Art. 28. 1. Il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, e' abrogato. 2. I riconoscimenti gia' rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali restano validi fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di consentire la presentazione delle nuove domande di riconoscimento in conformita' alle disposizioni contenute nel presente regolamento, all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Gli impegni sottoscritti ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1992, restano validi fino alla loro scadenza naturale. Gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competenti trasmettono agli "organi di controllo" interessati di cui all'articolo 2, comma 4, copia degli impegni sottoscritti ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1992, comunicando ogni elemento utile ai fini dell'accertamento degli impegni assunti dalle imprese per quanto concerne, in particolare, il rispetto dei quantitativi massimi prescritti all'articolo 23, paragrafo 6, ultimo comma del regolamento CE n. 2571/97. 4. I controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97 sono espletati, nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, coadiuvato dagli "organi di controllo" di cui all'articolo 2, comma 4. 5. Nel corso dei 120 giorni successivi al termine del periodo di cui al comma 4 l'Ispettorato centrale repressione frodi fornisce il proprio supporto agli "organi di controllo" di cui all'articolo 2, comma 4 per l'espletamento dei controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97. 6. I controlli sulle partite di prodotti, avviati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, sono conclusi da quest'ultimo. 7. Sono fatti salvi i controlli d'istituto dell'Ispettorato centrale repressione frodi nonche' i controlli degli altri organismi di controllo competenti, relativi alla prevenzione e repressione delle frodi in materia di aiuti comunitari. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2002 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 69