Art. 26. 1. Ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 25 del "regolamento" l'AGEA trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, entro il 15 di ogni mese, tutti gli elementi indicati all'allegato VIII del "regolamento". 2. Le imprese interessate trasmettono agli "organi di controllo" competenti, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno, tramite telegramma, telex, telefax o altro mezzo di telecomunicazione scritta, gli elementi ripresi all'articolo 25, punto 2, lettere a) e b), del "regolamento", riferiti ai rispettivi trimestri precedenti. In particolare: a) le imprese che acquistano burro di intervento da utilizzare tal quale, quelle che importano o effettuano la fabbricazione di burro addizionato di rivelatori, di burro concentrato addizionato o meno di rivelatori, quelle che effettuano l'aggiunta di rivelatori alla crema o importano crema tracciata, quelle che importano o fabbricano i prodotti di cui all'articolo 9, lettera a) del "regolamento", trasmettono i dati di cui all'allegato IX del regolamento utilizzando lo schema ivi riportato; b) le imprese che fabbricano o importano prodotti intermedi di cui all'articolo 8 del "regolamento" trasmettono i dati di cui all'allegato X del "regolamento". utilizzando lo schema ivi riportato; c) le imprese riconosciute che fabbricano i prodotti finali comunicano i dati di cui all'allegato XI del regolamento secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con l'indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati o meno di rivelatori; d) le imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori, che non usufruiscono della deroga prevista all'articolo 23 paragrafo 6 del "regolamento", trasmettono i dati di cui all'allegato XII del "regolamento" secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori. 3. Gli "organi di controllo" rilevano a sondaggio, per ogni trimestre, i prezzi pagati per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori dagli utilizzatori finali che usufruiscono della deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del "regolamento". 4. Gli "organi di controllo", comunicano i dati di cui ai commi 2 e 3 al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario - Via XX Settembre 20 - Roma entro il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di ogni anno, unitamente ai casi di cui all'articolo 25, punto 2, lettera c) del "regolamento". 5. I prezzi rilevati dagli "organi di controllo" sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, con l'indicazione delle medie ponderate, dei valori estremi e dei quantitativi in causa. 6. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro, burro concentrato, crema e prodotti intermedi, addizionati di rivelatori, che cedono tali prodotti agli utilizzatori o ultimi venditori che sottoscrivono l'impegno di cui all'articolo 23 paragrafo 6 ultimo comma del "regolamento" devono comunicare, per l'anno precedente, all' "organo di controllo" competente, i dati previsti al punto 3, primo trattino dell'articolo 25 del "regolamento" secondo lo schema ivi riportato all'allegato XIII. 7. Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dagli "organi di controllo", al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, entro il 1 febbraio di ogni anno. 8. Entro il 1 febbraio di ogni anno l'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario gli elementi previsti all'articolo 25, punto 3, secondo trattino del "regolamento". 9. Gli "organi di controllo" verificano periodicamente la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.