Art. 4.
   1.  Possono essere riconosciuti ad effettuare le operazioni di cui
all'articolo  10 paragrafo 1 del "regolamento", solo gli stabilimenti
che  possiedono  i  requisiti  ed  adempiono  agli  obblighi previsti
all'articolo 10 dello stesso "regolamento".
   2.  Le  domande di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti
non   tracciati   nei  prodotti  finali  devono  contenere  l'impegno
prescritto  all'articolo  3,  lettera  b) del "regolamento" ed essere
corredate   dalla   documentazione   idonea   a   comprovare  che  lo
stabilimento  utilizza,  mensilmente  o  annualmente,  i quantitativi
minimi  prescritti  allo  stesso articolo 3 lettera b) di equivalente
burro,  sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero
di  prodotti  intermedi  contenenti  burro  o  burro  concentrato non
tracciati.