Art. 3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento attuativo di cui agli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, vengono fissati temporaneamente i seguenti criteri per il mantenimento della scorta. L'obbligo della scorta viene imposto in prodotti finiti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A del decreto legislativo citato; e' data facolta' ai soggetti tenuti al mantenimento della scorta, quando cio' sia ritenuto piu' rispondente alle esigenze aziendali, operare conversioni in greggio e/o sostituzioni tra prodotti finiti con le seguenti modalita': a) le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi derivanti da immissioni al consumo e/o esportazioni possono essere sostituite con oli greggi e/o semilavorati nella misura massima del 40% dell'obbligo imposto per le categorie I e II e del 50% dell'obbligo imposto per la categoria III a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita con t 1,294 di oli greggi e/o semilavorati; b) esse possono inoltre essere sostituite con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie nella misura del 20% dell'obbligo imposto; c) la quota di scorta destinata a raggiungere i quantitativi fissati dall'AIE puo' essere mantenuta, sino al 100% dell'obbligo imposto: I. con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie; III. con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con t 1,2 di oli greggi e o semilavorati; III. con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065. In ogni caso, i greggi e i semilavorati utilizzati per le trasformazioni di cui sopra devono avere caratteristiche qualitative tali che le rese di produzione assicurino le proporzioni percentuali di prodotti secondo la media delle rese di lavorazione ottenute nell'anno precedente. I criteri di sostituzione e trasformazione delle scorte di cui al presente articolo saranno validi dal momento di costituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno in corso e sino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo previsto negli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.