Art. 3.
    Fino  alla  data in cui diverranno operativi gli archivi previsti
dall'art.  10  del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000,  n.  396  ed  il decreto ministeriale di cui all'art. 12, primo
comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, gli atti
dello  stato  civile  saranno  redatti  secondo le formule e i moduli
indicati negli articoli precedenti.
      Roma, 5 aprile 2002
                                                 Il Ministro: Scajola