Art. 6. Compiti del committente e del fornitore 1. Il committente provvede alla definizione dei requisiti di sicurezza del prodotto o del sistema richiesti, ai quali perviene attraverso un'adeguata analisi del rischio del prodotto o del sistema di cui si chiede la certificazione. 2. Il fornitore presenta al CE.VA. la documentazione di propria competenza necessaria per la condotta della valutazione. Egli, inoltre, fornisce al CE.VA. l'oggetto della valutazione, il target di sicurezza e tutta la documentazione e il materiale di supporto relativi agli aspetti di efficacia, correttezza e funzionalita', previsti dai criteri di valutazione applicati. A tale scopo egli puo' chiedere la collaborazione del committente e del CE.VA. 3. Il fornitore puo' chiedere al CE.VA. una stima del costo della valutazione, al fine di definire l'offerta da presentare al committente. A tale scopo fornisce: a) la documentazione concernente i requisiti di sicurezza redatti dal committente; b) il disegno architetturale della soluzione; c) le proposte identificative dei prodotti e dei sottosistemi previsti dalla soluzione proposta; d) eventuali profili di protezione di riferimento. 4. Il fornitore puo' chiedere in qualsiasi momento l'interruzione di una valutazione in corso, dandone comunicazione all'ente di certificazione.