Art. 4. La misura del trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del venti per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2002 Il direttore generale: Achille