Art. 3.
  Nelle  more dell'emanazione del provvedimento attuativo di cui agli
articoli  4  e  9  del  decreto  legislativo  31 gennaio 2001, n. 22,
vengono   fissati   temporaneamente   i   seguenti   criteri  per  il
mantenimento della scorta.
  L'obbligo   della   scorta   viene   imposto   in  prodotti  finiti
appartenenti  alle  tre  categorie  di cui all'allegato A del decreto
legislativo   citato;   e'   data  facolta'  ai  soggetti  tenuti  al
mantenimento  della scorta, quando cio' sia ritenuto piu' rispondente
alle   esigenze   aziendali,   operare  conversioni  in  greggio  e/o
sostituzioni tra prodotti finiti con le seguenti modalita':
    a) le  scorte  obbligatorie  di prodotti petroliferi derivanti da
immissioni  al consumo e/o esportazioni possono essere sostituite con
oli greggi e/o semilavorati nella misura massima del 40% dell'obbligo
imposto per le categorie I e II e del 50% dell'obbligo imposto per la
categoria III a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito
sia sostituita con t 1,294 di oli greggi e/o semilavorati;
    b) esse  possono  inoltre essere sostituite con pari quantita' di
prodotti  appartenenti  alle altre due categorie nella misura del 20%
dell'obbligo imposto;
    c) la  quota  di  scorta  destinata  a raggiungere i quantitativi
fissati  dall'AIE  puo'  essere  mantenuta, sino al 100% dell'obbligo
imposto:
      I.  con  pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due
categorie;
      III.  con  oli  greggi  e/o  semilavorati a condizione che ogni
tonnellata sia sostituita con t 1,2 di oli greggi e o semilavorati;
      III.   con  prodotti  petroliferi  non  appartenenti  alle  tre
categorie  principali  a condizione che il quantitativo da sostituire
sia  prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di
conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.
  In  ogni  caso,  i  greggi  e  i  semilavorati  utilizzati  per  le
trasformazioni  di cui sopra devono avere caratteristiche qualitative
tali  che le rese di produzione assicurino le proporzioni percentuali
di  prodotti  secondo  la  media  delle  rese di lavorazione ottenute
nell'anno precedente.
  I  criteri  di sostituzione e trasformazione delle scorte di cui al
presente  articolo  saranno  validi dal momento di costituzione delle
scorte  obbligatorie  di  prodotti  petroliferi per l'anno in corso e
sino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo previsto negli
articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.