Art. 9.
                     Rapporto di certificazione
  Il  rapporto  di certificazione redatto dall'ente di certificazione
attesta  l'idoneita' del prodotto o del sistema a garantire i livelli
di  sicurezza  predefiniti.  A  tal  fine  il  rapporto  dichiara  la
conformita' della valutazione alle procedure individuate nel presente
decreto  e  la  rispondenza  del  prodotto  o  del sistema ai criteri
tecnici  predefiniti  per  garantire  la sicurezza delle informazioni
trattate.
  Quando  il rapporto di certificazione si conclude con una decisione
negativa,  l'ente  di  certificazione  inoltra  motivato  rapporto al
CE.VA. e al fornitore, informandone nel contempo il committente.
  Sulla  base  del  rapporto,  l'ente  di  certificazione rilascia il
certificato  attestante  la conformita' del prodotto o del sistema ai
requisiti previsti dai criteri di riferimento.