Art. 8. 1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 competente al rilascio dei riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, in duplice copia, per il tramite dell' "organo di controllo" che procede conformemente a quanto stabilito al comma 1 dell' articolo 6. 2. La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 3. L'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 procede conformemente a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. 4. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2.