Art. 6.
   1.  Ai fini del rilascio dei riconoscimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti volti a
constatare  i  requisiti dell'impresa richiedente e l'idoneita' dello
stabilimento  ad  eseguire  le  operazioni per le quali e' chiesto il
riconoscimento,  dopo  aver  provveduto  alla  verifica  dei restanti
obblighi  e  requisiti  previsti  dal  "regolamento"  e  dal presente
decreto trasmettono all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma
2,  l'originale  della  domanda corredata del proprio parere e di una
relazione  tecnica  con  le  risultanze  relative  agli  accertamenti
effettuati.
   2. L'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sulla scorta
dei  risultati  degli  accertamenti  effettuati e del parere espresso
dall'  "organo  di  controllo",  ove  si  verifichino  le condizioni,
rilascia il riconoscimento richiesto.
   3. Copia di ogni riconoscimento rilasciato, a cui e' attribuito un
numero   d'ordine  progressivo  unitariamente  al  codice  ISTAT  che
identifica la regione, e' trasmessa oltre che all'impresa interessata
e  all'"organo  di  controllo"  anche  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche di mercato -
Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero
caseario - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma e all'AGEA.