concessione di aiuti per i prodotti non tracciati
e in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma
del  "regolamento"  l'  "organo di controllo" competente in relazione
alla  sede  dell'aggiudicatario,  terminati  gli  accertamenti  sulla
incorporazione nei prodotti finali, comunica all'AGEA con riferimento
alla    comunicazione   effettuata   da   quest'ultima   al   momento
dell'aggiudicazione,  sulla  scorta degli accertamenti svolti e delle
comunicazioni  e  verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo",
gli  elementi  necessari  per  l'erogazione  dell'aiuto  specificando
l'esito   dei  controlli.  L'"organo  di  controllo"  invia  altresi'
l'originale   della  domanda  di  aiuto,  i  certificati  di  analisi
previsti,  i  verbali prescritti all'articolo 20 e, se del caso, agli
articoli  18  e  19,  dai quali risultano gli accertamenti effettuati
unitamente  al parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per
i  quantitativi  richiesti  e  all'attestazione  che le operazioni di
incorporazione  sono state regolarmente effettuate conformemente alle
prescrizioni  della pertinente normativa nazionale e comunitaria. Dai
verbali  devono  risultare  anche  gli  accertamenti effettuati sulla
qualita' del burro o della crema di latte utilizzati.
   6.  Gli  aggiudicatari  che si avvalgono della disposizione di cui
all'articolo   22,   paragrafo  3,  ultimo  comma  del  "regolamento"
precisano tali circostanza nella domanda di aiuto.
   7.  Ai  fini  dello  svincolo  della  cauzione  di  trasformazione
l'"organo   di   controllo"   competente   in   relazione  alla  sede
dell'aggiudicatario,  terminati  gli accertamenti sull'incorporazione
nei   prodotti   finali,  comunica  all'AGEA,  con  riferimento  alla
comunicazione     effettuata     da     quest'ultima    al    momento
dell'aggiudicazione,  sulla  scorta degli accertamenti svolti e delle
comunicazioni  e  verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo",
gli  elementi  necessari per lo svincolo della cauzione corredati dal
parere sullo svincolo delle cauzioni in causa e dall'attestazione che
tutte  le  operazioni  di incorporazione e cessione del prodotto sono
state  regolarmente  effettuate  e controllate conformemente a quanto
previsto dalla relativa normativa comunitaria e nazionale.
   8.  Gli "organi di controllo" comunicano all'AGEA le irregolarita'
riscontrate   che   danno   luogo   ad  una  riduzione  dell'aiuto  o
all'incameramento  totale  o  parziale della cauzione in applicazione
dell'articolo  6,  paragrafo  2,  del "regolamento" dell'articolo 18,
paragrafo  3  del  "regolamento"  e dell'articolo 22, paragrafo 4 del
"regolamento".
   9.  L'AGEA, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo
provvede agli adempimenti di competenza ai sensi dell'articolo 22 del
"regolamento".