IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  15  marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione  amministrativa,  ed in particolare gli articoli 11 e
14;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
    Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 419;
    Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali, comprensiva della consultazione
della  Giunta  centrale per gli studi storici, degli istituti storici
ad essa collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia patria;
    Acquisiti   i  pareri  favorevoli  delle  competenti  commissioni
parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Ai    seguenti    istituti   viene   applicata   la   misura   di
razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo  29  ottobre 1999, n. 419, consistente nella unificazione
strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita':
      Giunta centrale per gli studi storici;
      Deputazioni e societa' di storia patria;
      Istituto italiano di numismatica;
      Istituto storico italiano per il medio evo;
      Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea;
      Istituto italiano per la storia antica;
      Istituto per la storia del Risorgimento italiano.