Art. 5. Compiti dei Centri di Valutazione I CE.VA. valutano i prodotti o i sistemi secondo criteri di indipendenza e imparzialita', nel rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza. A tal fine: a) assistono il committente ed il fornitore di un prodotto o di un sistema nella redazione dei documenti di sicurezza; b) forniscono all'ente di certificazione gli elementi utili per l'individuazione delle metodologie piu' idonee da adottare, informandolo sulle attivita' compiute ai fini della valutazione; c) assicurano la salvaguardia di tutte le informazioni classificate relative al prodotto o al sistema sottoposto alla loro valutazione, anche quelle concernenti le informazioni tecniche acquisite nel corso dell'attivita' di valutazione; d) il valutatore di un CE.VA. che abbia prestato assistenza al fornitore per un "oggetto della valutazione" o per parte di esso, non puo' partecipare alla valutazione dello stesso.