Art. 10. Clausole di risoluzione consensuale delle controversie In caso di controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente schema nazionale, il rappresentante del CE.VA. e il fornitore richiedono il preventivo intervento dell'ente di certificazione per la definizione della stessa anche quando la richiesta attenga il riesame del diniego relativo all'accreditamento del laboratorio, la sua sospensione o revoca ovvero il rifiuto di certificazione del prodotto o del sistema. A tal fine, le parti interessate formulano specifica richiesta all'ente di certificazione da comunicarsi anche alle altre parti coinvolte nella procedura. La richiesta reca una sintetica esposizione e descrizione dei fatti e degli elementi attinenti alle questioni, anche quelle di natura interpretativa, sulle quali e' fondata la controversia. L'ente di certificazione convoca le parti che si riuniscono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per definire consensualmente la questione.