Art. 4.
  1.  Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite
a partire dalla ore 0.00 del giorno 15 luglio 2002. Entro tale data i
singoli  operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e
rendere nota la dislocazione di esse.
  2.  Ogni  successivo  diverso  riposizionamento delle scorte potra'
essere  disposto  soltanto  previa  comunicazione  al Ministero delle
attivita'  produttive  secondo le modalita' operative contenute nella
circolare n. 238F del 22 maggio 1996.
  3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla
entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.