Art. 10.
       Clausole di risoluzione consensuale delle controversie
  In    caso    di    controversia    relativa   all'applicazione   o
all'interpretazione  delle disposizioni contenute nel presente schema
nazionale,  il rappresentante del CE.VA. e il fornitore richiedono il
preventivo  intervento dell'ente di certificazione per la definizione
della stessa anche quando la richiesta attenga il riesame del diniego
relativo  all'accreditamento  del  laboratorio,  la sua sospensione o
revoca  ovvero  il  rifiuto  di  certificazione  del  prodotto  o del
sistema.
  A  tal  fine,  le  parti  interessate formulano specifica richiesta
all'ente  di  certificazione  da  comunicarsi  anche alle altre parti
coinvolte nella procedura.
  La richiesta reca una sintetica esposizione e descrizione dei fatti
e  degli  elementi  attinenti  alle questioni, anche quelle di natura
interpretativa, sulle quali e' fondata la controversia.
  L'ente  di  certificazione convoca le parti che si riuniscono entro
30    giorni   dalla   ricezione   della   richiesta   per   definire
consensualmente la questione.