Art. 27.
   1.  Qualora  dai  controlli  effettuati  emergano  irregolarita' o
violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una
indebita   percezione   degli  aiuti,  l'organismo  che  ha  rilevato
l'irregolarita'  o  la  violazione di cui sopra comunica l'infrazione
rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle
cauzioni  indebitamente  svincolate,  oltre  che ai soggetti previsti
della  legge  n.  689  del  24  novembre  1981,  anche  all'AGEA,  al
competente  organo  regionale  di  cui all'articolo 2, comma 2 e, ove
necessario, all'organismo di controllo competente.
   2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme
indebitamente  percepite  espletando  tutti gli ulteriori adempimenti
prescritti all'articolo 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
   3.  L'AGEA, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste
in  caso  di  constatazione  di  irregolarita',  attiva  le procedure
prescritte  dal  regolamento  CEE  n.  1469/95 conformemente a quanto
stabilito  dalla  circolare  n.  233/D  del  27  settembre  1995  del
Ministero delle finanze.