Art. 9.
   1.  Per  ogni  stabilimento riconosciuto e per ogni stabilimento o
laboratorio  che  utilizza  in un mese, per la produzione di prodotti
finiti,  5 tonnellate o piu' di burro tracciato o del suo equivalente
sotto  forma  di  burro concentrato, di prodotti intermedi o di crema
tracciati,  deve  essere predisposto il programma di fabbricazione ai
sensi  dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) del "regolamento" in
relazione  a  ciascuna  offerta definita all'articolo 16 dello stesso
"regolamento".
   2.  Il  programma  di  fabbricazione  deve  essere  predisposto in
collaborazione con gli "organi di controllo" e deve indicare:
   a) il riferimento all'offerta;
   b)  il  periodo  entro  il  quale il prodotto oggetto d'aiuto o di
riduzione di prezzo sara' utilizzato;
   c)  il  tipo  o  i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il
contenuto  percentuale  di  materia  grassa  butirrica sulla sostanza
secca;
   d)  il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore
di materia grassa lattiera;
   e) se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;
   f)  se del caso il periodo entro il quale avverra' la produzione o
il   ricondizionamento   del   burro  concentrato  o  l'aggiunta  dei
rivelatori al burro o alla crema di latte.
   3.  Il  programma  di  fabbricazione,  redatto  per  iscritto,  e'
presentato  agli  "organi  di  controllo"  almeno  sette giorni prima
dell'inizio  della  lavorazione di ogni partita, incluso il giorno di
presentazione  e puo' riguardare anche l'intero quantitativo relativo
ad  una  offerta. Tale programma puo' essere presentato anche tramite
telegramma, telex o telefax.
   4.   Eventuali   variazioni   del   programma   di   fabbricazione
significative  ai  fini  del  controllo devono essere tempestivamente
comunicate  ai  competenti "organi di controllo", tramite telegramma,
telex  o telefax, secondo modalita' e tempi concordati con gli stessi
"organi  di controllo". Qualora si tratti di crema di latte destinata
alla  fabbricazione  dei  gelati  le  variazioni  di  cui  sopra sono
comunicate con almeno 48 ore di anticipo.
   5.  Le imprese comunicano agli "organi di controllo" ogni acquisto
di  sostanze  denaturanti  ai  fini  degli accertamenti di qualita' e
grado di purezza degli stessi.
   6.  I  programmi  di fabbricazione previsti al presente articolo e
quelli  previsti dai relativi provvedimenti di applicazione nazionale
di  altri regolamenti comunitari, sono predisposti in modo da evitare
che  vi  siano  possibilita'  di  contemporaneo  utilizzo  del  burro
detenuto ai sensi dei diversi regimi comunitari.
   7.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  paragrafo  3,  lettera  b), del
"regolamento"  le  operazioni  relative alla lavorazione dei prodotti
acquistati   o   aggiudicati   a   norma  del  "regolamento"  e  gia'
immagazzinati  nello  stabilimento  e di quelli che beneficiano di un
aiuto  o  di  una  riduzione  di  prezzo  in  virtu'  di altri regimi
comunitari devono essere effettuate in tempi differenti.
   8.  Gli  "organi  di  controllo"  competenti  per  territorio,  su
richiesta  scritta  delle  imprese interessate, possono ammettere una
deroga  alle  disposizioni del comma 7 purche' le imprese richiedenti
dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione
o  l'individuazione  delle giacenze del burro in questione detenuto a
titolo  dei  diversi regimi comunitari, indichino nella richiesta gli
estremi  della  partita  acquistata  e  si  impegnino  a  trasformare
separatamente  il  burro  acquistato  ai  sensi  del "regolamento" da
quello detenuto ai sensi di altri regimi comunitari.
   9.  In  deroga  a  quanto  disposto  al  comma 7, le imprese i cui
stabilimenti  dispongono  di  separate catene di lavorazione, possono
essere  autorizzate  ad  effettuare contemporaneamente la lavorazione
del  burro acquistato ai sensi del "regolamento" e di quello detenuto
ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni
che  consentono  di  individuare  con precisione e di distinguere gli
impianti  utilizzati  per  la  trasformazione del burro acquistato ai
sensi  del  "regolamento"  da  quello  detenuto  ai sensi degli altri
regimi comunitari.
   10.  L'autorizzazione  alla  deroga e' rilasciata dagli "organi di
controllo"  alle  imprese  richiedenti  che  ottemperano  a  tutte le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi e che offrono sufficienti
garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie.