Art. 5.
                  Compiti dei Centri di Valutazione
  I  CE.VA.  valutano  i  prodotti  o  i  sistemi  secondo criteri di
indipendenza   e   imparzialita',  nel  rispetto  degli  obblighi  di
segretezza e di riservatezza. A tal fine:
    a)  assistono  il committente ed il fornitore di un prodotto o di
un sistema nella redazione dei documenti di sicurezza;
    b) forniscono  all'ente  di certificazione gli elementi utili per
l'individuazione   delle   metodologie   piu'   idonee  da  adottare,
informandolo sulle attivita' compiute ai fini della valutazione;
    c) assicurano   la   salvaguardia   di   tutte   le  informazioni
classificate  relative  al prodotto o al sistema sottoposto alla loro
valutazione,   anche  quelle  concernenti  le  informazioni  tecniche
acquisite nel corso dell'attivita' di valutazione;
    d) il  valutatore  di  un CE.VA. che abbia prestato assistenza al
fornitore per un "oggetto della valutazione" o per parte di esso, non
puo' partecipare alla valutazione dello stesso.