Art. 2.
  1.  La  puntuale  ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti
tenuti  all'obbligo  e'  stata  effettuata  sulla  base  dei seguenti
coefficienti cosi' definiti:
    per  la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo e/o
esportazioni,  dal  rapporto  tra  l'ammontare della scorta Paese, al
netto  delle  detrazioni  delle quote attribuite alle sole raffinerie
come  specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel
mercato interno nel corso dell'anno 2001:
      cat. I: 21,185298%;
      cat. II: 21,886703%;
      cat. III: 21,910293%;
    per  la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3
e  art.  10  del  decreto  legislativo  31 gennaio  2001,  n. 22, dal
rapporto  tra il 25% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in
corso  dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti
finiti  delle  tre  principali  categorie,  e  la scorta in categorie
derivante  dalle  immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel
Paese nell'anno 2001:
      cat. I: 2,2869%;
      cat. II: 2,2876%;
      cat. III: 2,2876%.
  2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte
di  cui  all'art.  1  verra'  comunicata  a  ciascun  soggetto tenuto
all'obbligo.