Art. 28.
   1.  Il  decreto  ministeriale  25  maggio  1992,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 132 del 6 giugno
1992, e' abrogato.
   2.  I riconoscimenti gia' rilasciati dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  restano validi fino al centottantesimo giorno
successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto, allo
scopo   di   consentire  la  presentazione  delle  nuove  domande  di
riconoscimento   in   conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel
presente  regolamento,  all'organo  regionale  di cui all'articolo 2,
comma 2.
   3. Gli impegni sottoscritti ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del
decreto  ministeriale  25  maggio 1992, restano validi fino alla loro
scadenza  naturale.  Gli  uffici periferici dell'Ispettorato centrale
repressione   frodi   territorialmente  competenti  trasmettono  agli
"organi  di  controllo"  interessati  di cui all'articolo 2, comma 4,
copia  degli  impegni sottoscritti ai sensi dell'articolo 13, comma 2
del  decreto  ministeriale  25 maggio 1992, comunicando ogni elemento
utile  ai  fini dell'accertamento degli impegni assunti dalle imprese
per  quanto  concerne,  in  particolare, il rispetto dei quantitativi
massimi  prescritti  all'articolo  23,  paragrafo 6, ultimo comma del
regolamento CE n. 2571/97.
   4.  I  controlli  relativi  ai  prodotti addizionati di rivelatori
utilizzati  nel  quadro del regolamento CE n. 2571/97 sono espletati,
nei  60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto,
dall'Ispettorato centrale repressione frodi, coadiuvato dagli "organi
di controllo" di cui all'articolo 2, comma 4.
   5.  Nel  corso dei 120 giorni successivi al termine del periodo di
cui  al  comma 4 l'Ispettorato centrale repressione frodi fornisce il
proprio  supporto  agli  "organi di controllo" di cui all'articolo 2,
comma  4  per  l'espletamento  dei  controlli  relativi  ai  prodotti
addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n.
2571/97.
   6. I controlli sulle partite di prodotti, avviati dall'Ispettorato
centrale repressione frodi, sono conclusi da quest'ultimo.
   7.  Sono  fatti  salvi  i  controlli  d'istituto  dell'Ispettorato
centrale  repressione frodi nonche' i controlli degli altri organismi
di  controllo  competenti,  relativi  alla  prevenzione e repressione
delle frodi in materia di aiuti comunitari.
   Il  presente  decreto,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno
   Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
   Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 69