Art. 26.
   1.   Ai  fini  degli  adempimenti  previsti  all'articolo  25  del
"regolamento"  l'AGEA trasmette al Ministero delle politiche agricole
e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche di mercato - Direzione
generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario,
entro  il  15  di ogni mese, tutti gli elementi indicati all'allegato
VIII del "regolamento".
   2.  Le  imprese interessate trasmettono agli "organi di controllo"
competenti, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di
ogni  anno,  tramite  telegramma,  telex,  telefax  o  altro mezzo di
telecomunicazione  scritta,  gli  elementi  ripresi  all'articolo 25,
punto  2,  lettere a) e b), del "regolamento", riferiti ai rispettivi
trimestri precedenti.
   In particolare:
   a) le imprese che acquistano burro di intervento da utilizzare tal
quale,  quelle  che  importano o effettuano la fabbricazione di burro
addizionato di rivelatori, di burro concentrato addizionato o meno di
rivelatori, quelle che effettuano l'aggiunta di rivelatori alla crema
o  importano  crema  tracciata,  quelle  che importano o fabbricano i
prodotti  di  cui  all'articolo  9,  lettera  a)  del  "regolamento",
trasmettono i dati di cui all'allegato IX del regolamento utilizzando
lo schema ivi riportato;
   b) le imprese che fabbricano o importano prodotti intermedi di cui
all'articolo   8   del   "regolamento"  trasmettono  i  dati  di  cui
all'allegato   X   del   "regolamento".  utilizzando  lo  schema  ivi
riportato;
   c)  le  imprese  riconosciute  che  fabbricano  i  prodotti finali
comunicano  i  dati di cui all'allegato XI del regolamento secondo lo
schema  ivi  riportato  e  i  prezzi  pagati,  in media ponderata con
l'indicazione  dei  valori estremi, per il burro, la crema e il burro
concentrato addizionati o meno di rivelatori;
   d)  le  imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori,
che  non usufruiscono della deroga prevista all'articolo 23 paragrafo
6  del  "regolamento", trasmettono i dati di cui all'allegato XII del
"regolamento"  secondo  lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in
media  ponderata  con indicazione dei valori estremi per il burro, la
crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori.
   3.  Gli  "organi  di  controllo"  rilevano  a  sondaggio, per ogni
trimestre,  i  prezzi  pagati  per  il  burro,  la  crema  e il burro
concentrato  addizionati  di rivelatori dagli utilizzatori finali che
usufruiscono  della  deroga  di  cui all'articolo 23, paragrafo 6 del
"regolamento".
   4.  Gli "organi di controllo", comunicano i dati di cui ai commi 2
e  3 al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle  politiche  di  mercato  -  Direzione generale per le politiche
agroalimentari  -  Ufficio  lattiero caseario - Via XX Settembre 20 -
Roma entro il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di
ogni  anno,  unitamente  ai  casi  di  cui  all'articolo 25, punto 2,
lettera c) del "regolamento".
   5. I prezzi rilevati dagli "organi di controllo" sono trasmessi al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento delle
politiche   di   mercato   -  Direzione  generale  per  le  politiche
agroalimentari  -  Ufficio lattiero caseario, con l'indicazione delle
medie ponderate, dei valori estremi e dei quantitativi in causa.
   6.  Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro,
burro   concentrato,  crema  e  prodotti  intermedi,  addizionati  di
rivelatori,  che  cedono  tali  prodotti  agli  utilizzatori o ultimi
venditori   che   sottoscrivono  l'impegno  di  cui  all'articolo  23
paragrafo  6  ultimo  comma  del "regolamento" devono comunicare, per
l'anno  precedente,  all'  "organo  di  controllo" competente, i dati
previsti   al   punto   3,   primo   trattino  dell'articolo  25  del
"regolamento" secondo lo schema ivi riportato all'allegato XIII.
   7.  Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dagli "organi di
controllo",  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Dipartimento  delle  politiche di mercato - Direzione generale per le
politiche  agroalimentari  -  Ufficio  lattiero  caseario, entro il 1
febbraio di ogni anno.
   8.  Entro  il 1 febbraio di ogni anno l'AGEA comunica al Ministero
delle  politiche  agricole e forestali - Dipartimento delle politiche
di  mercato  -  Direzione  generale per le politiche agroalimentari -
Ufficio  lattiero  caseario  gli  elementi  previsti all'articolo 25,
punto 3, secondo trattino del "regolamento".
   9.   Gli   "organi  di  controllo"  verificano  periodicamente  la
correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.