Art. 3.
                       Organismi responsabili
  L'ente  di  certificazione  e'  l'A.N.S.  che  a tal fine si avvale
dell'Ufficio  Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del
Comitato  di  cui  all'art.  3  della  legge 24 ottobre 1977, n. 801.
L'ente   di   certificazione  assicura  l'applicazione  dello  schema
nazionale  per  la valutazione e certificazione della sicurezza delle
tecnologie   dell'informazione  per  la  tutela  delle  informazioni,
documenti ed elementi classificati dalle stesse trattati.
  Il Centro di valutazione e' l'organo respensabile delle valutazioni
di  verifica  della  conformita'  di  un  prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza predefiniti.