Art. 9. Rapporto di certificazione Il rapporto di certificazione redatto dall'ente di certificazione attesta l'idoneita' del prodotto o del sistema a garantire i livelli di sicurezza predefiniti. A tal fine il rapporto dichiara la conformita' della valutazione alle procedure individuate nel presente decreto e la rispondenza del prodotto o del sistema ai criteri tecnici predefiniti per garantire la sicurezza delle informazioni trattate. Quando il rapporto di certificazione si conclude con una decisione negativa, l'ente di certificazione inoltra motivato rapporto al CE.VA. e al fornitore, informandone nel contempo il committente. Sulla base del rapporto, l'ente di certificazione rilascia il certificato attestante la conformita' del prodotto o del sistema ai requisiti previsti dai criteri di riferimento.