Art. 7.
              Procedure per l'accreditamento del CE.VA.
  L'ente  pubblico  o  privato, che intende ottenere l'accreditamento
del  proprio laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di
sistemi  in  conformita'  al  presente  schema,  deve  farne  domanda
all'ente   di   certificazione.   L'accreditamento   e'   subordinato
all'accertamento  del  possesso da parte del laboratorio dei seguenti
requisiti:
    a) lo  svolgimento  dell'attivita' in locali adeguati e con mezzi
idonei ad effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi;
    b) l'esistenza   di   un'organizzazione   interna   in  grado  di
assicurare  il  controllo  ed  il  rispetto delle misure di sicurezza
prescritte  e di operare in piena autonomia di giudizio, indipendenza
e imparzialita';
    c) il   possesso  delle  abilitazioni  di  sicurezza  industriali
prescritte;
    d) la   presenza   di   personale  in  possesso  delle  capacita'
professionali  necessarie per la valutazione di prodotti o di sistemi
di sicurezza, in conformita' ai criteri in vigore;
    e) il   possesso   da   parte   del   personale  impiegato  delle
abilitazioni di sicurezza richieste dall'ente di certificazione;
    f) la conformita' ai parametri definiti dalla "european norm (EN)
45001".
  L'ente  di  certificazione,  ricevuta la domanda di accreditamento,
istruisce  la  pratica e avvia le necessarie procedure finalizzate ad
esaminare   le   effettive   capacita'   valutative  del  laboratorio
richiedente.   L'ente   di   certificazione   richiede   altresi'  al
laboratorio  di effettuare una valutazione di prova, al termine della
quale il laboratorio produce il rapporto di valutazione.
  L'ente  di certificazione, a conclusione della prova di valutazione
e   di   eventuali   accertamenti   suppletivi  e  sulla  base  della
documentazione  relativa  alle  caratteristiche del laboratorio e del
personale  impiegato,  redige  entro  90 giorni dalla ricezione della
domanda  di  accreditamento  un  verbale recante la descrizione delle
procedure  osservate  nonche'  l'assenso o il diniego al rilascio del
certificato di accreditamento.
  L'accreditamento ha validita' triennale.