Art. 25.
   1.  Per  l'applicazione dell'articolo 24 gli "organi di controllo"
si attengono altresi' alle eventuali istruzioni impartite dall'AGEA.
   2.  L'AGEA  provvede  ad  integrare,  con proprie disposizioni, le
modalita'  inerenti  la  presentazione  delle  offerte  e la relativa
documentazione,  lo  svincolo  delle  cauzioni, la liquidazione degli
aiuti e lo svolgimento dei controlli.