Art. 4.
  La  misura  del  trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del venti
per cento.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad
erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Achille