Art. 8.
   1.  Qualora  un'impresa  riconosciuta cambi la sua ragione sociale
senza  apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad
usufruire  del  riconoscimento  deve chiedere all'organo regionale di
cui   all'articolo   2,   comma   2   competente   al   rilascio  dei
riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando
domanda,  debitamente  documentata,  in duplice copia, per il tramite
dell'  "organo  di  controllo"  che  procede  conformemente  a quanto
stabilito al comma 1 dell' articolo 6.
   2. La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante    dell'impresa    conformemente   alle   disposizioni
dell'articolo  38  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.
   3.  L'organo  regionale  di  cui  all'articolo  2, comma 2 procede
conformemente a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.
   4. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui
abbia   ottenuto   il  riconoscimento,  l'impresa  subentrante  deve,
comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2.