Art. 7.
   1.  In  materia  di  revoche  e  sospensioni dei riconoscimenti si
applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10, paragrafo 5 del
"regolamento".
   2. Le revoche e le sospensioni sono adottate dall'organo regionale
di  cui  all'articolo  2,  comma  2  su  proposta  dell'  "organo  di
controllo"  o di altre autorita' deputate ad effettuare controlli. Lo
stesso  organismo puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni,
la  decisione  di  cui  all'articolo  10, paragrafo 5, secondo comma,
ultima frase del "regolamento".
   3.  La  proposta  di  revoca  o di sospensione e' corredata da una
dettagliata relazione sulle inadempienze o irregolarita' riscontrate.