Art. 25. 1. Per l'applicazione dell'articolo 24 gli "organi di controllo" si attengono altresi' alle eventuali istruzioni impartite dall'AGEA. 2. L'AGEA provvede ad integrare, con proprie disposizioni, le modalita' inerenti la presentazione delle offerte e la relativa documentazione, lo svincolo delle cauzioni, la liquidazione degli aiuti e lo svolgimento dei controlli.