IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministero delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministero delle finanze la facolta' di prevedere, con proprio decreto, modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge del 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Ministero delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica del gioco del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto; Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonche' la commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate; Considerato che la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi di telefonia avviene esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale e che, mediante pubblico avviso di manifestazione d'interesse, la societa' concessionaria ha acquisito la disponibilita' di tutti i gestori operanti sul territorio, come previsto dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 13 aprile 1999; Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1999, che ha autorizzato, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolte dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite gli operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a.; Visto l'avviso di manifestazione di interesse del 3 maggio 1999, con la quale e' stata richiesta dalla societa' Lottomatica la fornitura di un servizio di acquisizione dei dati delle giocate del lotto e di trasmissione dei dati stessi ai centri di elaborazione di Lottomatica, via rete telefonica attraverso l'utilizzo di apparecchiature di telefonia fissa e mobile; Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale; Considerato che l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia S.p.a. ha chiesto di partecipare, tra gli altri, alla fornitura del servizio e che, inoltre, le relative procedure di collaudo sono state positivamente effettuate; Decreta: Art. 1. 1. E' autorizzata, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolta dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia S.p.a.