Art. 9. 1. Per ogni stabilimento riconosciuto e per ogni stabilimento o laboratorio che utilizza in un mese, per la produzione di prodotti finiti, 5 tonnellate o piu' di burro tracciato o del suo equivalente sotto forma di burro concentrato, di prodotti intermedi o di crema tracciati, deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) del "regolamento" in relazione a ciascuna offerta definita all'articolo 16 dello stesso "regolamento". 2. Il programma di fabbricazione deve essere predisposto in collaborazione con gli "organi di controllo" e deve indicare: a) il riferimento all'offerta; b) il periodo entro il quale il prodotto oggetto d'aiuto o di riduzione di prezzo sara' utilizzato; c) il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca; d) il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore di materia grassa lattiera; e) se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori; f) se del caso il periodo entro il quale avverra' la produzione o il ricondizionamento del burro concentrato o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte. 3. Il programma di fabbricazione, redatto per iscritto, e' presentato agli "organi di controllo" almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni partita, incluso il giorno di presentazione e puo' riguardare anche l'intero quantitativo relativo ad una offerta. Tale programma puo' essere presentato anche tramite telegramma, telex o telefax. 4. Eventuali variazioni del programma di fabbricazione significative ai fini del controllo devono essere tempestivamente comunicate ai competenti "organi di controllo", tramite telegramma, telex o telefax, secondo modalita' e tempi concordati con gli stessi "organi di controllo". Qualora si tratti di crema di latte destinata alla fabbricazione dei gelati le variazioni di cui sopra sono comunicate con almeno 48 ore di anticipo. 5. Le imprese comunicano agli "organi di controllo" ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualita' e grado di purezza degli stessi. 6. I programmi di fabbricazione previsti al presente articolo e quelli previsti dai relativi provvedimenti di applicazione nazionale di altri regolamenti comunitari, sono predisposti in modo da evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei diversi regimi comunitari. 7. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del "regolamento" le operazioni relative alla lavorazione dei prodotti acquistati o aggiudicati a norma del "regolamento" e gia' immagazzinati nello stabilimento e di quelli che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo in virtu' di altri regimi comunitari devono essere effettuate in tempi differenti. 8. Gli "organi di controllo" competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del comma 7 purche' le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione o l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regimi comunitari, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi di altri regimi comunitari. 9. In deroga a quanto disposto al comma 7, le imprese i cui stabilimenti dispongono di separate catene di lavorazione, possono essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentono di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi degli altri regimi comunitari. 10. L'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dagli "organi di controllo" alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui ai precedenti commi e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie.