Art. 24. 1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda all'AGEA. La domanda e' redatta in triplice copia; una copia e' inviata direttamente all'ufficio dell'AGEA competente al pagamento dell'aiuto e le altre all'"organo di controllo". 2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4 del "regolamento" la liquidazione dell'aiuto puo' essere chiesta mensilmente, secondo la stessa procedura descritta al comma 1, relativamente ai quantitativi di burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di crema di latte, di burro o burro concentrato utilizzati nel mese. 3. Alla domanda deve essere allegato il documento attestante la costituzione a favore dell'AGEA della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema di latte addizionata di rivelatori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento". 4. Ai fini della concessione dell'aiuto al burro, al burro concentrato e alla crema addizionati di rivelatori l' "organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, sulla scorta dei controlli effettuati e se del caso delle comunicazioni e verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo", terminate le operazioni di aggiunta dei rivelatori ai prodotti di cui trattasi, comunica all'AGEA con riferimento alla comunicazione da quest'ultima inviata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di aggiunta di rivelatori al prodotto, specificando il tipo di prodotto, i quantitativi in causa, la formula di denaturazione adottata e i traccianti utilizzati. Unitamente a tale comunicazione l'"organo di controllo" invia i verbali dai quali risultano tutti gli accertamenti effettuati, copia dei certificati delle analisi prescritte all'articolo 18, l'originale della domanda di aiuto e della cauzione di trasformazione, oltre a formulare il proprio parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti e ad attestare che tutte le operazioni sono state effettuate conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria. 5. Ai fini della concessione di aiuti per i prodotti non tracciati e in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento" l' "organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, terminati gli accertamenti sulla incorporazione nei prodotti finali, comunica all'AGEA con riferimento alla comunicazione effettuata da quest'ultima al momento dell'aggiudicazione, sulla scorta degli accertamenti svolti e delle comunicazioni e verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo", gli elementi necessari per l'erogazione dell'aiuto specificando l'esito dei controlli. L'"organo di controllo" invia altresi' l'originale della domanda di aiuto, i certificati di analisi previsti, i verbali prescritti all'articolo 20 e, se del caso, agli articoli 18 e 19, dai quali risultano gli accertamenti effettuati unitamente al parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti e all'attestazione che le operazioni di incorporazione sono state regolarmente effettuate conformemente alle prescrizioni della pertinente normativa nazionale e comunitaria. Dai verbali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualita' del burro o della crema di latte utilizzati. 6. Gli aggiudicatari che si avvalgono della disposizione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento" precisano tali circostanza nella domanda di aiuto. 7. Ai fini dello svincolo della cauzione di trasformazione l'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, terminati gli accertamenti sull'incorporazione nei prodotti finali, comunica all'AGEA, con riferimento alla comunicazione effettuata da quest'ultima al momento dell'aggiudicazione, sulla scorta degli accertamenti svolti e delle comunicazioni e verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo", gli elementi necessari per lo svincolo della cauzione corredati dal parere sullo svincolo delle cauzioni in causa e dall'attestazione che tutte le operazioni di incorporazione e cessione del prodotto sono state regolarmente effettuate e controllate conformemente a quanto previsto dalla relativa normativa comunitaria e nazionale. 8. Gli "organi di controllo" comunicano all'AGEA le irregolarita' riscontrate che danno luogo ad una riduzione dell'aiuto o all'incameramento totale o parziale della cauzione in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del "regolamento" dell'articolo 18, paragrafo 3 del "regolamento" e dell'articolo 22, paragrafo 4 del "regolamento". 9. L'AGEA, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo provvede agli adempimenti di competenza ai sensi dell'articolo 22 del "regolamento".