Art. 7. Procedure per l'accreditamento del CE.VA. L'ente pubblico o privato, che intende ottenere l'accreditamento del proprio laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di sistemi in conformita' al presente schema, deve farne domanda all'ente di certificazione. L'accreditamento e' subordinato all'accertamento del possesso da parte del laboratorio dei seguenti requisiti: a) lo svolgimento dell'attivita' in locali adeguati e con mezzi idonei ad effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi; b) l'esistenza di un'organizzazione interna in grado di assicurare il controllo ed il rispetto delle misure di sicurezza prescritte e di operare in piena autonomia di giudizio, indipendenza e imparzialita'; c) il possesso delle abilitazioni di sicurezza industriali prescritte; d) la presenza di personale in possesso delle capacita' professionali necessarie per la valutazione di prodotti o di sistemi di sicurezza, in conformita' ai criteri in vigore; e) il possesso da parte del personale impiegato delle abilitazioni di sicurezza richieste dall'ente di certificazione; f) la conformita' ai parametri definiti dalla "european norm (EN) 45001". L'ente di certificazione, ricevuta la domanda di accreditamento, istruisce la pratica e avvia le necessarie procedure finalizzate ad esaminare le effettive capacita' valutative del laboratorio richiedente. L'ente di certificazione richiede altresi' al laboratorio di effettuare una valutazione di prova, al termine della quale il laboratorio produce il rapporto di valutazione. L'ente di certificazione, a conclusione della prova di valutazione e di eventuali accertamenti suppletivi e sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche del laboratorio e del personale impiegato, redige entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di accreditamento un verbale recante la descrizione delle procedure osservate nonche' l'assenso o il diniego al rilascio del certificato di accreditamento. L'accreditamento ha validita' triennale.