Art. 4.
                 Compiti dell'ente di certificazione
  L'ente di certificazione:
    a) definisce  le  regole  procedurali  per  la certificazione dei
prodotti  o  dei  sistemi  sulla  base  delle  norme  e  direttive di
riferimento nazionali ed internazionali;
    b) cura   l'accreditamento   dei   Ce.Va.  secondo  le  procedure
individuate  dall'art.  7;  determina  la  sospensione  o  la  revoca
dell'accreditamento  in  caso di accertate inadempienze agli obblighi
nascenti dalle presenti disposizioni;
    c) approva  i  piani  di  valutazione  ed  emana  i  rapporti  di
certificazione  dei  prodotti  e  dei sistemi sulla base dei rapporti
finali di valutazione redatti dal CE.VA., ai sensi dell'art. 8;
    d) rilascia   le  certificazioni  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate;
    e) esamina,  secondo  le  procedure  individuate dall'art. 10, le
eventuali  controversie  tra  le  parti coinvolte nel presente schema
allo   scopo   di   pervenire,  ove  possibile,  ad  una  definizione
consensuale delle stesse;
    f) approva  le disposizioni per la valutazione dei prodotti e dei
sistemi;
    g) esprime  pareri sulle procedure concernenti l'attuazione dello
schema nazionale di valutazione e certificazione;
    h) coordina le attivita' dei CE.VA.;
    i) cura  le  relazioni con gli enti di certificazione degli altri
Paesi;
    l)  sottoscrive  accordi  di mutuo riconoscimento con le omologhe
strutture  degli  altri  Paesi e sovrintendere alla loro applicazione
nell'ambito nazionale;
    m) cura   la  tenuta  dell'elenco  dei  CE.VA.  accreditati,  con
l'indicazione  dei  settori  di  attivita'  e  del livello massimo di
classifica  delle  informazioni  classificate  cui  i  medesimi  sono
abilitati ad avere accesso;
    n) vigila  sull'attivita' dei CE.VA. nel corso delle attivita' di
valutazione;
    o) redige  ed  aggiorna  periodicamente  la  lista  nazionale dei
prodotti valutati;
    p)  provvede  alla  formazione tecnico professionale dei soggetti
adibiti  alla  certificazione  e  valutazione,  curando  altresi'  il
rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste agli stessi;
    q)   istruisce   in   materia   di  tutela  amministrativa  delle
informazioni  classificate  il  personale  a diverso titolo impiegato
nelle attivita' di valutazione.