(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                  TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI
              DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA
                             DI CREMONA
                               Art. 1.
    Con  decorrenza  dal  1  gennaio  2002  le  tariffe minime per le
operazioni   di  facchinaggio,  nel  territorio  della  provincia  di
Cremona,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:
                               Art. 2.
    Tariffe  a  quintali  e/o  a  capo  (carico  o  scarico)  per  la
movimentazione  di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini
o dei loro organismi associativi.
    Qualora  le  suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del
committente le tariffe saranno decurtate del 10%:
      a) cereali e derivati - concimi e mangimi:
        cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco Euro
0,61 il q.le;
        concimi e mangimi in sacchi Euro 0,61 il q.le;
        farine   da   pane   e  pasta,  comprensiva  di  distivaggio,
percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio Euro 0,87 il q.le;
      b) ferri e metalli:
        macchine Euro 0,95 il q.le;
        rottami  di  ferro trafilati e lamiere in genere Euro 0,72 il
q.le;
      c) frutta e verdura:
        in stazione:
          frutta e verdura, in ceste o colli Euro 0,61 il q.le;
          frutta e verdura, alla rinfusa Euro 0,88 il q.le;
        in citta':
          frutta e verdura, in ceste o colli Euro 0,63 il q.le;
          frutta e verdura, alla rinfusa Euro 0,95 il q.le;
      d) generi alimentari:
        burro e olio Euro 0,80 il q.le;
        zucchero Euro 0,63 il q.le;
        formaggi in genere Euro 0,71 il q.le;
        cagliata Euro 1,04 il q.le;
      e) legnami da opera e da costruzione:
        tavole,  tondelli,  travetti,  travi  e tronchi fino a 2 q.li
Euro 0,80 il q.le;
        travi e tronchi oltre i 2 quintali Euro 1,04 il q.le;
        carico  di tronchi e cimali in zone boschive o ripe Euro 2,68
il q.le;
        nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce Euro 0,80
il q.le;
      f) materiale da costruzione:
        laterizi e piastrelle in genere Euro 0,87 il q.le;
        marmi in blocco e piastre lavorate Euro 0,95 il q.le;
        materiale eternit o per rivestimento Euro 0,88 il q.le;
      g) saponi - grassi - detersivi:
        grasso e sapone Euro 0,88 il q.le;
        detersivi Euro 0,95 il q.le;
      h) generi vari di monopolio:
        tabacchi in cartoni, sale in cartoni Euro 1,12 il q.le;
        sale in sacchi Euro 0,80 il q.le;
      i) operazioni varie:
        movimento   merci   all'interno   dei   magazzini:  per  ogni
operazione effettuata Euro 0,41 il q.le;
      l) bovini - equini - puledri - suini:
        operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
          al capo Euro 4,53;
          carico Euro 2,63;
          scarico Euro 1,90;
        operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
          al capo Euro 2,76;
          carico Euro 1,38;
          scarico Euro 1,38.
    Per  il  carico  e  lo  scarico  oltre  i  40  m  dal punto delle
operazioni,  si  applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del
20% paria a:
      carico bovini ed equini Euro 0,53;
      scarico bovini ed equini Euro 0,38;
      carico vitelli, puledri e suini Euro 0,28;
      scarico vitelli, puledri e suini Euro 0,28.
                               Art. 3.
    Facchinaggio paga oraria:
        a)  per  tutte  le  operazioni di facchinaggio non menzionate
nell'art. 2 del presente tariffario Euro 16,69;
    a1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si
elencano   a   carattere   esemplificativo:   in   sacco,   legatura,
accatastamento,     disaccatastamento,    pressatura,    imballaggio,
incelofanatura  piu' sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni,
deposito colli e bagagli, scuoiatura Euro 16,69;
    b) movimentazione e operazioni di trasloco: per la movimentazione
dei  mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici
e  privati, relativi ad attivita' di trasloco, la paga oraria ammonta
a Euro 19,23.
    Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente
articolo,  vengano  effettuate  con mezzi del committente le relative
tariffe ammontano specificatamente a:
      operazioni di cui alla lettera a) Euro 15,01;
      operazioni di cui alla lettera a1) Euro 15,01;
      operazioni di cui alla lettera b) Euro 17,31.
                               Art. 4.
    Maggiorazione tariffe:
      a) lavoro notturno 45%;
      b) lavoro festivo 50%.
                               Art. 5.
    Lavori in particolari condizioni disagiate. Le tariffe, per tutte
le   operazioni  di  facchinaggio  che  si  svolgono  in  particolari
condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti
ad  elevate  temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni,
ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.
                               Art. 6.
    Decorrenza  e  durata.  Il  presente tariffario avra' validita' e
durata per gli anni 2002-2003.