Art. 7. 1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5 del "regolamento". 2. Le revoche e le sospensioni sono adottate dall'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 su proposta dell' "organo di controllo" o di altre autorita' deputate ad effettuare controlli. Lo stesso organismo puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase del "regolamento". 3. La proposta di revoca o di sospensione e' corredata da una dettagliata relazione sulle inadempienze o irregolarita' riscontrate.