Art. 5.
   1.  Per  il  rilascio  dei riconoscimenti per la fabbricazione dei
prodotti   intermedi   si  applicano  le  disposizioni  complementari
previste al presente articolo.
   2.   Possono   essere   riconosciuti  solo  gli  stabilimenti  che
possiedono  i  requisiti  e  adempiono  agli  obblighi  previsti agli
articoli 8 e 10 del "regolamento".
   3.  Nella  domanda  devono  essere indicate le caratteristiche dei
prodotti intermedi, con particolare riferimento alla composizione, il
tenore in grasso butirrico, la prevista destinazione e le motivazioni
che   giustificano   la   fabbricazione  dei  prodotti  intermedi  in
questione.  Qualora  vengano  fabbricati  piu' prodotti intermedi gli
stessi devono essere individuati anche mediante sigla che deve essere
riportata nel registro di cui all'articolo 13.
   4.  La  domanda deve essere corredata da una relazione tecnica che
dimostri  che  la  fabbricazione  dei  prodotti intermedi oggetto del
riconoscimento    e'    giustificata   per   la   fabbricazione   dei
corrispondenti prodotti finali.
   5. I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione
sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla
effettiva  necessita'  tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi
in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in
prodotto   finale   e   tenendo   conto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 9 del "regolamento".
   6.   Non  possono  essere  concessi  riconoscimenti  per  prodotti
intermedi  ottenuti  dalla semplice miscelazione di materie prime che
potrebbe  essere  effettuata  agevolmente anche negli stabilimenti di
fabbricazione dei prodotti finali.
   7.  La  domanda e' corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui
avviene  l'incorporazione  nei  prodotti  finali  o, se del caso, dei
primi  destinatari  ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati
membri.  Tale elenco e' trasmesso dall'impresa richiedente anche agli
"organi  di  controllo"  competenti in relazione all'ubicazione degli
stabilimenti  in cui avviene incorporazione nei prodotti finali o dei
primi destinatari.
   8.  Ogni  variazione  degli  elenchi  deve  essere  immediatamente
comunicata   dall'impresa  interessata  agli  "organi  di  controllo"
territorialmente  competenti.  Alla  fine  di  ogni  anno deve essere
inviato  un  nuovo  elenco  aggiornato  agli  "organi  di  controllo"
territorialmente competenti.
   9.   Qualora   gli   stabilimenti  di  trasformazione  o  i  primi
destinatari  siano  ubicati  in  altri  Stati  membri, gli "organi di
controllo"   che   ricevono  le  domande  di  riconoscimento  per  la
fabbricazione  di  prodotti intermedi trasmettono tempestivamente gli
elenchi e gli aggiornamenti di cui sopra al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche di mercato -
Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero
caseario,   ai   fini  degli  adempimenti  previsti  all'articolo  8,
paragrafo 2, comma 3, del "regolamento".