Art. 5. 1. Per il rilascio dei riconoscimenti per la fabbricazione dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni complementari previste al presente articolo. 2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti e adempiono agli obblighi previsti agli articoli 8 e 10 del "regolamento". 3. Nella domanda devono essere indicate le caratteristiche dei prodotti intermedi, con particolare riferimento alla composizione, il tenore in grasso butirrico, la prevista destinazione e le motivazioni che giustificano la fabbricazione dei prodotti intermedi in questione. Qualora vengano fabbricati piu' prodotti intermedi gli stessi devono essere individuati anche mediante sigla che deve essere riportata nel registro di cui all'articolo 13. 4. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica che dimostri che la fabbricazione dei prodotti intermedi oggetto del riconoscimento e' giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali. 5. I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla effettiva necessita' tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in prodotto finale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del "regolamento". 6. Non possono essere concessi riconoscimenti per prodotti intermedi ottenuti dalla semplice miscelazione di materie prime che potrebbe essere effettuata agevolmente anche negli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti finali. 7. La domanda e' corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui avviene l'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, dei primi destinatari ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati membri. Tale elenco e' trasmesso dall'impresa richiedente anche agli "organi di controllo" competenti in relazione all'ubicazione degli stabilimenti in cui avviene incorporazione nei prodotti finali o dei primi destinatari. 8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata dall'impresa interessata agli "organi di controllo" territorialmente competenti. Alla fine di ogni anno deve essere inviato un nuovo elenco aggiornato agli "organi di controllo" territorialmente competenti. 9. Qualora gli stabilimenti di trasformazione o i primi destinatari siano ubicati in altri Stati membri, gli "organi di controllo" che ricevono le domande di riconoscimento per la fabbricazione di prodotti intermedi trasmettono tempestivamente gli elenchi e gli aggiornamenti di cui sopra al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, comma 3, del "regolamento".