Art. 4. 1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 15 luglio 2002. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse. 2. Ogni successivo diverso riposizionamento delle scorte potra' essere disposto soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le modalita' operative contenute nella circolare n. 238F del 22 maggio 1996. 3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.