Art. 2.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    1.  "Autorita' Nazionale per la Sicurezza", in seguito A.N.S., il
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso
delegato  per  l'esercizio  delle funzioni in materia di tutela delle
informazioni, documenti e materiali classificati;
    2.  "Ufficio  Centrale  per  la Sicurezza", l'articolazione della
Segreteria   Generale   del  Comitato  esecutivo  per  i  servizi  di
informazione  e  sicurezza  (CESIS),  di  cui  l'A.N.S. si avvale per
l'attivita'  amministrativa concernente la tutela delle informazioni,
documenti e materiali classificati;
    3.  "informazione  classificata",  ogni informazione, documento o
materiale  cui  sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una
classifica di segretezza;
    4.  "criteri  di  valutazione  della  sicurezza  delle tecnologie
dell'informazione"  ITSEC,  i  criteri  uniformi  di  base, a livello
europeo, per la valutazione e la certificazione della sicurezza della
tecnologia   della   informazione   idonei   a  consentire  il  mutuo
riconoscimento   di   un   prodotto   o   di  un  sistema  a  livello
internazionale;
    5.  "manuale  di  valutazione  della  sicurezza  delle tecnologie
dell'informazione" ITSEM, il manuale recante i criteri base necessari
per    la    valutazione    della    sicurezza    delle    tecnologie
dell'informazione;
    6.  "criteri  comuni"  (o  Common Criteria) i criteri base per la
valutazione   della  sicurezza  delle  tecnologie  dell'informazione,
definiti  in un documento tecnico costituente, nella versione 2.1, lo
standard   internazionale   ISO  denominato  "International  standard
15408";
    7.  "schema  nazionale", l'insieme delle procedure e delle regole
nazionali   necessarie   per  la  valutazione  e  certificazione,  in
conformita'  ai  criteri  europei  ITSEC  e  ITSEM  o  agli  standard
internazionali    ISO/IEC   IS-15408,   emanati   dall'Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione - ISO;
    8.   "tecnologie  dell'informazione",  l'insieme  delle  tecniche
hardware   e   software  applicate  alla  gestione  automatica  delle
informazioni;
    9. "sistema", l'insieme di prodotti, funzionalmente o fisicamente
interconnessi, destinato al trattamento automatico delle informazioni
per un utilizzo specifico in un ambiente definito;
    10.    "sistema   classificato",   un   sistema   impiegato   per
l'elaborazione, la trattazione, la conservazione e la trasmissione di
informazioni classificate;
    11. "prodotto", un elemento software o hardware, idoneo a fornire
una  determinata  funzionalita',  progettato  per essere utilizzato o
incorporato in uno o piu' sistemi;
    12.  "manuale  di valutazione comune" o CEM, il documento tecnico
recante  i metodi e le procedure di valutazione della sicurezza della
tecnologia  dell'informazione,  secondo  i  criteri  comuni, idonei a
consentire  il  mutuo riconoscimento di un prodotto o di un sistema a
livello di omologhi organismi internazionali;
    13.  "linee  guida",  gli  elementi  di  base  esplicativi  delle
modalita'  di  applicazione  dello  schema nazionale di valutazione e
certificazione;
    14. "committente", il soggetto pubblico o privato che richiede al
fornitore lo sviluppo o la fornitura di un prodotto o di un sistema;
    15.  "fornitore",  il  soggetto  pubblico o privato fornitore del
prodotto o del sistema;
    16.  "ente  di certificazione", l'organismo pubblico responsabile
della   certificazione   dei  prodotti  e  dei  sistemi  informatici,
dell'accreditamento   dei   centri   di   valutazione  nonche'  della
definizione,  dell'applicazione  e  dell'aggiornamento  dello  schema
nazionale;
    17.  "certificazione", l'attestazione della corretta applicazione
dei  criteri  di  valutazione  adottati  per  la  realizzazione di un
prodotto o sistema;
    18.  "centro di valutazione" o "CE.VA.", un organismo accreditato
dall'A.N.S.  in  conformita' agli standard internazionali, competente
per le valutazioni di sicurezza di un prodotto o di un sistema;
    19.  "valutazione", l'analisi e la verifica da parte di un centro
di  valutazione  della  conformita' di un prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza;
    20.      "accreditamento",      il     riconoscimento     formale
dell'imparzialita'  e  competenza  di  un  centro  di  valutazione ad
effettuare le valutazioni;
    21.   "target   di  sicurezza",  l'insieme  degli  obbiettivi  di
sicurezza  predefiniti  per  un  prodotto  o un sistema da utilizzare
quale  parametro  di riferimento per la valutazione e per la condotta
cui attenersi nel corso delle valutazioni;
    22.   "oggetto  della  valutazione"  il  prodotto  o  il  sistema
sottoposto a valutazione;
    23. "piano di valutazione", il documento prodotto da un centro di
valutazione  sottoposto  all'approvazione dell'ente di certificazione
recante   la   descrizione   dell'organizzazione  e  delle  attivita'
necessarie per una specifica valutazione;
    24.   "profili   di   protezione",  l'insieme  dei  requisiti  ed
obbiettivi  di  sicurezza richiesti ad una categoria di prodotti o di
sistemi;
    25.  "integrita'",  l'idoneita' di un prodotto o di un sistema ad
impedire  che  le  informazioni  classificate trattate possano essere
modificate senza autorizzazione;
    26.   "disponibilita'   delle   informazioni",   la  possibilita'
riconosciuta agli utenti autorizzati, di accedere alle informazioni o
ai prodotti dell'attivita' di elaborazione;
    27.   "assistenza",   il  complesso  dell'attivita'  di  supporto
connessa  alla  formazione  dei  criteri,  all'interpretazione  delle
disposizioni  e  alla  redazione della documentazione richiesta dallo
"schema";
    28.  "rapporto  finale di valutazione", il rapporto, emesso da un
centro  di  valutazione  e  sottoposto  all'approvazione dell'ente di
certificazione,  recante  in dettaglio le operazioni e le conclusioni
di una valutazione di un prodotto o di un sistema;
    29.  "rapporto  di certificazione", il rapporto redatto dall'ente
di  certificazione nel quale viene attestata l'idoneita' del prodotto
o  del  sistema  a  garantire la sicurezza predefinita nel "target di
sicurezza".