Art. 4. 1. Possono essere riconosciuti ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del "regolamento", solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'articolo 10 dello stesso "regolamento". 2. Le domande di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti non tracciati nei prodotti finali devono contenere l'impegno prescritto all'articolo 3, lettera b) del "regolamento" ed essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza, mensilmente o annualmente, i quantitativi minimi prescritti allo stesso articolo 3 lettera b) di equivalente burro, sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero di prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati.