IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge del 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  che  delega  le funzioni del coordinamento della
protezione  civile,  di  cui  alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto l'art. 52, comma 51, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000,  10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato
lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
FriuliVenezia  Giulia,  Emilia  Romagna  e Toscana in conseguenza dei
gravissimi  eventi  alluvionali  e conseguenti dissesti idrogeologici
ripetutamente   verificatisi   nei   rispettivi  territori  nei  mesi
di ottobre e novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 22 del 2 gennaio 2001 con il quale e' stato prorogato lo
stato  di  emergenza nelle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia
Romagna,  Lombardia,  Veneto,  Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle
province  autonome  di Trento e Bolzano in conseguenza dei gravissimi
eventi  alluvionali  nei  rispettivi  territori  nei  mesi di ottobre
e novembre 2000;
  Viste  le  proprie ordinanze n. 2412 del 10 agosto 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  190  del
16 agosto  1995, n. 2452 del 4 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1996, n. 2618
del  28  giugno  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 1997;
  Viste  le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  246  del
20 ottobre  2000,  n.  3092  del  27 ottobre  2000,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000,  n.  3096  del
30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  282  del  2 dicembre  2000,  n.  3098  del
14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1 marzo
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 21 maggio
2001,  n. 3141 del 2 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  161  del 13 luglio 2001, n. 3146 del
15 agosto  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  198  del  27 agosto  2001,  n.  3191 del 28 marzo 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79
del  4 aprile  2002,  n.  3192  del  28 marzo  2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre ulteriori misure urgenti per
favorire  il  superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica
nella regione Piemonte;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la ripresa delle attivita' produttive, il ripristino in
condizioni   di  sicurezza  delle  infrastrutture  danneggiate  e  la
riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;
  D'intesa con la regione Piemonte;
  Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per la prosecuzione degli interventi prioritari piu' urgenti per il
ripristino,   in   condizioni   di  sicurezza,  delle  infrastrutture
danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonche' per
l'avvio  alla  normalita'  delle  attivita'  di  vita  e di lavoro in
relazione  agli eventi alluvionali degli anni 1994 e 2000 di cui alle
ordinanze  n.  2412/1995  e  n.  3090/2000  e successive modifiche ed
integrazioni, la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga ai limiti
di  indebitamento  imposti dalla normativa vigente, a contrarre mutui
quindicennali  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  o  con istituti
nazionali  ed  esteri  per  i  quali il Dipartimento della protezione
civile  e'  autorizzato  a  provvedere  con contributi annui a valere
sugli  stanziamenti  quindicennali  previsti  dall'art. 52, comma 51,
della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, in termini di impegno di 10
milioni  di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003.