Art. 2. 1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti cosi' definiti: per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2001: cat. I: 21,185298%; cat. II: 21,886703%; cat. III: 21,910293%; per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 25% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2001: cat. I: 2,2869%; cat. II: 2,2876%; cat. III: 2,2876%. 2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 verra' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.