Art. 8. Procedure per la valutazione e certificazione di un prodotto o di un sistema 1. Il committente interessato alla realizzazione e acquisizione di un prodotto o di un sistema definisce le specifiche di sicurezza richieste che costituiscono il riferimento base per lo sviluppo e la valutazione dell'oggetto della valutazione. 2. La valutazione di un prodotto o di un sistema e' effettuata su richiesta del fornitore che fornisce all'ente di certificazione e al CE.VA. gli elementi necessari per il giudizio. A tal fine il fornitore produce l'oggetto della valutazione e ogni documentazione o materiale necessari per la valutazione del prodotto o del sistema. 3. Il fornitore individua tra i CE.VA. accreditati quello al quale affidare la valutazione di sicurezza, dandone comunicazione all'ente di certificazione. 4. Il CE.VA. produce all'ente di certificazione il piano di valutazione recante la descrizione delle attivita' necessarie al processo di valutazione. Il piano viene valutato dall'ente di certificazione che si esprime per l'approvazione entro 60 giorni dalla sua ricezione. 5. Il CE.VA. redige il rapporto finale di valutazione inoltrandolo all'ente di certificazione. Il rapporto e' un documento recante informazioni classificate e non puo' essere rilasciato a terzi senza il consenso delle parti coinvolte nel procedimento. 6. L'ente di certificazione, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta dal committente, dal fornitore e dal CE.VA., redige il rapporto di certificazione entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto finale di valutazione approvato, rilasciandone copia al committente, al fornitore e al CE.VA. 7. In ordine al piano di valutazione ed al rapporto finale di valutazione prodotti dai CE.VA., possono essere formulate da parte dell'ente di certificazione osservazioni e richieste di chiarimenti. 8. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo possono essere differiti, d'intesa tra le parti, in ragione della complessita' del sistema stesso. Ai fini del decorso dei predetti termini non e' computato il tempo richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti. 9. Nel caso in cui un fornitore realizza autonomamente un "prodotto" e questo si rivela d'interesse di un ente pubblico o privato, il fornitore puo' chiederne direttamente all'ente di certificazione l'attestazione di sicurezza.