IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali; Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 419; Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, comprensiva della consultazione della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia patria; Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. Ai seguenti istituti viene applicata la misura di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, consistente nella unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita': Giunta centrale per gli studi storici; Deputazioni e societa' di storia patria; Istituto italiano di numismatica; Istituto storico italiano per il medio evo; Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea; Istituto italiano per la storia antica; Istituto per la storia del Risorgimento italiano.