Art. 6. 1. Ai fini del rilascio dei riconoscimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti volti a constatare i requisiti dell'impresa richiedente e l'idoneita' dello stabilimento ad eseguire le operazioni per le quali e' chiesto il riconoscimento, dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto trasmettono all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, l'originale della domanda corredata del proprio parere e di una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati. 2. L'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sulla scorta dei risultati degli accertamenti effettuati e del parere espresso dall' "organo di controllo", ove si verifichino le condizioni, rilascia il riconoscimento richiesto. 3. Copia di ogni riconoscimento rilasciato, a cui e' attribuito un numero d'ordine progressivo unitariamente al codice ISTAT che identifica la regione, e' trasmessa oltre che all'impresa interessata e all'"organo di controllo" anche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma e all'AGEA.