Art. 3. Organismi responsabili L'ente di certificazione e' l'A.N.S. che a tal fine si avvale dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del Comitato di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'ente di certificazione assicura l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la tutela delle informazioni, documenti ed elementi classificati dalle stesse trattati. Il Centro di valutazione e' l'organo respensabile delle valutazioni di verifica della conformita' di un prodotto o di un sistema ai requisiti di sicurezza predefiniti.