Art. 6.
               Compiti del committente e del fornitore
  1.  Il  committente  provvede  alla  definizione  dei  requisiti di
sicurezza  del  prodotto  o  del sistema richiesti, ai quali perviene
attraverso un'adeguata analisi del rischio del prodotto o del sistema
di cui si chiede la certificazione.
  2.  Il  fornitore  presenta  al CE.VA. la documentazione di propria
competenza  necessaria  per  la  condotta  della  valutazione.  Egli,
inoltre, fornisce al CE.VA. l'oggetto della valutazione, il target di
sicurezza  e  tutta  la  documentazione  e  il  materiale di supporto
relativi  agli  aspetti  di  efficacia,  correttezza e funzionalita',
previsti dai criteri di valutazione applicati. A tale scopo egli puo'
chiedere la collaborazione del committente e del CE.VA.
  3.  Il  fornitore puo' chiedere al CE.VA. una stima del costo della
valutazione,   al   fine  di  definire  l'offerta  da  presentare  al
committente. A tale scopo fornisce:
    a) la documentazione concernente i requisiti di sicurezza redatti
dal committente;
    b) il disegno architetturale della soluzione;
    c) le  proposte  identificative  dei  prodotti e dei sottosistemi
previsti dalla soluzione proposta;
    d) eventuali profili di protezione di riferimento.
  4.  Il  fornitore puo' chiedere in qualsiasi momento l'interruzione
di  una  valutazione  in  corso,  dandone  comunicazione  all'ente di
certificazione.