IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTERO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  che, al fine di consentire il monitoraggio del fabbisogno e
degli  adempimenti relativi al patto di stabilita' interno per l'anno
2002,  prevede per le regioni, le province e i comuni con popolazione
superiore  a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di informazioni sugli incassi e sui
pagamenti (comma 10), sugli impegni (comma 11) e, per i soli comuni e
province,  sulle  eventuali  operazioni  finanziarie  effettuate  con
istituti  di  credito  e non registrate nel conto di tesoreria (comma
12);
  Visto  l'art.  24, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 che
prevede  che  il  prospetto in base al quale devono essere fornite le
informazioni  e  le  modalita'  per  la  trasmissione  devono  essere
definite  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno da adottarsi entro il mese
di febbraio 2002;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che
ha spostato il predetto termine al mese di aprile 2002;
  Considerato  che  le  disposizioni  per  l'osservanza  del patto di
stabilita'  interno  per il triennio 2002-2004 sono state fissate per
le  regioni  a  statuto  ordinario  con l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge    18 settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 16 novembre 2001, n. 405, mentre, per le
province  ed  i  comuni  con popolazione superiore a 60.000 abitanti,
tali  disposizioni sono contenute nell'art. 24, commi da 1 a 4, della
suddetta legge n. 448 del 2001;
  Ravvisata  la  necessita'  di  predisporre prospetti di rilevazione
differenziati  per  le regioni a statuto ordinario, per le province e
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  l.  Le  regioni  a  statuto  ordinario,  le province e i comuni con
popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  forniscono  al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato - I.Ge.P.A. - le informazioni di cui all'art. 24
della  legge  28 dicembre  2001, n. 448, secondo i prospetti e con le
modalita'  definite  dall'allegato A al presente decreto; i prospetti
devono essere trasmessi trimestralmente entro venti giorni dalla fine
di ciascun trimestre.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2002

                                 Il Ragioniere generale dello Stato
                                    del Ministero dell'economia
                                          e delle finanze
                                             Monorchio
         Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
    del Ministero dell'interno
            Malinconico