IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DELL'INTERNO Visto l'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, al fine di consentire il monitoraggio del fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno per l'anno 2002, prevede per le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze di informazioni sugli incassi e sui pagamenti (comma 10), sugli impegni (comma 11) e, per i soli comuni e province, sulle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria (comma 12); Visto l'art. 24, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno da adottarsi entro il mese di febbraio 2002; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che ha spostato il predetto termine al mese di aprile 2002; Considerato che le disposizioni per l'osservanza del patto di stabilita' interno per il triennio 2002-2004 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario con l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, mentre, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, tali disposizioni sono contenute nell'art. 24, commi da 1 a 4, della suddetta legge n. 448 del 2001; Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti; Decreta: Articolo unico l. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - le informazioni di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo i prospetti e con le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2002 Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Monorchio Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Malinconico