Art. 8.
            Procedure per la valutazione e certificazione
                   di un prodotto o di un sistema
  1.  Il committente interessato alla realizzazione e acquisizione di
un  prodotto  o  di  un  sistema definisce le specifiche di sicurezza
richieste  che costituiscono il riferimento base per lo sviluppo e la
valutazione dell'oggetto della valutazione.
  2.  La  valutazione di un prodotto o di un sistema e' effettuata su
richiesta  del fornitore che fornisce all'ente di certificazione e al
CE.VA.  gli  elementi  necessari  per  il  giudizio.  A  tal  fine il
fornitore produce l'oggetto della valutazione e ogni documentazione o
materiale necessari per la valutazione del prodotto o del sistema.
  3.  Il fornitore individua tra i CE.VA. accreditati quello al quale
affidare  la valutazione di sicurezza, dandone comunicazione all'ente
di certificazione.
  4.  Il  CE.VA.  produce  all'ente  di  certificazione  il  piano di
valutazione  recante  la  descrizione  delle  attivita' necessarie al
processo  di  valutazione.  Il  piano  viene  valutato  dall'ente  di
certificazione  che  si  esprime  per  l'approvazione entro 60 giorni
dalla sua ricezione.
  5.  Il CE.VA. redige il rapporto finale di valutazione inoltrandolo
all'ente  di  certificazione.  Il  rapporto  e'  un documento recante
informazioni  classificate e non puo' essere rilasciato a terzi senza
il consenso delle parti coinvolte nel procedimento.
  6.   L'ente   di  certificazione,  sulla  base  dell'analisi  della
documentazione  prodotta dal committente, dal fornitore e dal CE.VA.,
redige  il rapporto di certificazione entro 90 giorni dalla ricezione
del  rapporto finale di valutazione approvato, rilasciandone copia al
committente, al fornitore e al CE.VA.
  7.  In  ordine  al  piano  di  valutazione ed al rapporto finale di
valutazione  prodotti  dai  CE.VA., possono essere formulate da parte
dell'ente di certificazione osservazioni e richieste di chiarimenti.
  8.  In  relazione  alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai
numeri 4 e 6 del presente articolo possono essere differiti, d'intesa
tra  le  parti,  in ragione della complessita' del sistema stesso. Ai
fini  del  decorso  dei  predetti  termini  non e' computato il tempo
richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.
  9.   Nel  caso  in  cui  un  fornitore  realizza  autonomamente  un
"prodotto"  e  questo  si  rivela  d'interesse  di un ente pubblico o
privato,   il  fornitore  puo'  chiederne  direttamente  all'ente  di
certificazione l'attestazione di sicurezza.